
“Nella riforma forense recentemente approvata in merito alla controversie stragiudiziali (mediazione civile e commerciale compresa) si e’ tenuto conto che le parti “possono” richiedere prestazione di consulenza ed assistenza agli avvocati”. E’ stata dunque lasciata libera la volonta’ delle parti di partecipare da soli alla mediazione e non di essere “obbligatoriamente costretta a servirsi di un legale”, Con questa norma, gli avvocati non hanno piu’ alibi da contrapporre alla mediazione .
Un decreto legislativo, sara’ emanato sulla base della delega conferita al Governo per disciplinare l’esercizio della professione forense in forma societaria; tra i suoi principi e criteri direttivi, la previsione che l’esercizio della professione forense in tale forma sia consentito esclusivamente a societa’ di persone, a societa’ di capitali o societa’ cooperative i cui soci siano Avvocati iscritti all’Ordine. Tra gli altri criteri direttivi della delega, l’impossibilita’ di far parte di piu’ di una societa’, l’inammissibilita’ di estranei negli organi di gestione, la responsabilita’ disciplinare, la qualificazione dei redditi prodotti dalla societa’ come redditi di lavoro autonomo, l’esclusione della societa’ come attivita’ di impresa e dunque l’esclusione dall’assoggettamento e dalla procedura fallimentare. (Fonte:mnews.it)



