
Nel pubblicare l’ordinanza della Cassazione recente sull’argomento della cessazione della materia del contendere ,in materia di ricorsi avverso le espulsioni prefettizie ai sensi del D.Lgsvo n.286/98, intendiamo aprire un dibattito giuridico sull’intera vicenda ,che ha visto al centro dell’attenzione il caso Shalabayeva ,non ancora sopito ,visti i successivi eventi dell’arresto del marito della stessa signora in Francia e della relativa richiesta di estradizione da parte di un altro stato e delle conseguenze della decisione del giudice di pace di Roma sullo stesso ricorso avverso il decreto di espulsione revocato in seguito dal governo italiano.
Ordinanza n. 12070 del 2012 del 13/07/2012
N. Registro Generale: 008609/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8609/2011 proposto da:
PREFETTO DI ASCOLI PICENO 97149560589, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
xxxxxxxxxxx;
– intimato –
avverso il decreto nel procedimento R.G. 1704/2010 del GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENO, depositato il 20/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/06/2012 dal Consigliere Relatore . È presente il Procuratore Generale .
PREMESSO IN FATTO
Che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha riferito quanto segue:
“1. – Il Giudice di pace di Ascoli Piceno, decidendo sul ricorso proposto dalla sig.ra xxxx xxxx, di nazionalità xxxx, avverso l’espulsione intimatale dal Prefetto della stessa città con decreto del 4 agosto 2010, ha ritenuto cessata la materia del contendere, per avere la ricorrente fatto spontaneamente rientro nel suo paese, e ha quindi accolto il ricorso e annullato il decreto di espulsione.
2. – Il Prefetto di Ascoli Piceno ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo di censura, cui non ha resisitito l’intimata. 3. – Si rileva preliminarmente il difetto di prova (allo stato e in base a quanto risulta dagli atti regolamentari) della notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione, atteso l’omesso deposito del relativo avviso di ricevimento. Il persistere dell’omissione comporterebbe l’inammissibilità del ricorso.
4. – Nel merito il ricorso è fondato.
Infatti, come esattamente dedotto dal ricorrente denunciando violazione di norme di diritto, il rientro in patria dell’espulso non determina affatto la cessazione della materia del contendere sull’impugnazione del decreto di espulsione, il quale produce effetti – in particolare il divieto decennale di ingresso in Italia, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 13-14 – che trascendono l’espulsione strettamente considerata quale mero obbligo di lasciare il territorio nazionale; e inoltre la cessazione della materia del contendere è radicalmente incompatibile con una statuizione di accoglimento della domanda, come quella infine assunta dal Giudice di pace che ha anche annullato il decreto di espulsione“;
che tale relazione è stata comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, che non hanno presentato conclusioni o memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che la predetta relazione è condivisa dal Collegio, dovendosi in aggiunta rilevare che l’ipotesi del ricorso avverso l’espulsione già eseguita è anche chiaramente implicata dalla previsione, contenuta nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, della eventualità della presentazione del ricorso stesso per il tramite dell’autorità diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione dell’espulso;
che il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Ascoli Piceno in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2012. Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012



