In risposta ad un quesito del 2/5/2012 il CSM ha adottato una delibera relativa ad una nota del 26/3/11 con la quale un Presidente di Tribunale ha chiesto di conoscere se l’art.3 terzo comma della legge n.374/1991 sia suscettibile di essere interpretato nel senso che la reggenza temporanea ad un ufficio contiguo ,prevista dalla norma possa realizzarsi senza necessità di destinazione del giudice di pace reggente all’ufficio scoperto, ma con semplice accentramento degli affari presso l’Ufficio in cui egli esercita le proprie funzioni.
Il CSM ha così concluso:” l’art.3 terzo comma della legge 374/1991 non consente che la reggenza temporanea possa realizzarsi con il semplice accentramento degli affari presso l’Ufficio in cui il giudice di pace reggente esercita istituzionalmente le proprie funzioni.E’ viceversa necesario che quest’ultimo si rechi anche presso l’Ufficio di destinazione per il temporaneo svolgimento ivi dell’attività giurisdizionale”.
L’interpretazione del CSM non può che non suffragare la tesi del Ministro della Giustizia relativa alla soppressione delle sedi degli uffici dei giudici di pace non circondariali in quanto l’eventuale mantenimento delle sedi attuali ,con la carenza dei giudici di pace in servizio ,renderebbe sempre più necessaria la mobilità nel territorio degli stessi gdp con tutte le conseguenze negative ,il cui rimedio era stato proposto da un presidente di tribunale con l’accentramento degli affari presso l’ufficio in cui il gdp esercita le proprie funzioni e ciò non è possibile proprio in seguito alla risposta del CSM al quesito predetto.



