
“Con sentenza n. 50 del 2 gennaio 2017 la Corte Suprema di Cassazione si è espressa: offendere attraverso i social network può essere considerata a tutti gli effetti diffamazione aggravata, con una pena che va da 6 mesi a 3 anni di reclusione o una multa dai 516 Euro in su.
La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile l’articolo 595 del Codice Penale in caso di diffamazione anche quando il reato è commesso sui social network ribadendo che inserire un commento su una bacheca significa dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sicché, laddove questo sia offensivo, deve ritenersi reato di diffamazione aggravato, come se commesso a mezzo stampa.
La legge dice che sono ritenuti delitti contro l’onore: l’ingiuria, la diffamazione e la calunnia. L’ingiuria consiste nell’offesa all’onore o al decoro di una persona presente, mentre la diffamazione è quando la persona offesa non è fisicamente presente e l’offesa avviene comunicando con più persone. Insultare una persona via Facebook viene quindi considerata diffamazione perché vi è assenza fisica della persona, diventa aggravata perché l’offesa è recata col mezzo della stampa, coinvolge e raggiunge una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa.
Competente a decidere la questione inerente le offese su Facebook è il Tribunale e non il Giudice di pace.
Un messaggio chiaro per chi pensa che dietro a un monitor sia possibile offendere, diffamare e calunniare. “(fonte:ciaksocial.com)



