
“La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22381/2012, ha affermato che, in caso di scontro tra autoveicoli avvenuto a seguito dell’invasione della corsia opposta, ne può rispondere esclusivamente il conducente che ha sbandato: l’eccesso di velocità dell’altro mezzo può infatti risultare ininfluente ai fini dell’accertamento delle responsabilità.
I Giudici della legittimità hanno inoltre ricordato che in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista dall’articolo 2054 del Codice civile, ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera soltanto ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità. Ne consegue che l’accertamento in concreto della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità ex art. 2054 c.c., nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso in questione un autista viaggiava a 55 Km/h laddove il limite era di 50 Km/h. Il sinistro si verificava in condizioni di perfetta luminosità, mentre il punto d’urto si collocava nella corsia di marcia dell’autocarro. Dagli accertamenti risultava che l’autista aveva tenuto correttamente la destra, mentre il conducente dell’autovettura antagonista aveva invaso la corsia opposta di marcia. Per tale ragione il modesto eccesso di velocità doveva considerarsi ininfluente nella determinazione del sinistro. Il ricorrente avrebbe voluto che si applicasse la presunzione di colpa prevista al primo comma dell’art. 2054 c.c. ed affermava che il conducente “è tenuto a risarcire il danno se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo” e che, nella specie, tale prova liberatoria non era stata fornita. Sempre secondo il ricorrente tale prova si sarebbe dovuta identificare nella dimostrazione che, se il limite di velocità fosse stato rispettato, l’evento morte si sarebbe ugualmente verificato. La Corte di Cassazione ha però ricordato come sia ormai acquisito che l’applicazione dell’articolo 2054 c.c. deve considerarsi sussidiaria ed operante solo se non c’è possibilità di accertare in concreto la misura delle rispettive responsabilità. Pertanto, l’autista dell’autocarro veniva ritenuto libero da reponsabilità.”(Fonte:astraservizi.it)



