
Pubblichiamo parzialmente un documento dell’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici dell’Immigrazione) che ci riserviamo di commentare successivamente soprattutto per quanto riguarda la definizione della figura del giudice di pace ,che non condividiamo ,in quanto tutto si può dire sui “bistrattati” gdp, ma preferiremmo essere coinvolti come associazione di gdp per un dibattito serio approfondito e corredato da dati oggettivi nazionali ,proprio perchè stimiamo l’ASGI e tutte le associazioni che studiano giuridicamente l’immigrazione e non crediamo che ve ne siano di detrattrici dei gdp, già coinvolti nel 2004 da un governo dell’epoca che ,con un decreto legge ,senza nessuna richiesta della categoria, li ha investiti di una nuova competenza umiliandoli con indennità economiche pari a quelle relative ai decreti ingiuntivi…e nonostante ciò i gdp continuano a lavorare ,anche per la competenza dell’immigrazione,da quasi nove anni senza reali e concreti riconoscimenti.
“ASGI- proposte di riforma legislativa per la legislatura 2013-2018 Gennaio 2013
PARAGRAFO IX
UN PROCESSO EQUO E UNITARIO
Un processo equo e unitario. Necessità di una unica giurisdizione: l’autorità giudiziaria ordinaria. Necessità del contraddittorio prima dell’adozione dei provvedimenti sul soggiorno degli stranieriIn relazione ai provvedimenti riguardanti la condizione giuridica dello straniero, sono previste at- tualmente due diverse giurisdizioni, amministrativa e ordinaria, e tre giudici differenti: il Giudice am- ministrativo (T.A.R.), il Tribunale ordinario, e il Giudice di Pace, dotati di poteri, competenze e prepa- razioni differenti, con la conseguenza di rendere assai difficoltosa e inefficace la difesa.
Trattandosi di materia che riguarda diritti soggettivi e/o diritti fondamentali della persona, la giurisdizione deve essere unicamente quella ordinaria, come già avviene in tema di unità familiare, pro- tezione internazionale e cittadini comunitari.
La tutela giudiziaria contro i provvedimenti amministrativi che riguardano la condizione giuridica de- gli stranieri attiene alla effettiva possibilità di far valere i diritti della persona, mentre la situazione attua – le, in particolare in relazione ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea, impedisce un’effettiva tu- tela perché sono previste due differenti giurisdizioni: l’autorità giudiziaria ordinaria e quella amministra- tiva, cui si aggiunge la previsione di tre differenti figure di giudici: il Tribunale Amministrativo Regio- nale (T.A.R.), il Tribunale ordinario, e il Giudice di Pace. Avendo competenze, strumenti , preparazioni e carriere differenti, nonché tempi decisionali molto diversi, le conseguenze in tema di difesa sono mol- to spesso pesantissime.
Un esempio può servire a chiarire la situazione: avverso il provvedimento della Questura di diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno (ad es. perché, essendo già stato rilasciato un pds per attesa oc- cupazione, questo non è più rinnovabile), è previsto il ricorso avanti il T.A.R. che ha costi notevoli e tempi molto dilatati, avvenendo piuttosto velocemente solo la decisione sulla cosiddetta “sospensiva” del provvedimento impugnato, ma non sul merito, e cioè la decisione finale; inoltre si basa solo su vio – lazioni di diritto, e la persona non viene direttamente ascoltata dal TAR. D’altra parte, una volta che il soggetto sia privo di permesso di soggiorno ricade nella categoria di persone soggette ad espulsione am- ministrativa del Prefetto: avverso tale decreto di espulsione il ricorso avviene davanti al Giudice di Pace, con termini di impugnazione differenti e diversa competenza, con la frequente conseguenza di espulsio- ni convalidate in relazioni a revoche o dinieghi di permesso, su cui poi, molto tempo dopo, interviene invece una decisione finale del TAR di annullamento del provvedimento della Questura, che era stato il presupposto del decreto di espulsione. Analogamente oggi il cittadino straniero privo di titolo di sog- giorno può incorrere in violazioni penali attinenti la condizione irregolare sul territorio, la cui compe- tenza attiene al Giudice di Pace, ma in relazione alla sua competenza in campo penale, e dunque anche in questo caso con tempi e modalità differenti.
