Querela rimane condizione di procedibilità: no alla funzione probatoria ( Cassazione penale , sez. IV, sentenza 22.10.2012 n° 41193 )


La querela rimane condizione di procedibilità: no alla funzione probatoria
(Cassazione penale , sez. IV, sentenza 22.10.2012 n° 41193)
La presenza della querela in atti va verificata al solo fine di accertare la procedibilità, restando escluso che dal detto atto il giudice possa trarre elementi utili al vaglio probatorio.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 22 ottobre 2012, n. 41193.
Tale orientamento non trova ragione di essere corretto o disatteso visto che riprende la regola ricavata dal combinato disposto degli artt. 431, comma 1, lett. a), 511, comma 4, c.p.p., in base alla quale la querela può trovare ingresso nel fascicolo dibattimentale “ai soli fini dell’accertamento della esistenza delle condizioni di procedibilità”.
Da ciò, secondo la Cassazione, si ricava agevolmente che nel codice vigente – ma anche in quello abrogato – la natura della querela è quella di rappresentare la sussistenza di una condizione di procedibilità, essendo la sua funzione quella di consentire all’autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato medesimo.
Pertanto, secondo la Cassazione, dalla querela il giudice non può trarre elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda. Nel caso di specie il ricorrente si era visto condannare dal giudice per il reato di cui all’art. 590, comma 3, c.p. a seguito di incidente stradale anche attraverso l’utilizzo a fini probatori della querela in atti.
Secondo l’imputato, pur essendone vietato l’utilizzo a tal fine, il giudice di merito aveva dato ampia mostra di fondare il proprio convincimento di colpevolezza proprio sulla querela, a suo tempo presentata dagli esercenti la potestà genitoriale della persona offesa.
Inoltre, i giudici della Suprema Corte ritengono fondate anche le altre due censure presentate dal ricorrente sia per avere il giudice di pace utilizzato al fine della decisione le dichiarazioni rese spontaneamente dall’imputato nell’immediatezza dei fatti alla Polizia giudiziaria sia per aver introdotto nel giudizio, senza il rispetto del contraddittorio, la sentenza civile d’appello con la quale era stata confermata la statuizione di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione dell’imputato avverso la contestazione di violazione amministrativa del codice della strada.Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace.

FacebookTwitterEmailTelegramShare

I Commenti sono chiusi