Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sui flussi migratori nel Mediterraneo

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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sui flussi migratori nel Mediterraneo, con particolare attenzione ai tragici eventi al largo di Lampedusa
Il Parlamento europeo ,
– vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948,
– visti le convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi,

– vista la dichiarazione dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) del 12 ottobre 2013,

– vista la relazione, dell’aprile 2012, dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) «Perdita di vite umane nel Mediterraneo»,

– viste le precedenti dichiarazioni e l’ultima relazione, pubblicata nell’aprile 2013, del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti in materia di gestione delle frontiere esterne dell’Unione europea e il relativo impatto sui diritti umani dei migranti,

– vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2013 sulle misure dell’UE e degli Stati membri per affrontare il flusso di rifugiati a seguito del conflitto in Siria(1) ,

– visto il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo(2) ,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (COM(2013)0197),

– visto il regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea(3) ,

– vista la posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 ottobre 2013 in vista dell’adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)(4) ,

– vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 20 marzo 2013, dal titolo: «Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte» (JOIN/2013/0004),

– vista la sua risoluzione del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione meridionale(5) ,

– vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare(6) ,

– vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol)(7) ,

– vista l’interrogazione con richiesta di risposta orale O-000021/2013 del 25 febbraio 2013 su un sistema permanente di ricollocazione volontaria all’interno dell’UE,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla visita effettuata dalla sua delegazione a Lampedusa nel novembre 2011,

– viste la visita effettuata a Lampedusa il 9 ottobre 2013 da José Manuel Barroso, presidente della Commissione, e Cecilia Malmström, commissario responsabile per gli Affari interni, e la relativa discussione in Aula, dello stesso giorno, in materia di politiche migratorie dell’UE nel Mediterraneo, con particolare attenzione ai tragici eventi al largo di Lampedusa,

– vista la sua posizione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere(8) , con particolare riferimento alla lotta contro la tratta di esseri umani e i trafficanti di morte,

– visti gli articoli 77, 78, 79 e 80 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e gli articoli 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE,

– visto l’articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A. considerando che nelle ultime tragedie avvenute al largo di Lampedusa hanno perso la vita almeno 360 migranti e che si registra un numero ancora più elevato di persone disperse;

B. considerando che, secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, dal 1993 sono morte in mare almeno 20 000 persone, il che mette in luce ancora una volta la necessità di fare tutto il possibile per salvare la vita delle persone in pericolo e di garantire che gli Stati membri rispettino i loro obblighi internazionali in materia di soccorso in mare;

C. considerando che a livello dell’UE vi è ancora scarsa chiarezza riguardo alla ripartizione della responsabilità fra le varie entità coinvolte nella prestazione di assistenza alle imbarcazioni in difficoltà, nonché riguardo alla responsabilità del coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso;

D. considerando che i responsabili del traffico di migranti e della tratta di esseri umani sfruttano la migrazione irregolare, che le vittime sono costrette o convinte con allettamenti o con l’inganno dalle reti criminali a venire in Europa, e che dette reti mettono in serio pericolo la vita dei migranti rappresentando nel contempo una sfida per l’UE;

E. considerando che il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità è sancito dall’articolo 80 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

F. considerando che il nuovo Sistema europeo comune di asilo (CEAS) rivisto è inteso a fornire regole più chiare e a garantire una protezione equa e adeguata alle persone che necessitano di protezione internazionale;

G. considerando che la legislazione dell’UE prevede alcuni strumenti che consentono il rilascio di visti umanitari, tra cui il codice dei visti e il codice frontiere Schengen;

H. considerando che gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare i fondi che saranno messi a disposizione a titolo del Fondo asilo e migrazione, come pure i fondi stanziati nel quadro dell’azione preparatoria «Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza», che copre, tra l’altro, misure volte a garantire un sostegno alle persone il cui status di rifugiato è già stato riconosciuto dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), a sostenere gli interventi di emergenza nel caso di gruppi di rifugiati, considerati prioritari, che sono vittime di conflitti armati o che si trovano in condizioni di estrema vulnerabilità e di rischio per la loro incolumità, nonché a potenziare, se del caso, il sostegno finanziario, in situazioni di emergenza, a favore dell’UNHCR e delle sue organizzazioni di collegamento negli Stati membri e a livello di Unione;

