Sentenza del giudice di pace di Tricase sul caso di un uomo ingiustamente vessato: “Equitalia ha sbagliato e deve pagare”

“Il giudice di pace di Tricase, in provincia di Lecce, ha condannato Equitalia rea di aver notificato ad un cittadino un preavviso di fermo per una cartella sospesa dal giudice di pace della località salentina.
Come riporta l’avvocato della parte, secondo il giudice ,Equitalia non avrebbe potuto notificare un preavviso di fermo in assenza di un valido titolo esecutivo. Ciò significa che l’operato illegittimo dell’ente impositore e dell’esattore ha causato un danno ingiusto come consegenza di un preavviso di fermo non conforme, e che non sarebbe mai stato deciso se avessero prestato la massima attenzione nella loro attività.

– Detto questo il il giudice oltre ad annullare il fermo si è soffermato sul tema del risarcimento danni dichiarando che “il comportamento tenuto dagli opposti in violazione del dovere di diligenza ha causato stress, disagio ed ansia all’utente concretizzatosi in un peggioramento della qualità della vita. Pertanto, ai sensi dell’art. 1226 cc apparendo il danno indeterminato e non potendo lo stesso essere determinato con precisione, si ritiene di dover liquidare e riconoscere all’attore, in via equitativa, per i danni sopportati … la somma di euro 300,00 …”.
Tale sentenza va ad aggiungersi ad una giurisprudenza già presente su tema, come dimostrano le sentenze della commissione tributaria provinciale di Bari la quale condannò Equitalia al risarcimento dei danni causati per un’ipoteca sugli immobili del tutto illegittima. L’agenzia di riscossione in quel caso aveva provveduto alla notifica delle cartelle presso un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza del contribuente. Inoltre, si chiarisce che “Tale comportamento di natura dilatoria e defatigante per il contribuente rivela, negli enti impositori, una mancanza assoluta di avvedutezza e di una sia pur minima consapevolezza della legittimità o meno del proprio agire e delle conseguenze che i propri atti andavano a determinare…” (sent. CTP di Bari n.36/08/10).
– In questo caso viene chiarito che “non osta per l’ammissione della domanda riguardo al danno morale conseguente all’accertata inesistenza del diritto degli enti impositori a chiedere l’iscrizione ipotecaria sul patrimonio del contribuente e ai conseguenti disagi psicologici che tale condotta ha provocato”. Secondo i giudici, pertanto, la quantificazione dei danni può avvenire tranquillamente anche in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 del Codice civile, quando il disagio subito dal contribuente sia difficilmente quantificabile.”(Fonte :giornalettismo.com)

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