Occorre in ogni caso rilevare come la situazione più grave si verifica senz’altro in relazione alla com petenza del Giudice di Pace per quanto riguarda la materia dell’espulsione del cittadino non comunitario e del conseguente trattenimento all’interno dei C.I.E. Se si considera che attualmente tale privazione della libertà può raggiungere la durata di 18 mesi, cui si arriva tramite successive proroghe che vengono convalidate dal Giudice di Pace, si comprende la gravità estrema della situazione, poiché si tratta di provvedimenti che riguardano direttamente la libertà della persona. Ebbene tale materia, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. Bossi-Fini è stata affidata alla figura del Giudice di Pace, che è una istitu- zione nata e prevista con funzioni essenzialmente conciliatorie, con una limitatissima competenza in
materia penale, ove non può comminare sanzioni detentive. Il Giudice di Pace non segue le norme di nomina e carriera dei giudici ordinari e si trova invece ad affrontare una materia estremamente comples- sa ed interdisciplinare, con conseguenze dirette in relazione alla libertà della persona, e che dunque ri- chiederebbe preparazione, mezzi e terzietà effettiva rispetto all’autorità amministrativa che ha emanato i provvedimenti.
Si rileva infine che la stessa competenza dell’autorità amministrativa risulta inadeguata ed espres- sione di una concezione da superare, in una materia che attiene sicuramente, al di là di formalistiche interpretazioni giuridiche, a questioni relative ai diritti soggettivi e/o ai diritti fondamentali delle perso- ne, e dunque deve rientrare nell’ambito della giurisdizione ordinaria. D’altra parte i provvedimenti rela- tivi alla unità familiare, alla protezione internazionale, e ai cittadini comunitari sono già di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria e dunque la previsione di una unica giurisdizione risulta non solo ne- cessaria da un punto di vista di efficacia e speditezza ma anche e soprattutto di equità ed uguaglianza sostanziale.
Pertanto occorre prevedere che:
1) in relazione ai provvedimenti concernenti la condizione giuridica del cittadino straniero sia istitui- ta una unica competenza giurisdizionale affidata all’autorità giudiziaria ordinaria – Tribunale in funzione monocratica
2) prima che l’amministrazione adotti provvedimenti di revoca o annullamento o di rifiuto di rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi diversi dall’ordine pubblico o dalla sicurezza dello Stato sia data informazione allo straniero dell’avvio del procedimento e del termine per presentare le sue even- tuali ragioni all’amministrazione stessa, come prevede l’art. 1 del prot. n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ratificato e reso esecutivo dall’Italia, prevedendo che i successivi i provvedimenti diano motivazioni che tengano conto delle eventuali controdeduzioni e siano effettive soltanto dopo che siano invano trascorsi i termini per la presentazione di eventuali ricorsi giurisdizionali.
a) revisione delle norme penali che puniscono il favoreggiamento dell’ingresso o del soggiorno illegali (smuggling), ridisegnando l’art. 12 del testo unico delle leggi sull’immigrazione al fine di ridimensionare il rilievo penale di tutti i comportamenti che non violano i diritti fondamentali dei migranti in viaggio ed evitare in particolare che possano essere penalmente sanzionate azioni di soccorso in mare che, oltre ad essere doverose sul piano etico, costituiscono, anche nei confronti di privati, precisi obblighi giuridici ai sensi del diritto internazionale marittimo;
b) miglioramento della condizione giuridica e delle prospettive di stabilizzazione del soggiorno dei cittadini stranieri detenuti in carcere o ammessi a misure alternative alla detenzione estendendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto dall’art. 18, comma 6 del testo unico delle leggi sull’immigrazione anche ai condannati stranieri per reati commessi durante la maggiore età che abbiano dato prova di concreta e fattiva partecipazione durante l’esecuzione della pena a programmi di risocializzazione.
ASGI- proposte di riforma legislativa per la legislatura 2013-2018 Gennaio 2013″(Fonte:asgi.it)
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E’ un’associazione che nasce nel 1990 e riunisce avvocati, docenti universitari, operatori del diritto e giuristi con uno specifico interesse professionale per le questioni giuridiche connesse all’immigrazione. Tra gli obiettivi: quello di promuovere l’informazione, la documentazione e lo studio di problemi di carattere giuridico attinenti all’immigrazione, alla condizione dello straniero, alla disciplina della cittadindanza nell’ordinamento italiano, di promuovere le stesse attività con riferimento alle politiche di armonizzazione delle normative in materia di immigrazione ed asilo, di studiare, formulare proposte e costituire un gruppo di pressione politica rigurado alle prospettive di riforma della legislazione italiana in materia di immigrazione, di promuovere la cooperazione e la realizzazione di servizi informativi di consulenza legale con persone, enti, associazioni nazionali e locali operanti nel settore dell’immigrazione mediante apposite convenzioni.
Scheda dell’ASGI (fonte: famigliacristiana.it)



