
“Disabilità e servizi sociali: due sentenze della Corte costituzionale stabiliscono che non occorre la carta di soggiorno o anzianità di residenza per accedere alle prestazioni.
La Consulta boccia la legge regionale della Calabria sul fondo di non autosufficienza e la legge della Provincia di Bolzano sull’accesso ai servizi sociali. Bocciata anche norma della legge atesina che prevede la partecipazione di Questura e Commissariato del Governo alla Consulta provinciale per l’immigrazione.
Non occorre la carta di soggiorno agli immigrati che chiedono di accedere al fondo di non autosufficienza e non è necessario un periodo minimo di residenza sul territorio regionale o provinciale per l’accesso degli immigrati ai servizi sociali. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale pronunciatasi in merito a due disposizioni contenute nelle leggi della Regione Calabria e della Provincia di Bolzano.
In particolare, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Regione Calabria del 20 dicembre 2011 in materia di fondo per la non autosufficienza “nella parte in cui stabilisce che i cittadini extracomunitari, per beneficiare degli interventi previsti dalla medesima legge, devono essere in possesso di ’regolare carta di soggiorno’”. La Corte, in una sentenza depositata venerdì scorso, ritiene infatti la norma in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione perché “la limitazione del novero dei fruitori delle provvidenze” è da ritenersi “irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza”. Il riferimento presente nella legge alla ‘carta di soggiorno’, inoltre, risulta poi “inattuale”, osserva la Consulta, in quanto sostituita dal “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” la cui “condizione preliminare di ottenimento è il possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità”. Nella legge, dunque, “è stato introdotto un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la condizione di accesso dei cittadini extracomunitari alle prestazioni assistenziali in questione e le situazioni di bisogno o disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale”. Infatti, si legge ancora nella sentenza, “non è possibile presumere in modo aprioristico che stranieri non autosufficienti, titolari di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo versino in stato di bisogno o disagio maggiore rispetto agli stranieri che, sebbene anch’essi regolarmente presenti nel territorio nazionale, non possano vantare analogo titolo legittimante”.
La Corte, in una sentenza depositata il medesimo giorno, ha dichiarato l’illegittimità di alcuni articoli della legge n. 12 del 2011 della Provincia autonoma di Bolzano, contro i quali aveva presentato ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In primo luogo la Corte ha censurato la legge nella parte in cui stabilisce che alla Commissione provinciale per l’immigrazione partecipino anche rappresentanti della Questura e del Commissariato del Governo: la Provincia non può imporre obblighi ad organi dello Stato. In secondo luogo la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 10 di questa legge, che prevede che per l’accesso a prestazioni di assistenza sociale aventi “natura economica” sia previsto per i cittadini di Stati non appartenenti all’Ue, “un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile in Provincia di Bolzano”, in quanto in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione. Per la Consulta, infatti, “la previsione di un simile requisito non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza”. Un altro articolo giudicato costituzionalmente illegittimo è l’articolo 12 che riguarda i ricongiungimenti familiari, per i quali i requisiti previsti per gli immigrati sarebbero equiparati a quelli per i residenti: la Provincia autonoma, osserva la Consulta, non può legiferare su questa materia in base all’articolo 117 della Costituzione che “attribuisce alla competenza statale esclusiva la legislazione in materia di immigrazione” e non essendo la questione inclusa tra quelle “nelle quali la Provincia di Bolzano è legittimata a legiferare”.(Fonte:immigrazioneoggi.it9



