L’ultimo provvedimento a favore della mediazione é stato introdotto nel recente Decreto cd. Sviluppo(22 giugno 2012 n°83) pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 giugno 2012 (e nella pagina del sito a sinistra nel menù a tendina in ordine alfabetico). L’articolo 13 del decreto legge prevede infatti conseguenze per la Parte che non accetta la proposta del mediatore: se la Parte rifiuta l’accordo non avrà più diritto al processo breve né all’indennizzo per il processo lungo (Legge Pinto 89/2001).
L’art.55 (terzo comma) del decreto sviluppo stabilisce, infatti, che non é previsto alcun indennizzo nel caso nel caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (decreto sulla mediazione conciliazione) e nel caso dell’art.91 I comma del c.p.c.. Ciò significa niente indennizzo nel caso in cui, dopo il fallimento della mediazione, il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta di mediazione. In questo caso il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Non ha quindi diritto all’indennizzo dal processo troppo lungo la parte, anche vittoriosa, che senza motivo abbia rifiutato la proposta di conciliazione davanti all’organismo di conci* liazione e in giudizio abbia ottenuto una sentenza di contenuto identico a quello proposto con la mediazione”. L’articolo non si applica invece quando la sentenza differisca dalla proposta di mediazione.Nel DL 28/2010 é contenuta un’ulteriore norma all’art.8, il cui comma 5 prevede che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”.



