Sinistri stradali: l’azione giudiziale per il risarcimento diretto brucia le alternative secondo il giudice di pace di Pozzuoli

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Secondo il Giudice di pace di Pozzuoli, con la Decisione del 19 marzo 2014,in caso di sinistri stradali, la facoltatività del risarcimento diretto e la sua alternatività rispetto alle altre procedure si consuma al momento in cui il danneggiato agisce in giudizio. Diversa, invece, è l’ipotesi in cui la richiesta sia avvenuta unicamente per via stragiudiziale, in questo caso, infatti, il principio della «facoltatività» non viene intaccato, come chiarito anche dalla Corte costituzionale.

Il Caso
Il magistrato onorario ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso del danneggiato contro la compagnia di assicurazione del danneggiante in quanto egli, precedentemente, aveva già esperito il giudizio (secondo la procedura dell’indennizzo diretto ex articolo 149 del Cda) verso la propria assicurazione, ottenendo un provvedimento di incompetenza territoriale.

A quel punto, secondo la sentenza, l’attore «avrebbe dovuto riassumere il giudizio dinanzi il Giudice dichiarato competente» e non perseguire un’altra strada. Cosa che invece ha fatto riproponendo la stessa domanda, «dinanzi lo stesso Ufficio», nei confronti dell’assicurazione del danneggiante (ai sensi dell’articolo 144 del CdA), contravvenendo così alla disciplina del Codice delle assicurazioni.

L’interpretazione
La sentenza ricostruisce la disciplina chiarendo che il danneggiato ha la facoltà di agire in giudizio sia nei confronti della propria compagnia di assicurazione che nei confronti del presunto responsabile civile e della sua compagnia di assicurazione. In quanto la Corte costituzionale, nel dichiarare la facultas, «ha lasciato la possibilità al danneggiato di agire sia con l’indennizzo diretto ex art. 149, sia con l’azione diretta ex art. 144 del CdA e sia con l’azione ordinaria ex artt. 2043 e ss. c.c., concedendo di scegliere, a suo insindacabile giudizio, la procedura risarcitoria che ritenga più conveniente. Ciò non comporta, tuttavia, che queste diverse azioni siano cumulabili né che possano essere proposte in fasi successive».

Non alternatività della scelta
Al contrario, «la corretta interpretazione della facoltatività del risarcimento diretto e della sua alternatività rispetto alle altre procedure deve essere ricercata nel principio electa una via, non datur recursus ad alteram, in base al quale il danneggiato che agisca in giudizio nei confronti della propria impresa di assicurazione, o di quella del responsabile civile, consuma così, in ogni caso, il suo potere di scelta esercitandolo».

La richiesta stragiudiziale
Per il Gdp, invece, non è opportuno applicare il medesimo principio anche alla richiesta effettuata in via stragiudiziale. Infatti, ammettere che la richiesta di liquidazione in via stragiudiziale, rivolta a una delle due imprese di assicurazione, precluda la possibilità di esperire la procedura stragiudiziale e la successiva azione in giudizio nei confronti dell’altra, sarebbe in contrasto con il principio della facoltatività espresso dalla Corte e limiterebbe il diritto di difesa dei danneggiati.”(fonte:ilsole24ore.com)

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