
Pubblichiamo un lungo comunicato congiunto delle associazioni dei Magistrati Onorari inviato al Ministro e ad alle altre Autorità istituzionali ,che non commentiamo ma indichiamo l’enorme difficoltà di un tavolo tecnico con il ministro comune alla magistratura di pace ed a quella onoraria sulla base di istanze che ,se dal lato della magistratura di pace si sta tentando di unificare, dall’altro lato si frammentano in dichiarazioni opposte con annunci di astensioni dalle udienze per il prossimo mese di giugno dal 3 al 7…
“Dichiarazione congiunta del 27 aprile 2014
Le associazioni dei magistrati onorari
Anmo, Cogita, Conamo, Federmot, Mou, Unimo
Premesso
che:
– sin dall’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale del 1989 e dal conseguente superamento del rito inquisitorio, che concentrava poteri e funzioni in capo al giudice istruttore, è stata sottolineata dagli operatori del settore l’esigenza di un potenziamento dell’organico della magistratura ordinaria, anche per fronteggiare il dilagare della criminalità organizzata;
– con l’istituzione di nuovi organismi giudiziari, quali la Direzione nazionale antimafia e le omologhe Direzioni distrettuali, numerosi magistrati sono stati assegnati alle funzioni requirenti, aggravando la cronica carenza degli organici della magistratura giudicante, soprattutto nelle cosiddette “zone a rischio” o a elevata produzione di contenzioso;
– l’arretrato dei procedimenti civili e penali è divenuto spaventoso. Un procedimento civile giunge a sentenza definitiva dopo 10-15 anni, mentre la durata media si attesta, nella materia penale, intorno ai 10 anni;
– le innumerevoli condanne, per la violazione del termine ragionevole di durata dei processi, da parte sia delle Corti d’Appello sia della Corte europea dei diritti dell’uomo, a un’equa riparazione, comportano un’enorme esborso economico da parte dello Stato; a ottobre del 2013 il debito accumulato, al netto degli equi indennizzi già pagati, ammontava a 387 milioni di euro;
– la soluzione del problema non può peraltro rinvenirsi unicamente nel reclutamento ordinario dei magistrati di ruolo, tanto più che le le procedure concorsuali impegnano un lasso temporale di oltre quattro anni dalla pubblicazione del bando all’immissione in ruolo dei vincitori;
– nemmeno i concorsi susseguitisi negli ultimi anni sono stati in grado di fornire sufficienti garanzie di celerità; il numero dei vincitori è stato inoltre inferiore a quello dei posti messi a bando, nonostante il notevole afflusso di candidati;
– la giustizia presso i tribunali ordinari e le relative procure della Repubblica è oggi amministrata grazie all’apporto dei magistrati onorari (vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale) i quali con il loro impegno assicurano la trattazione di materie ben più ampie di quelle devolute sino al 1999 ai soppressi uffici di pretura; la presenza del pubblico ministero nelle udienze penali monocratiche è garantito pressoché esclusivamente dai vice procuratori onorari, in quanto la presenza dei pubblici ministeri di ruolo alle stesse paralizzerebbe di fatto la fase delle indagini preliminari e tutte le altre gravose incombenze devolute a questi ultimi;
– l’elevatissimo numero di deleghe rilasciate ai vice procuratori indica come lo svolgimento del 90% delle udienze venga garantito, appunto, dai predetti magistrati onorari (con una media pro-capite di 3-4 udienze settimanali);
– identica situazione, se non peggiore, è quella dei giudici onorari di tribunale i quali, in campo sia civile sia penale, permettono la celebrazione di innumerevoli procedimenti, concorrendo unitamente ai giudici di pace alla definizione di oltre la metà del contenzioso complessivamente evaso negli uffici giudiziari di primo grado;
– il magistrato onorario si è di fatto trasformato in un magistrato stabilmente addetto all’esercizio della giurisdizione, a fronte di un gettone giornaliero e onnicomprensivo di appena € 98,00 (al lordo dell’Irpef e delle altre imposte sul reddito), compenso gravemente offensivo della dignità professionale, che non viene peraltro corrisposto per le giornate di lavoro effettivamente svolte per lo studio preliminare dei processi chiamati in udienza e per la redazione dei numerosi provvedimenti istruttori o definitori emessi dai giudici al di fuori dell’udienza, tra cui le sentenze;
– i magistrati onorari svolgono le loro funzioni senza alcuna adeguata tutela previdenziale e assistenziale, al di fuori quindi delle garanzie previste dagli artt. 36 e seguenti della Costituzione;
– tale “status quo” prendeva origine dall’emergenza determinatasi con l’accorpamento delle preture ai tribunali e doveva trovare soluzione attraverso il varo di un riordino della magistratura onoraria che doveva essere attuato, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 51/1998, entro e non oltre il 2 giugno 2004;
