Un trentino si è visto rigettare il ricorso dal giudice di pace ma la Cassazione gli ha dato ragione

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” Aveva versato un acconto di 300 euro per l’acquisto di un’enciclopedia da dodici volumi dalla Treccani. Ma quell’opera, dice lui, non è mai arrivata a casa e quindi cita in giudizio l’istituto enciclopedico più famoso d’Italia. Il giudice di pace gli aveva dato torto. E così avevano fatto anche quelli d’appello. Ma lui, convinto delle proprie ragioni era deciso ad andare avanti arrivando a presentare ricorso in Cassazione. E i giudici del «Palazzaccio» gli hanno dato invece ragione con una frase che ha dato all’uomo ragione di tanta insistenza: «la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione al tribunale di Trento».

Che quindi dovrà riprendere in mano il caso.

La storia nel 2001. Il protagonista decide di acquistare un’opera marchiata Treccani con un acconto da 300 euro e la consegna dei libri sarebbe avvenuta nel giugno di quell’anno. Consegna che – denuncia il signore – non è mai avvenuta. Per il giudice di pace, però, ha torto ritenendo che la «parte offesa» non avesse prodotto prova dell’avvenuta consegna. Ma, ribatte l’altro, non sarebbe neppure stata raggiunta la prova dell’avvenuta consegna. Il «nostro» non demorde e presenta appello. Si arriva così al 2006 con un nuovo rigetto e la condanna dell’appellante a pagare le spese di giudizio. Secondo il tribunale di Trento dagli atti risultava come, dopo alcuni tentativi di consegna non andati a buon fine, la Treccani avrebbe inviato al signore una lettera con la richiesta di prendere contatti per una nuova consegna. La palla passa alla Cassazione dove il signore si presenta con un ricorso affidato ad un unico motivo. Ossia denuncia l’omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ossia l’avvenuta consegna della merce, ossia dei volumi. Per la Cassazione il fatto che ci sia stato il pagamento dei 300 euro non è prova dell’avvenuta consegna, consegna della quale non è mai stata prodotta la bolla.

In pratica il tribunale avrebbe omesso di considerare la società incaricata della consegna dell’enciclopedia «non aveva provveduto – come si legge nella sentenze – a dare dimostrazione dell’avvenuta consegna dei dodici volumi dell’enciclopedia». E quindi andando al discorso generale: «Non vi è dubbio che la prova della consegna della merce è libera nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti posti dalla legge. La situazione non muta se le bolle sono disconosciute; in tale caso, la parte può proporre istanza di verificazione, ma non è prova sufficiente di una avvenuta consegna dei 12 volumi dell’enciclopedia, la mancata richiesta di adempimento da parte del debitore».(fonte:trentinocorrierealpi.gelocal.it)

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