I. considerando che, per rafforzare le attività di soccorso nel Mediterraneo, l’Italia ha avviato la nuova operazione Mare Nostrum per le azioni di pattugliamento, soccorso e vigilanza;

J. considerando che durante la sua recente visita a Lampedusa il Presidente Barroso ha promesso 30 milioni di euro in fondi dell’UE per sostenere la popolazione locale;

1. esprime profondo dolore e rammarico per la tragica perdita di vite umane al largo di Lampedusa; esorta l’Unione europea e gli Stati membri a impegnarsi maggiormente per scongiurare nuove tragedie di questo tipo;

2. ritiene che gli eventi di Lampedusa debbano rappresentare un punto di svolta per l’Europa e che l’unico modo per evitare un’altra tragedia consista nell’adottare un approccio coordinato basato sulla solidarietà e sulla responsabilità e sostenuto da strumenti comuni;

3. invita a fornire assistenza umanitaria ai sopravvissuti dei tragici eventi in parola e chiede che l’Unione e gli Stati membri si impegnino a garantire i diritti fondamentali universali dei migranti, in particolare dei minori non accompagnati;

4. riconosce gli enormi sforzi profusi dagli abitanti di Malta e dell’Italia, e in particolare di Lampedusa, come pure da organizzazioni non governative quali Caritas e Croce rossa, per quanto concerne l’accoglienza iniziale di tutti gli immigrati e le relative operazioni di soccorso;

5. accoglie con favore l’intenzione della Commissione di istituire una task force sulla questione dei flussi migratori nel Mediterraneo; ritiene che detta task force debba includere sia una componente politica sia una componente operativa; insiste, a tale proposito, affinché il Parlamento partecipi alla task force a livello politico o tecnico; ribadisce inoltre che la sua istituzione dovrebbe essere considerata soltanto un primo passo verso un approccio più ambizioso;

6. chiede un aumento del bilancio destinato all’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) e all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) al fine di coadiuvare gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, incluse le situazioni che comportano emergenze umanitarie e il soccorso in mare; ricorda che un adeguato finanziamento di queste agenzie è fondamentale per poter sviluppare un approccio coordinato; invita inoltre gli Stati membri a intensificare la cooperazione pratica con EASO e Frontex, anche tramite aiuti in natura (personale distaccato, sostegno materiale ecc.); chiede al Consiglio e alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di creare una guardia costiera dell’UE e di istituire un altro ufficio operativo di Frontex nelle zone sottoposte a pressione migratoria, e in particolare nella regione mediterranea, con copertura dei relativi costi da parte degli Stati membri selezionati;

7. sottolinea l’importanza della condivisione delle responsabilità in materia di asilo e raccomanda la creazione di un meccanismo fondato su criteri oggettivi inteso a ridurre la pressione a carico degli Stati membri che accolgono un numero più elevato, in termini assoluti o relativi, di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale;

8. sottolinea che la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale e dei richiedenti asilo è una delle forme più concrete di solidarietà e di condivisione delle responsabilità; pone l’accento sull’importanza di progetti quali il progetto pilota di ricollocazione da Malta all’interno dell’UE (EUREMA) e la sua proroga, in base al quale i beneficiari di protezione internazionale sono tuttora ricollocati da Malta in altri Stati membri, e raccomanda lo sviluppo di ulteriori iniziative di questo tipo;

9. plaude alle proposte della Commissione di avviare un’operazione di ricerca e soccorso da Cipro alla Spagna e di rafforzare Frontex aumentandone la dotazione finanziaria e le capacità, al fine di salvare vite e lottare contro la tratta di esseri umani e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina;