– tuttavia, al fine di garantire la funzionalità del sistema giudiziario tramite il persistente esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dei magistrati onorari, tale termine legale è stato più volte differito e, da ultimo, posticipato al 31 dicembre 2015, di fatto perpetuando una condizione di precarietà già censurata dalla Corte Costituzionale; al riguardo, la Consulta ha già avuto modo di ammettere la legittimità costituzionale dell’attuale normativa in ragione della sua efficacia temporanea e dell’esigenza di fronteggiare l’emergenza giudiziaria in atto, non essendo ammesso nell’ordinamento costituzionale vigente il definitivo mantenimento di una magistratura precaria, priva di guarentigie;
– l’impiego quotidiano ed esclusivo dei got e dei vpo, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, permetterebbe sicuramente il rapido azzeramento dell’arretrato giudiziario civile e penale; lavorando a pieno ritmo, i got possono conseguire tale obiettivo nell’arco di 5 anni;
– il loro impiego costante permetterebbe il recupero di enormi risorse finanziarie consentendo l’introito di 1 miliardo di euro all’erario, tramite l’abbattimento, appunto, dell’arretrato civile e il conseguente recupero delle imposte di registro dovute per il deposito delle sentenze (calcolando l’importo minimo di 200 euro per ogni sentenza si perviene, infatti, alla seguente equazione: 200 euro X 5 milioni di cause civili arretrate = 1 miliardo di euro);
preso atto
delle proposte all’esame del Parlamento, nelle quali:
si prevede che i Got e i Vpo esercitino esclusivamente le funzioni giudiziarie, senza riconoscere loro, tuttavia, un trattamento economico e previdenziale adeguato (si pensi ai Got che già redigono le sentenze gratuitamente, i quali dovrebbero proseguire in tale opera, sempre a titolo gratuito, per giunta dimettendosi da altri incarichi retribuiti);
non viene assicurata la continuità degli incarichi sino all’età pensionabile;
perdura la pretesa di compensare la mancanza di una retribuzione e di una previdenza adeguate con la possibilità, meramente teorica, di svolgere la professione forense in circondari o distretti diversi da quello in cui sono esercitate le funzioni giudiziarie;
si nega una previdenza adeguata anche a coloro che, seppure abilitati all’esercizio della professione forense, non la esercitano in quanto non più in grado di raggiungere i limiti contributivi minimi richiesti dalla Cassa forense (come nel caso delle lavoratrici madri o di avvocati che hanno sacrificato la professione forense e la relativa clientela per svolgere in via esclusiva le funzioni onorarie);
si nega l’accesso alla magistratura onoraria ai dipendenti pubblici che non rassegnino preventivamente le dimissioni, senza prevedere un trattamento economico e previdenziale che compensi tale rinuncia al pubblico impiego, così attuandosi una assai curiosa “perequazione” verso il basso tra coloro i quali oggi hanno una previdenza, e domani non l’avrebbero più, e coloro che non ce l’hanno e continuerebbero a non averla;
considerato
che, nel disegno di legge delega preannunciato dal Signor Ministro della Giustizia in occasione della audizione avanti alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica del 23 aprile 2014 relativo ai programmi del dicastero della Giustizia, si sminuisce e delegittima la magistratura onoraria, riducendola a organo di mero ausilio ancillare e supporto amministrativo della magistratura di ruolo, minandone l’indipendenza e l’imparzialità ed eludendo il ruolo assegnatole dall’art. 106 della Costituzione – che le demanda l’esercizio pieno delle funzioni giurisdizionali attribuite a giudici singoli – prevedendo altresì che la permanenza in servizio di chi la compone non possa eccedere l’angusto termine di dodici anni, con esclusione di ogni trattamento previdenziale o assistenziale;
chiedono
che la tematica della riforma della magistratura onoraria sia affrontata tenendo conto del dettato costituzionale (art. 106, comma 2, Cost.) nonché dell’importanza e dell’indispensabilità dell’attività svolta dai magistrati onorari sia nel passato più risalente, sia recentemente, evitando di disperdere le professionalità specifiche maturate dai vice procuratori onorari della Repubblica e dai giudici onorari di tribunale, in quanto essenziali per assicurare il buon funzionamento della giustizia e il suo efficiente rilancio, adottando iniziative organizzative che contemplino anche la sistemazione giuridica ed economica dei magistrati onorari di tribunale;
propongono
una riforma della magistratura onoraria che valorizzi le figure dei vice procuratori onorari e dei giudici onorari di tribunale in coerenza con le seguenti linee guida:
1) competenze:
definite con legge e distinte in:
o esclusive, da individuarsi nelle materie civili e penali la cui cognizione è affidata a giudici singoli, ossia al tribunale in composizione monocratica, mediante la stabile devoluzione della loro trattazione ai giudici onorari di tribunale e, relativamente alle attività di indagine e requirenti, ai vice procuratori onorari;
o concorrenti, riguardanti il contenzioso di competenza del tribunale collegiale;
