Cassazione Penale Ordinanza n. 18254 17 settembre 2015
“E’ legittimo il rientro di un cittadino straniero colpito da un decreto di espulsione ove questo avvenga una volta trascorso il periodo di divieto di ingresso e tale rientro non può essere subordinato all’autorizzazione del Ministero dell’Interno.
La speciale autorizzazione prevista dall’art. 13 comma 13 del d.lgs n. 286 del 1998 riguarda soltanto le ipotesi di riduzione del termine di operatività del divieto di reingresso indicato nel provvedimento di espulsione, mentre deve ritenersi che una volta decorso tale termine, il divieto non sia più vigente ipso iure e non richieda alcuna ratifica o valutazione delle autorità pubbliche competenti.
La nuova disciplina del divieto di reingresso (vigente dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 89 del 2011 conv. nella l. n. 129 del 2011 di recepimento della Dir. 115/2008/CE) opera anche in ordine ai provvedimenti emanati anteriormente alla sua entrata in vigore per i quali sia previsto un termine superiore a quello massimo stabilito dalla nuova legge ma conforme a quello ratione temporis applicabile, se la scadenza non sia ancora maturata una volta entrato in vigore il nuovo regime giuridico più favorevole al cittadino straniero colpito dal provvedimento di espulsione.