Artt.31 e 32 del D.Lgsvo n.116/17 : varie interpretazioni al riguardo


Pubblichiamo e commentiamo un articolo ,apparso in rete, dal quale emergono alcune velate critiche sia al CSM sia al legislatore, in relazione all’entrata in vigore della riforma della magistratura onoraria con il D.Lgsvo n.116/17.

Pur rispettando la libertà costituzionale dell’espressione del proprio pensiero dobbiamo contraddire un’interpretazione che appare paradossale in quanto dalla legislazione attuale ,proprio con il coordinato disposto dalla legge delega n.57/16 e dei decreti legislativi applicativi, non emergono, secondo noi, disparità di trattamento tra gli ex got e gli attuali got recentemente nominati dal CSM come denunciato nell’articolo.
Il rapporto tra l’articolo 31 e l’articolo 32 del D.Lgsvo n.116/17 è indicato esplicitamente. A tale scopo ripubblichiamo il testo legislativo dal quale emerge chiaramente che non ci sono sperequazioni tra vecchi e nuovi in quanto ad entrambi fino al 2021 si applicheranno i criteri retributivi relativi alla funzione effettivamente svolta che ,come abbiamo sottolineato in altri articoli precedenti pubblicati nel nostro sito , farà sì che verrà anticipata l’equiparazione tra i gdp ed i got che svolgono funzione di gdp, i quali ,a loro volta ,avranno però un diverso e migliore trattamento economico rispetto ai got rimasti a svolgere effettivamente funzioni di got…

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CSM del 5/7/2017: nominati oltre 500 giudici onorari di tribunale e viceprocuratori onorari…

Decreto Legislativo attuativo della legge n.57/2016 : osservazioni favorevoli ai got


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per cui sottolineiamo che un risultato migliore per gli stessi got era impensabile durante la trattativa sindacale ministeriale e non richiesto sindacalmente ma corrisponde a quanto chiesto dagli stessi got (riservatamente) che non volevano attendere i quattro anni per elevare le proprie indennità da euro 98,00 ad udienza al trattamento a cottimo più elevato di quasi dieci volte di più degli attuali godp (ex gdp) in servizio negli uffici dei gdp… che confusione…
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Art. 31

Indennita’ spettante ai magistrati onorari in servizio

1. Per la liquidazione delle indennita’ dovute ai giudici di pace,
ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno
successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni
di cui all’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i
giudici di pace, dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice
procuratori onorari.

omissis
4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3, per la liquidazione delle
indennita’ dovute ai magistrati onorari di cui al comma 1 si
applicano, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni del
Capo IX.
5. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 e fermo quanto
previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma
3, secondo e terzo periodo, si applicano ai magistrati onorari in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto a
decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla predetta
data.

Art. 32

Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati
onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Sino alla scadenza del quarto
anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,
le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari
in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle
disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al
secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le
disposizioni del medesimo decreto. E’ in ogni caso fatto salvo quanto
disposto dall’articolo 31, commi 2 e 3.
omissis

8. L’incarico dei magistrati onorari nominati successivamente
all’entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92,
e prima dell’entrata in vigore del presente decreto ha durata
quadriennale con decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio
dei magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati dalle
disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto.

9. Fermo quanto disposto dall’articolo 6 della legge 28 aprile
2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i
giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a tale
data possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche
parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove
prestano servizio, ove ricorrano presupposti di cui all’articolo 14 e
con le modalita’ indicate nella stessa disposizione. Nel corso del
periodo di supplenza o di applicazione la liquidazione delle
indennita’ ha luogo in conformita’ ai criteri previsti per le
funzioni e i compiti effettivamente svolti.

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“Il 15 agosto ultimo scorso, e quindi solo alcuni giorni fa, è entrata in vigore il Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116 di riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57, decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31-7-2017.

Tralasciando le critiche al testo della riforma, abbondantemente indagato e contestato dalle organizzazioni della categoria, mi preme qui evidenziare un aspetto sottaciuto della riforma, in quanto posto in essere in sede di norme transitorie e finali, che sarà tanto devastante, quanto paralizzante, per l’intero sistema giudiziario sin dai prossimi giorni di ripresa della pausa estiva con conseguenze immediate sulle cause civili e penali sull’intero territorio nazionale

Scientemente, diversamente dovremmo ritenere che vi è ronzismo al governo, è stato programmato dal Consiglio Superiore della Magistratura dal Governo e dal Ministero della Giustizia, grazie all’insipida presenza della ANM, un attacco alla magistratura Onoraria che sarà tanto devastante per la magistratura ordinaria quanto lo è per la magistratura onoraria che potrebbe dimettersi in blocco dalle funzioni onorarie provocando così la fine della giurisdizione in Italia.

In prossimità della entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, ossia luglio del c.a. il CSM nel giro di pochi giorni si è affrettato a nominare circa 500 magistrati onorari rispolverando una vecchia graduatoria di un bando di selezione del 2007, quindi di oltre dieci anni fa, ed il Ministero della Giustizia con inusitata celerità, in pochissimi giorni, sempre a luglio del c.a. ha adottato decreti ministeriale con i quali li ha nominati ed assegnati alle relative sedi circa 500 Giudici Onorari di Tribunale.

La norma capestro è contenuta al Capo XII delle Disposizioni transitorie e finali che all’art. 32 prevede che le nuove disposizioni si applicano a tutti i magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e che fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stesse disposizioni si applicano ai magistrati onorari già in servizio alla medesima data e sin qui, per i nuovi Giudici Onorari di Tribunale già in servizio la previsione del regime di parità dispositiva non lede alcun principio, salvo però che per quest’ultimi già in servizio, con disposizione sibillina si prevede “per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI.” Andando a leggere le disposizioni contenute al capo XI, ed in particolare l’art. 31, in materia di Indennità spettante ai magistrati onorari di tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, che significa a parità di funzioni e di attività per i precedenti GOT una indennità di € 98,00 ad udienza e per i nuovi una indennità di € 16.140,00 annuale.

Un’assurdità che potrebbe portare alle dimissioni in massa di tutti i nuovi 500 GOT nominati ed immessi nelle funzioni prima della pubblicazione del decreto legislativo.” Michele Gorga (fonte:diritto.it)

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