Dalla lista intesaperta@yahoogroups.com (collega Mario Piscitello)abbiamo appreso dell’interessante sentenza del Tribunale di Bari sull’indennita’ mensile dei giudici di pace che pubblichiamo:
Tribunale di Bari Sez. II 28/02/2012 n. 691
Dott. Nicola Magaletti
L’indennità mensile spettante ai Giudici di Pace prevista dall’art. 11 comma 3 della legge n. 374/1991 a tenore del quale la stessa è dovuta a titolo di rimborso per l’attività di formazione, aggiornamento e per l’espletamento dei servizi generali di istituto, e la fissa nella misura di euro 258,23 per ciascun mese di effettivo servizio, comporta
che dalla piana lettura della norma sopra citata si evince che la stessa debba essere univocamente interpretata nel senso che con l’espressione “ciascun mese di effettivo servizio”, il Legislatore abbia inteso affermare che l’indennità mensile debba essere riconosciuta al Giudice di pace che sia in servizio salvo che egli non sia in congedo per malattia o assente dall’ufficio per altri motivi, potendo l’indennità in questione essere decurtata unicamente nei casi di un’assenza prolungata e significativa che impedisca l’effettivo svolgimento del servizio. Invero, solo in questi specifici e tassativi casi deve operarsi una decurtazione dell’indennità mensile, e non anche nell’ipotesi, ricorrente nel caso di specie in cui l’assenza si verifichi nel periodo, prescritto dalla legge, di sospensione feriale dell’attività giudiziaria atteso che il Giudice di Pace deve sempre ritenersi in effettivo servizio nel corso dell’intero anno solare, e comunque pronto a sopperire ad eventuali esigenze dell’ufficio che potrebbero palesarsi anche durante il periodo feriale. Pertanto, l’indennità fissa mensile ex art.11 comma 3 cit. è determinata in via forfettaria e, non è legata alla materiale effettuazione delle varie udienze tabellari (retribuite a parte), venendo riconosciuta in misura predeterminata in relazione all’attività di formazione, aggiornamento nonché per l’espletamento dei servizi generali di istituto, attività che sono sospese durante il periodo feriale, essendo prevista “per ciascun mese di effettivo servizio”, ed essendo quindi unica e non frazionabile, atteso che l’unica condizione posta dalla norma è la “effettività del servizio”, la cui sussistenza va verificata per l’intero mese e non già per ciascun giorno. L’anzidetta indennità forfettaria, pertanto, deve essere corrisposta anche se il giudice non si sia recato giornalmente in ufficio, non potendo che essere considerata completamente slegata dalla materiale attività del Giudice di Pace, essendo essa stessa giustificata dal solo esercizio delle sue funzioni e potendo invece non essere riconosciuta soltanto nelle ipotesi di materiale assenza per impossibilità dello svolgimento delle funzioni dovute a malattia o ad altri motivi attinenti .



