E’ in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di attuazione della direttiva europea n.52/2009 CE

Il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/52/CE, in materia di sanzioni per i datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri illegalmente soggiornanti, in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», prevede la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in corso con i cittadini immigrati. Purchè non si presentino circostanze ostative di natura penale o amministrativa il ravvedimento riguarda i rapporti di lavoro subordinato esistenti tra:
un datore di lavoro italiano o comunitario o cittadino straniero titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ovvero in possesso della ricevuta di richiesta alla data del 15 ottobre 2012);
– un lavoratore straniero presente nel territorio nazionale in modo ininterrotto alla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, con presenza documentata da organismi pubblici.


Il rapporto di lavoro deve essere iniziato almeno tre mesi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo e deve essere ancora in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione. Quest’ultima dovrà essere presentata tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2012 con modalità fissate da un successivo decreto interministeriale Interno, Lavoro, Economia e Cooperazione, da emettere entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno, salvo che in caso di lavoro domestico, per cui è ammesso anche il lavoro a tempo parziale non inferiore a venti ore settimanali.
Il datore di lavoro è tenuto a versare, prima di presentare la dichiarazione, un contributo una tantum di 1.000 euro. È chiamato inoltre a documentare, ai fini del completamento del procedimento di regolarizzazione, l’avvenuto pagamento di quanto dovuto in materia contributiva, retributiva e fiscale, con riferimento a una durata minima del rapporto di sei mesi o alla maggior durata effettiva (se il rapporto di lavoro sarà ancora in essere al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, non prima della fine del 2012).
Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro (per le violazioni legate all’impiego illegale di lavoratori) e dei lavoratori stranieri (per le violazioni delle norme sul soggiorno).
In mancanza di motivi ostativi, lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro e il lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno. Soltanto la successiva comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego o, in caso di lavoro domestico, all’Inps causerà l’estinzione di reati e illeciti in materia di rapporto di lavoro per il datore di lavoro, mentre per il lavoratore l’estinzione dei reati e illeciti in materia di soggiorno illegale si otterrà con la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.
Nei casi in cui l’esito negativo del procedimento dipenda da motivi indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro, si procede ugualmente all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a suo carico.
Sul fronte delle sanzioni, infine, dichiarazioni non corrispondenti al vero rendono nullo il contratto di soggiorno e causano la revoca del permesso di soggiorno. Si applica la reclusione fino a sei anni in caso di dichiarazioni mendaci.

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