Decreto Legislativo attuativo della legge n.57/2016 : osservazioni favorevoli ai got


Dall’esame delle disposizioni transitorie del decreto legislativo approvato oggi 10/07/17 dal Consiglio dei Ministri possiamo affermare che ai got ,che aspiravano ad un aumento immediato o quasi delle proprie indennità a cottimo allineate a quelle dei giudici di pace ,il governo ( ministero della giustizia) abbia risposto positivamente in barba a tutte le rivendicazioni della categoria unificata proprio per questo motivo? Indichiamo in basso le norme approvate e quelle richiamate nello stesso decreto. Dall’esame di tutto il pacchetto i got oltre ai gdp potranno in breve tempo ottenere supplenze o applicazioni negli uffici dei giudici di pace del circondario dove prestano servizio ricevendo subito le indennità come corrisposte attualmente ai giudici di pace (cioè a cottimo) con un’elevazione media da 6000/7000 euro a 46000 euro circa di media annuale per i prossimi due anni…
Speriamo di aver letto male le norme sottoindicate o che le stesse siano state eliminate dalla versione definitiva del decreto attuativo. Altrimenti avremo una sperequazione di fatto nella categoria anticipatamente alla parificazione delle indennità fisse in vigore dal 2021…

Decreto Legislativo 10/07/2017
Art.32 comma 9
Fermo quanto disposto dall’articolo 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57,

( Art. 6 Applicazione dei giudici di pace
1. Fermi i divieti di cui all’articolo 4, possono essere applicati
ad altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dall’integrale
copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in
tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu’ giudici di
pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto.
2. La scelta dei giudici di pace da applicare e’ operata secondo
criteri obiettivi e predeterminati indicati, in via generale, con
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
L’applicazione e’ disposta con decreto motivato, sentito il consiglio
giudiziario integrato a norma del comma 2 dell’articolo 4 della legge
21 novembre 1991, n. 374, dal presidente della corte di appello.
Copia del decreto e’ trasmessa al Consiglio superiore della
magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell’articolo 42
del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.
916.
3. Il parere del consiglio giudiziario di cui al comma 2 e’
espresso, sentito previamente l’interessato, nel termine perentorio
di dieci giorni dalla richiesta.
4. L’applicazione non puo’ superare la durata di un anno. Nei casi
di necessita’ dell’ufficio al quale il giudice di pace e’ applicato
puo’ essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In
ogni caso, un’ulteriore applicazione non puo’ essere disposta se non
siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
5. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia
decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Per le finalita’ di cui ai commi precedenti e’ autorizzata la
spesa di euro 100.550 per l’anno 2016, di euro 201.100 per l’anno
2017 e di euro 100.550 per l’anno 2018. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni
2016, 2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.)

dalla data di entrata
in vigore del presente decreto i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a
tale data possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un
ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio
, ove ricorrano presupposti
di cui al precedente articolo 14 e con le modalità indicate nella stessa disposizione.
(Art. 14
(Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace)
1. Fermi i divieti di cui all’articolo 5, nelle ipotesi di vacanza dell’ufficio del giudice di pace o
di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente
del tribunale può destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del
circondario. Fuori dei casi di cui al periodo precedente, quando in un ufficio del giudice di
14
pace del circondario ricorrono speciali esigenze di servizio, il presidente del tribunale può
destinare in applicazione uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario.
2. La scelta dei magistrati onorari da applicare a norma del comma 1 è operata sulla base dei
criteri di cui all’articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti
dal comma 5 del predetto articolo. L’applicazione è disposta con decreto motivato, sentita la
sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio
superiore della magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell’articolo 42 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. Il parere della sezione autonoma
per i magistrati onorari è espresso, sentito previamente l’interessato, nel termine perentorio
di dieci giorni dalla richiesta.
3. L’applicazione non può superare la durata di un anno e, nei casi di necessità dell’ufficio al
quale il giudice onorario di pace è applicato può essere rinnovata per un periodo non
superiore ad un anno. In ogni caso, un’ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario
di pace non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo
precedente.)
C Nel
corso del periodo di supplenza o di applicazione la liquidazione delle indennità ha
luogo in conformità ai criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente svolti
.

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