Brevi dal Plenum del CSM dell’11 e 12 dicembre 2019


Brevi dal Plenum del CSM delle sedute dell’11 e 12 dicembre 2019
“Su proposta della VII commissione, in risposta ad un quesito, è stato affermato che i giudici onorari di pace, nel periodo transitorio previsto dall’art. 30 d.lgs. 116/2017, anche se non inseriti nell’ufficio per il processo, possono far parte dei collegi che trattano la materia della famiglia, atteso che le sezioni che la trattano non rientrano tra quelle specializzate alle quali si applica il divieto di cui all’art. 12 del medesimo decreto legislativo. La delibera precisa inoltre che ai sensi degli artt. 10 e 11 del decreto i magistrati onorari, pur potendo integrare i collegi, non possono essere relatori o estensori dei relativi provvedimenti.

Su proposta della VIII commissione, in risposta ad un quesito, è stato affermato che l’incarico dei magistrati onorari nominati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 ha durata quadriennale, con decorrenza dal decreto di nomina. Le domande di conferma, quindi, devono essere presentate almeno 6 mesi prima di tale scadenza. Contestualmente, i dirigenti degli uffici vengono invitati a non trasmettere le istanze di conferma presentate con eccessivo anticipo rispetto alla scadenza, perché in tal caso non sarebbe possibile valutare adeguatamente il periodo di funzioni svolto dal magistrato.
(fonte:csm.it)

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