Il Tribunale di Termini Imerese (PA) ha condannato, in prima udienza, i convenuti al pagamento all’Erario dello Stato di una somma pari al contributo unificato per non essersi presentati, senza giustificato motivo, all’incontro di mediazione.
Il giudice ha applicato la sanzione prevista all’art. 8, comma 5, del D.L. 28 del 2010 (nel testo modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138) non ritenendo “giustificato motivo” la motivazione addotta dai legali, i quali avevano ritenuto inutile la partecipazione all’incontro per via “della acclarata ed atavica litigiosità tra le suddette” Parti.
Archive del 8 Luglio 2012
Il Tribunale di Termini Imerese ha condannato ai sensi dell’art.8 c.5 del D.Lgsvo n.28/2010 i convenuti assenti all’incontro di mediazione
domenica, 8 Luglio 2012Senato:il ddl sul reato di tortura introduce un nuovo motivo di non espulsione dei cittadini dei paesi terzi
domenica, 8 Luglio 2012L’ampio dibattito svoltisi in Commissione Giustizia sullo schema di DLGS riguardante la riorganizzazione degli uffici dei giudici di pace di fatto assorbito dalle misure sulla ”nuova geografia giudiziaria” varate dal Consiglio dei Ministri svoltosi venerdi’ 6, ha provocato una battuta d’arresto nel dibattito sul DDL 256 e sulle proposte connesse dirette ad introdurre nel Codice penale il reato di tortura.