2) retribuzione; coerentemente con quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa (2010)12, dovrebbero essere evitate forme di retribuzione a cottimo, in quanto non garantiscono l’indipendenza del magistrato onorario e risultano svilenti per la funzione giudiziaria; nel caso di retribuzione corrisposta su base inferiore a quella mensile, essa non dovrebbe comunque essere inferiore, per ogni giorno lavorativo, a un trentesimo dello stipendio mensile riconosciuto al magistrato di ruolo a tempo indeterminato con qualifica iniziale (come avviene nelle Amministrazioni pubbliche per il personale non di ruolo o supplente); la retribuzione dovrebbe essere inoltre erogata per ogni giornata lavorativa in cui si tengano udienze o siano svolte attività giurisdizionali compiute al di fuori dell’udienza (redazione di sentenze, ordinanze, decreti, atti e deleghe relative alle indagini preliminari, atti di intervento del pubblico ministero nel processo civile, ecc.);
3) continuità degli incarichi sino all’età pensionabile, come stabilito per i Giudici tributari e minorili, evitando di disperdere la professionalità acquisita e la formazione erogata dalla Scuola Superiore della Magistratura;
4) tutela assicurativa in caso di infortunio sul lavoro o di malattia contratta per ragioni di servizio;
5) tutela previdenziale adeguata e la possibilità di riconoscimento per intero del servizio prestato ai fini previdenziali e pensionistici, con facoltà di ricongiungimento non oneroso dei contributi maturati e dei relativi periodi ad altre gestioni previdenziali eventualmente preesistenti (prevedendo per gli avvocati e gli altri liberi professionisti già iscritti alle rispettive Casse previdenziali private, quale ad esempio la Cassa forense, la possibilità di computare i compensi percepiti tra i redditi professionali ai fini del raggiungimento della continuità contributiva, ponendo a carico dell’Amministrazione i contributi minimi, in caso di esercizio esclusivo della funzione giudiziaria);
6) mobilità territoriale a domanda;
7) rimborso delle spese sostenute per gli adempienti connessi allo svolgimento del servizio (buono pasto, carburante, viaggi, ecc.) come per i magistrati di ruolo;
8) mantenimento dei diritti acquisiti nell’ambito di altre professioni o carriere della Pubblica Amministrazione, con conseguente facoltà di nuova iscrizione negli albi professionali e nei ruoli di organica appartenenza, con il riconoscimento delle relative anzianità di servizio e contributiva; possibilità, in caso di risoluzione del rapporto di servizio onorario di apprezzabile durata, per motivi diversi da quelli disciplinari, di accesso agevolato nei ruoli non dirigenziali del personale civile del pubblico impiego, tramite apposite procedure di mobilità;
9) riconoscimento del servizio onorario, quale titolo di preferenza nei concorsi pubblici e quale titolo di accesso ai concorsi di secondo grado;
10) possibilità di partecipazione, senza alcun limite d’età, ai concorsi pubblici per l’accesso a qualsiasi carriera nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo o speciale, in deroga a qualsiasi norma o regolamento delle singole amministrazioni;
11) riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini dell’accesso alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria e alle carriere, anche dirigenziali, del pubblico impiego;
12) perequazione della posizione giuridica ed economica dei GOT e dei VPO con i Giudici di pace, pur nella diversità delle rispettive funzioni;
13) possibilità di accesso riservato o preferenziale nella magistratura di ruolo e nel pubblico impiego per i magistrati onorari che abbiano maturato un servizio di consistente durata, attraverso concorsi riservati o riserve di posti, secondo le modalità individuate nelle proposta formulate da diversi esponenti dell’ANM (si fa riferimento, in particolare, ai contributi editoriali dei magistrati Dr. Viazzi e Dr. Sabatini).
In alternativa, valutazione della possibilità di istituire un ruolo di complemento dei vice procuratori onorari della Repubblica e dei giudici onorari di tribunale o di prevedere il reclutamento di magistrati di tribunale tramite concorsi per esame riservati ai vice procuratori onorari della Repubblica e ai giudici onorari di tribunale;
dichiarano lo stato di agitazione
con riferimento ai contenuti della suddetta proposta legislativa del Governo, anticipata dal Ministro Guardasigilli, e si riservano di addivenire, in assenza di attendibili riscontri politici in ordine alle predette richieste e proposte, all’astensione dalle attività giudiziarie, individuando sin da ora la prima tornata di astensione nei giorni dal 3 al 7 giugno 2014, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
dispongono
la trasmissione del presente comunicato al Presidente della Repubblica nella qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e al Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ai Capi degli Uffici Giudiziari e agli organi di stampa.
Dr. Fabio de Iorio ANMO
Dr. Raffaele Franza COGITA
Dr. Calogero Ingrillì CONAMO
Dr. Paolo Valerio FEDERMOT
Dr. Giuseppe Finamore MOU
Dr.ssa Rossana Ferrari UNIMO