10. invita i colegislatori a concordare rapidamente nuove disposizioni vincolanti in materia di intercettazione per quanto riguarda le operazioni in mare svolte sotto il coordinamento di Frontex, in modo da conseguire misure di soccorso efficaci e coordinate a livello di Unione e garantire che le operazioni siano condotte nel pieno rispetto delle pertinenti leggi e norme internazionali in materia di diritti umani e rifugiati, nonché degli obblighi derivanti dal diritto del mare;

11. invita l’Unione e gli Stati membri a considerare la possibilità di creare meccanismi per l’individuazione di luoghi sicuri per lo sbarco dei rifugiati e dei migranti soccorsi in mare;

12. invita l’Unione e gli Stati membri a istituire meccanismi di profilazione e di riferimento, che prevedano altresì l’accesso, per coloro che possono necessitare di protezione internazionale, a procedure di asilo eque ed efficienti, sulla base del presupposto secondo cui uno sbarco non comporta necessariamente l’attribuzione della responsabilità al solo Stato nel cui territorio sono state sbarcate le persone soccorse in mare;

13. invita gli Stati membri a garantire che tutte le disposizioni dei diversi strumenti contemplati dal CEAS siano attuate correttamente; rammenta agli Stati membri che occorre indirizzare alle autorità nazionali competenti in materia di asilo le persone che richiedono protezione internazionale e assicurare a queste ultime l’accesso a procedure di asilo eque ed efficienti;

14. invita gli Stati membri a valutare, se del caso, l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013(9) al fine di assumere la responsabilità delle richieste di asilo presentate da persone che rischiano di non poter fruire dei loro diritti in uno Stato membro che non è in grado di onorare i propri obblighi; afferma che gli Stati membri dovrebbero parimenti valutare l’applicazione dell’articolo 15 del suddetto regolamento al fine di consentire il ricongiungimento dei familiari in senso ampio;

15. invita Frontex e gli Stati membri a garantire che tutte le guardie di frontiera e il resto del personale degli Stati membri che partecipa alle squadre di guardie di frontiera europee, unitamente al personale di Frontex, ricevano una formazione sul pertinente diritto dell’Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali, conformemente all’articolo 5 del regolamento Frontex riveduto;

16. invita l’Unione europea e gli Stati membri a monitorare i flussi migratori misti per mezzo degli strumenti europei e nazionali a disposizione, nonché a mantenere un buon livello di coordinamento e comunicazione, ad esempio agevolando lo scambio di informazioni tra guardie costiere nazionali;

17. invita l’Unione, Frontex e gli Stati membri ad assicurare che l’assistenza ai migranti in difficoltà e il soccorso in mare figurino fra le priorità fondamentali in sede di attuazione del regolamento EUROSUR appena adottato;

18. invita, in via prioritaria, a migliorare il coordinamento dei mezzi e delle risorse dell’Unione, tra cui quelle a disposizione di Frontex (ad esempio EUROSUR) ed Europol, al fine di intensificare, insieme ai paesi terzi, la lotta contro le reti criminali della tratta di esseri umani e del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina;

19. ribadisce la necessità che la solidarietà dell’Unione vada di pari passo con la responsabilità; ricorda che gli Stati membri hanno l’obbligo giuridico di venire in aiuto dei migranti in mare;

20. esorta gli Stati membri a esercitare la loro prerogativa di soccorrere vite umane in mare in conformità dei loro obblighi internazionali;

21. esprime preoccupazione per il crescente numero di persone che rischia la vita intraprendendo pericolose traversate del Mediterraneo verso l’UE; invita gli Stati membri ad adottare misure che consentano ai richiedenti asilo di accedere in maniera sicura ed equa al sistema di asilo dell’Unione;

22. rileva che l’ingresso legale nell’UE è preferibile all’ingresso irregolare, il quale presenta maggiori rischi, anche con riferimento alla tratta di esseri umani e alla perdita di vite umane;

23. chiede che sia adottato un approccio più olistico alla migrazione in modo da garantire che le questioni legate a tale fenomeno siano affrontate in maniera globale;

