Sentenza penale assolutoria ed efficacia di giudicato in sede civile:Tribunale Civile di Macerata

tribunale civile e penale
La sentenza emanata il 24 ottobre 2012 dal Tribunale Civile di Macerata – Sezione Distaccata di Civitanova Marche – ha interpretato i rapporti tra il processo penale ed il giudizio civile.

“In via preliminare va precisato – afferma la sentenza- che, benché le parti convenute abbiano insistito sostenendo la immediata incidenza della sentenza resa dal Giudice penale nell’ambito del giudizio civile, in questo non ha efficacia di giudicato la sentenza, ex art. 425 c.p.p. di non luogo a procedere …perché il fatto non sussiste, del 24 aprile/23 maggio 2002, passata in giudicato il 29 giugno 2002, resa dal Giudice dell’udienza preliminare, del Tribunale di Macerata, n. 151/02.

A parte ogni altra considerazione, è sufficiente osservare che, secondo il condivisibile indirizzo delle Sezioni Unite (Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza n. 1768/11, depositata il 26 gennaio 2011), la disposizione di cui all’art. 652 c.p.p. (così come quelle di cui agli artt. 651, 653 e 654 del codice di rito penale) costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un’interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti.

Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto.

Infatti, l’ambito cognitivo del giudice penale nel caso di sentenza di non luogo a procedere non corrisponde, neppure per quel che concerne la pronuncia liberatoria, a quello del giudice del dibattimento, perché le formule terminative del giudizio dibattimentale non sono applicabili in questa fase: mentre il giudice del dibattimento esprime il suo convincimento in termini di condanna o di assoluzione, il GUP pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti siano insufficienti a sostenere l’accusa in giudizio.

Sicché, in questo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione”.(Fonte:personaedanno.it)

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