In risposta ad un quesito del 2/5/2012 il CSM ha adottato una delibera relativa ad una nota del 26/3/11 con la quale un Presidente di Tribunale ha chiesto di conoscere se l’art.3 terzo comma della legge n.374/1991 sia suscettibile di essere interpretato nel senso che la reggenza temporanea ad un ufficio contiguo ,prevista dalla norma possa realizzarsi senza necessità di destinazione del giudice di pace reggente all’ufficio scoperto, ma con semplice accentramento degli affari presso l’Ufficio in cui egli esercita le proprie funzioni.