24. esorta l’Unione a elaborare una strategia più ampia, soprattutto per il Mediterraneo, che ponga la migrazione dei lavoratori nel contesto dello sviluppo sociale, economico e politico dei paesi del vicinato; invita l’Unione e gli Stati membri a esaminare gli strumenti disponibili nel quadro della politica dell’UE in materia di visti e della sua legislazione sulla migrazione dei lavoratori;

25. invita gli Stati membri a stabilire sanzioni penali severe nei confronti di quanti favoriscono la tratta di esseri umani verso l’Unione europea e al suo interno, e a realizzare ampie campagne di informazione e sensibilizzazione in merito ai rischi che corre chi mette la propria vita nelle mani di trafficanti e favoreggiatori dell’immigrazione clandestina;

26. invita l’Unione e gli Stati membri a modificare o a rivedere eventuali normative che infliggono sanzioni a coloro che prestano assistenza ai migranti in pericolo in mare; invita la Commissione a rivedere la direttiva 2002/90/CE del Consiglio volta a definire le sanzioni in caso di favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali, al fine di chiarire che la prestazione di assistenza umanitaria ai migranti che si trovano in pericolo in mare va considerata positivamente e non costituisce in alcun modo un’azione sanzionabile;

27. invita a una migliore e più efficace collaborazione tra l’Unione e i paesi terzi per impedire che tragedie come quella avvenuta al largo di Lampedusa continuino a ripetersi; ritiene che gli accordi sulla gestione della migrazione tra l’UE e i paesi di transito verso l’Unione debbano rappresentare una priorità dell’Unione nel prossimo futuro, priorità che comprende il finanziamento delle strutture di polizia e della formazione nell’ambito delle capacità di applicazione della legge nonché l’assistenza a tali paesi – e ai paesi di origine dei migranti – finalizzata a diversificarne e migliorarne l’economia, e sottolinea la necessità che i paesi terzi rispettino il diritto internazionale per quanto riguarda il salvataggio di vite umane in mare e garantiscano la protezione dei rifugiati nonché il rispetto dei diritti fondamentali;

28. invita l’Unione a continuare a offrire assistenza umanitaria, finanziaria e politica nelle aree di crisi dell’Africa settentrionale e del Medio Oriente per affrontare alla radice le cause delle pressioni migratorie e umanitarie; invita pertanto l’Unione a monitorare la distribuzione di tali finanziamenti e ad accrescerne la responsabilità democratica, affinché le risorse impiegate sortiscano gli effetti positivi che sono finora mancati;

29. invita l’Unione e gli Stati membri ad adottare misure adeguate e responsabili in relazione al possibile afflusso di rifugiati negli Stati membri; sollecita la Commissione e gli Stati membri a continuare a monitorare la situazione attuale e a impegnarsi in favore della pianificazione di emergenza, dello sviluppo di capacità, del dialogo politico e del rispetto dei loro obblighi in materia di diritti umani in relazione alle condizioni di detenzione;

30. invita gli Stati membri a rispettare il principio di non respingimento, in conformità del diritto internazionale e dell’UE in vigore; invita gli Stati membri a porre immediatamente fine a eventuali pratiche di detenzione inappropriata e prolungata in violazione del diritto internazionale ed europeo e segnala che i provvedimenti detentivi nei confronti dei migranti devono sempre costituire oggetto di decisione amministrativa nonché essere debitamente giustificati e temporanei;

31. incoraggia gli Stati membri a sopperire alle necessità impellenti attraverso il reinsediamento, in aggiunta alle quote nazionali esistenti, e l’ammissione per motivi umanitari;

32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite e all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
(1) Testi approvati, P7_TA(2013)0414.
(2) GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.
(3) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 1.
(4) Testi approvati, P7_TA(2013)0416.
(5) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 114.
(6) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
(7) GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.
(8) Testi approvati, P7_TA(2013)0444.
(9) GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2013

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