Conciliazione giudiziale : entra in vigore per tutti i procedimenti civili

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La conciliazione giudiziale approvata definitivamente con il c.d. decreto del fare, che pubblichiamo in neretto successivamente, è ora valida per tutti i procedimenti civili ,sia davanti al giudice di pace che davanti al giudice monocratico o al giudice del lavoro ,rendendo chiaro l’enunciato dell’art.320 I comma c.p.c., proprio come i giudici di pace hanno interpretato sinora , ovvero per una possibilità per il giudice di formulare alle parti una conciliazione o una proposta transattiva alla prima udienza ,ovvero quando non è esaurita l’istruzione.

ARTICOLO 77.
(Conciliazione giudiziale).
1. Identico:
a) identico:
« ART. 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) – Il giudice,
alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione,
formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del
giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di
facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o
conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di
ricusazione o astensione del giudice »;

b) identica.
ARTICOLO 77.
(Conciliazione giudiziale).
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo l’articolo 185 è inserito il seguente:
« 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) – Il giudice, alla
prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, deve
formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto
della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato
motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del
giudizio. »;
b) all’articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola
« transattiva » sono aggiunte le parole « o conciliativa »; allo stesso
comma, secondo periodo, dopo la parola « transattiva » sono aggiu

All’articolo 77:
al comma 1, lettera a), capoverso « 185-bis »:
le parole: « 185-bis. » sono sostituite dalle seguenti: « ART.
185-bis. »;
al primo periodo, le parole: « deve formulare alle parti » sono
sostituite dalle seguenti: « formula alle parti ove possibile, avuto
riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e
all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, »;
il secondo periodo è soppresso;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La proposta di
conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del
giudice ».

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