Pubblichiamo l’interessante contributo del Tribunale di Treviso sulla questione del rito applicabile nei giudizi relativi alla liquidazione dei compensi degli avvocati.
” Ordinanza 13 dicembre 2012
Il giudice,
a scioglimento della riserva che precede rileva quanto segue.
Si pone, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs 150/11, il problema se sia possibile perl’avvocato, in caso di domanda di liquidazione dei propri compensi, esperire procedimento ex. art 702 bis c.p.c. secondo la disciplina ordinaria del codice di procedura e non il procedimento di cui al combinato disposto degli artt. 28 l. 794/42 ed 702 bis c.p.c. in conformità a quanto previsto dall’art 14 del d.lgs. 150/11.
In particolare, va rilevato che prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo gli strumenti a disposizione dell’avvocato per ottenere il pagamento dei propri compensi erano i seguenti: procedimento di cognizione ordinario, procedimento per ingiunzione, procedimento ex art 28 1. 794/42, procedimento art 702 bis c.p.c.
Il d.lgs 150/11, al fine di razionalizzare i procedimenti speciali riconducendoli alle tre forme processuali principali, ha previsto all’art 14 che:
“1. Le controversie previste dall‘articolo 28 della. legge 13 giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile contro ildecreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E‘ competente l’ufficio giudiziario di merito adito · per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Al procedimento predetto non si applicano integralmente le forme ·del procedimento sommario di cognizione ordinario ex art 702 bis e ss. c.p.c., ma, ai sensi dell’art 3 del d.lgs. 150/11:
“1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter del codice di procedura civile.
2. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto dicui all‘articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegiodesigna il giudice relatore: Il presidente può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
3. Fermo quanto previsto dai ·commi 1 e 2, quando è competente la corte di appello in primo grado il procedimento . è regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile”.
L’innovazione legislativa sopra indicata, pur intervenendo significativamente sulla materia (soprattutto in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, .problema che non riguarda il caso di specie) non a però inciso sulla quadripartizione degli strumenti di tutela sopraindicati a disposizione dell’avvocato.
Infatti, il legislatore non ha fatto altro che sostituire la forma del procedimento previsto dagli artt. 28, 29 e 30 l. 794/42, lasciando per converso intatti i presupposti e le caratteristiche di detto procedimento nonché gli ulteriori procedimenti previsti dall’ordinamento.
La prova di quanto sopra emerge in primo luogo da un dato testuale: l’art 14 sopra riportato non fa riferimento alle controversie relative ai crediti professionali degli avvocati, ma · rinvia all’art 28 r.d. 749/42 norma che non è stata abrogata dal d.lgs. 150111 (a differenza degli artt 29 e 30) ma solo modificata come segue
“Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti de/proprio cliente l’avvocato, dopo la. decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 .e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150”.
In tal senso, a parte l’inciso “procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo l settembre 2011, n. 150″, per il resto è ‘stato sostanzialmente confermato il previgente testo normativo il quale prevedeva:
“Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all‘art. 633 e seguenti del codice di procedura· civile, proporrericorso al capo dell‘ufficio giudiziario adito per il processo”.
Oltre al dato letterale, conferma la correttezza dell’interpretazione quanto indicato nella relazione ministeriale con riferimento alla norma qui in esame in particolare, laddove al fine di giustificare l’inappellabilità del· provvedimento definitivo si sottolinea la volontà di mantenere l’effetto processuale speciale attualmente in essere:
E’ evidente, da quanto sopra, che il mero intento del legislatore fosse quello di sostituire la forma camerale con quella del procedimento ex art 702 bis c.p.c. “speciale” senza con ciò incidere sul sistema complessivo degli strumenti di tutela invocabili.
Ne consegue che a seguito della riforma il procuratore può proporre due procedimenti ex art 702 bis c.p.c.: uno è quello ordinario, il cui provvedimento conclusivo è adottato dal Tribunale in composizione monocratica ed è appellabile, e che consente anche l’applicazione degli artt. 702 ter e quater c.p.c.; l’altro è quello speciale proponibile ai sensi dell’art 28 l. 794/42, il cui provvedimento conclusivo deve essere adottato dal collegio, non appellabile, è che non consente l’applicazione degli artt. 702 ter e quater c.p.c.
Premesso, poi, che è onere del difensore indicare quale mezzo di tutela intende esperire, la specialità del rito ex artt. 28 e 702 bis c.p.c., rispetto a quello ordinario, impone di ritenere che in mancanza di specificazione da parte del professionista il procedimento ex art 702 bis c.p.c. instaurato sia quello ordinario e non quello speciale.
Poiché, nel caso di specie, non è stato precisato alcunché dal ricorrente, deve ritenersi che il procedimento instaurato dal ricorrente sia quello ordinario.
Pertanto, ritenuta ammissibile la già disposta trasformazione del rito e vista la richiesta di concessione dei termini ex art 183 sesto comma c.p.c.
P.Q.M.
concede alle parti i termini ex art 183 sesto comma c.p.c. con decorrenza del primo termine dal 31/12/2012 (dies a quo) e fissa l’udienza del 16/05/2013 ore 9 per la decisione sulle eventuali istanze istruttorie.
Treviso, 13/12/12.
Il Giudice”
(Fonte:altalex.com)



