Cassazione Penale sentenza n.48096/13 : annullata sentenza giudice di pace

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Impellente bisogno di urinare soddisfatto in pubblico: il Giudice di Pace deve procedere? Applicabile il disposto dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000, in base al quale la particolare tenuità del fatto è causa di improcedibilità, nel caso in cui un uomo sia sorpreso nell’atto di urinare sulla via pubblica, anche in assenza di una specifica persona offesa. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione 48096/13.
Il caso

Un uomo era stato sorpreso dalla pattuglia dei Carabinieri nell’atto di urinare sulla via pubblica, in vicinanza dell’Ospedale e di fronte a un bar. Il Giudice di Pace lo aveva dichiarato responsabile del reato ex art. 726 c.p., per atti contrari alla pubblica decenza, condannandolo alla pena di 200 € di ammenda. Contro tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando mancata applicazione dell’art. 34 (Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto) d.lgs n. 274/2000, vista la particolare tenuità del fatto; peraltro, dovendosi considerare, a suo dire, l’assoluta impellenza dello stato di bisogno e la contestuale impossibilità di farvi fronte altrove. La Suprema Corte ha ritenuto la censura fondata. Diritto penale “mite”. Innanzitutto, gli Ermellini hanno chiarito che il d.lgs in questione è ispirato alla creazione di un diritto penale efficace, ma non ingiustificatamente afflittivo. Pertanto, nel procedimento davanti al Giudice di Pace, la particolare tenuità del fatto, quale causa di improcedibilità ex art. 34, citato decreto, «risponde alla necessità di escludere una indifferenziata applicazione delle medesime sanzioni di un ampio ventaglio di condotte criminose concrete, tra loro graduabili». Nel caso di specie, il giudice aveva ritenuto di non dare corso a una ipotesi di improcedibilità, per l’assenza di una persona offesa. Secondo Piazza Cavour, l’argomentazione motivazionale sul punto non è corretta, dal momento che, in base a costante giurisprudenza di legittimità, per l’applicazione del disposto dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 non è necessaria la presenza di una persona offesa. Inoltre, il Collegio ha aggiunto che il disposto è applicabile a ogni tipologia di reato, purché sussistano le condizioni previste, pur non sussistendo un obbligo di motivazione esplicita in ordine a tutti gli elementi richiesti. Quindi, per la Cassazione, non è correttamente giustificato il rigetto della richiesta di applicazione dell’art. 34. Alla luce di ciò, la pronuncia impugnata è stata annullata sul punto, affinché il giudice ad quem riesamini l’istanza nell’ottica delle osservazioni sopra svolte.(fonte:www.dirittoegiustizia.it)

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