L’avvocato obbligato a fornire preventivo scritto al cliente…


Pubblichiamo un articolo sul nuovo obbligo per gli avvocati relativo
alla consegna del preventivo del costo di una causa e delle proprie prestazioni professionali…

“I legali sono tenuti a dire al cliente per iscritto e prima di iniziare il lavoro quando costerà la loro prestazione. Vantaggi e svantaggi della nuova legge.
L’avvocato come l’idraulico o il mobiliere: se mi deve fare un lavoro, mi faccia prima un preventivo. Nero su bianco, possibilmente. Poi decido.

D’ora in poi è così, dopo che il ddl sul mercato e la concorrenza è diventato legge. E quella del preventivo è solo una delle novità che chiamano in…causa i legali di tutta Italia.

L’obbligo del preventivo scritto

Il disegno di legge approvato in via definitiva dal Senato il 2 agosto 2017 dà una spinta alla concorrenza in quel che viene definito il «mercato della professione legale». Va da sé che l’avvocato, come qualsiasi altro professionista, offre un servizio al suo cliente. E che questo cliente deve avere il sacrosanto diritto di sapere quanto gli costerà una prestazione sulla quale, tra l’altro, non avrà un risultato certo.

Se, infatti, il mobiliere non mi monta bene la cucina, posso rivalermi sul contratto e sul preventivo e dire: «No, scusi, adesso mi sistema bene la cucina così come avevamo deciso, altrimenti non pago».

Se, invece, un avvocato non mi fa vincere una causa, non è che posso dire: «No, scusi, adesso mi sistema bene la sentenza così come avevamo deciso, altrimenti non pago». Pago eccome. E non solo la sua parcella, ma anche le spese legali della controparte, se il giudice decide in questo modo.

In altre parole: se assumo un professionista che mi offre un servizio, devo sapere quanto mi costerà. Ed è quello che la legge [2] ha appena stabilito: un bel preventivo scritto e non solo una previsione approssimativa di quel che può succedere.

Prima dell’approvazione di questo disegno di legge, infatti, l’avvocato era tenuto, sempre nel rispetto del principio di trasparenza, a comunicare al suo assistito (o futuro tale) quanto era complesso l’incarico, ed a quali spese andava incontro. Ma così, a voce. Solo se il cliente lo chiedeva espressamente, il legale era obbligato a dare tale comunicazione in forma scritta, mettendo nero su bianco il presumibile costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese – anche forfetarie – ed il compenso professionale.

Questa era la regola. Di cui, peraltro, molti avvocati erano l’eccezione: presentavano il preventivo scritto senza bisogno che il cliente lo richiedesse. Così, per correttezza, stile e professionalità.

Ora questi modi gentili sono diventati un obbligo. E’ bastato togliere due parole dal vecchio ordinamento: le parole «a richiesta». Quindi, senza che il cliente apra bocca, l’avvocato è obbligato a fornire il preventivo scritto.

Il preventivo di massima

Già nel 2012, una legge [3] aveva previsto un vincolo simile per gli avvocati: quello di «rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico». Per farla semplice: arrivare alla sentenza di primo grado comporta questo e si spende questo. Se poi si va in appello, si rischia questo e si spende questo. E così via. Ma il legale era tenuto anche a indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

In ogni caso, il cliente doveva avere un preventivo di massima ed essere consapevole delle singole voci che corrispondevano alle singole prestazioni, agli oneri, ai tributi.

Come dovrà scrivere l’avvocato il preventivo

Quindi, se la legge sul mercato e la concorrenza impone che l’avvocato è obbligato a fornire il preventivo scritto al cliente, se ne deducono alcune cose.

La prima: come per qualsiasi altro servizio al consumatore, il preventivo deve essere presentato prima che abbia inizio la prestazione. Che faccio? Prima mi faccio montare la cucina e poi chiedo il preventivo al mobiliere? Non esiste. Prima mi dici quanto mi costa e, se non mi sta bene o non me lo posso permettere, chiedo altri preventivi.

La seconda: il preventivo di un avvocato ha certe caratteristiche diverse da quelle di altri professionisti. Nel senso che è difficile dire quando finirà la sua prestazione: primo grado? Appello? Cassazione? Si può ipotizzare una transazione o un patteggiamento che ponga fine alla controversia?

E’ ovvio che quando l’avvocato si siederà al computer per scrivere il preventivo, dovrà tenere conto di una misura «prevedibile» del costo della sua prestazione, in base alla sua esperienza e dopo aver sentito le pretese e le aspettative del cliente.

Ma c’è di più: proprio perché non tutte le cause sono uguali, per poter scrivere un preventivo il più vicino possibile alla realtà l’avvocato ha bisogno di studiare il problema posto dal suo cliente, per valutare possibili strategie e ipotizzare i tempi della controversia. E questo lavoro di studio, di strategia, va pagato? Certamente. Lo dice anche la legge [4]. E come si fa? Se il cliente affida l’incarico al legale, quel lavoro sarà una delle voci del preventivo. Altrimenti, si dovrà trovare un’altra soluzione. Sia perché il cliente raramente pagherà tre/quattro avvocati per avere un preventivo, sia perché il legale raramente potrà passare la sua vita professionale dando dei pareri gratuiti per poi vedersi rifiutare l’incarico.

Vantaggi e svantaggi per gli avvocati

Che ci guadagna e che ci perde l’avvocato con questa nuova legge che lo obbliga a fornire il preventivo scritto al cliente?

Il vantaggio è quello di avere un documento scritto su cui fare leva nel caso il cliente non paghi o decida, in corso d’opera, di togliergli la procura. Potrà ottenere, carte alla mano, il pagamento delle proprie prestazione dal cliente inadempiente.

In più, se per qualsiasi motivo il preventivo non copre eventuali imprevisti sorti durante la causa (o nell’attività stragiudiziale), questi dovranno essere pagati previa liquidazione giudiziaria, nel caso non ci fosse un accordo preciso.

Lo svantaggio è quello di andare incontro a delle sanzioni disciplinari in caso di mancata consegna del preventivo al cliente. Il Codice deontologico, infatti, stabilisce che l’avvocato «è passibile di avvertimento nel caso dovesse violare l’obbligo di informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili» e non comunichi, se richiesto, in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione». Ma quel «se richiesto» ormai non esiste più.” Carlos Arija Garcia (fonte:laleggepertutti.it)

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