Per la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 247/29/2012, del 6.12.2012 la procura ad litem deve essere congiunta al corpo dell’atto

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“La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 247/29/2012 del 6.12.2012 ha affermato che ,se la procura ad litem non è legata al corpo dell’atto con un timbro di congiunzione, la stessa deve ritenersi inadeguata al raggiungimento degli scopi preposti, con conseguente inammissibilità dell’atto: sia esso un giudizio di primo grado o di appello.

In alternativa al timbro di congiunzione, è possibile indicare, nella procura, gli elementi idonei a riconoscere la vertenza a cui la stessa si riferisce: in altre parole, sarà necessario indicare gli estremi del giudizio, le parti, l’atto impugnato, ecc..
A fare le spese di questa rigorosissima decisione è stata, questa volta, Equitalia, che si è vista dichiarare inammissibile un ricorso in appello proposto contro una decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva dato ragione al contribuente.”(Fonte:laleggepertutti.it)

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