Corte di Cassazione a sezioni unite. n.19704/2012:obbligo di astensione… “e per i giudici di pace pagati a cottimo”?


Pubblichiamo nell’ambito del dibattito “chi siamo” cosa vogliamo” dove andiamo” il contributo proveniente dalla mailing list di intesaperta@yahoogroups.com
“In seguito alla Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 19704 del 13 nov. 2012) per la quale il giudice civile (ma anche il giudice tributario) dovrebbe astenersi in presenza di un proprio interesse (anche non patrimoniale) o di un interesse di un prossimo congiunto, mi chiedo e Vi chiedo se i giudici della suprema Corte sanno che i giudici di pace sono retribuiti a cottimo.
Il cottimo, obiettivamente, fa sorgere nel giudice un interesse personale a decidere e a decidere nel minor tempo possibile e, in alcun casi, a decidere in un determinato modo… Quindi il giudice retribuito a cottimo -senza alcun dubbio- è un giudice “interessato”.

Le decisioni dei giudici retribuiti a cottimo sono o, quanto meno, possono apparire condizionate da un interesse personale del giudice… incompatibile con una qualsiasi funzione giurisdizionale, anche se forse non mancano giudici che per non apparire interessati emettono decisioni che non emetterebbero se non fossero retribuiti a cottimo.
Possiamo o dobbiamo ignorare l’anzidetta Sentenza ?? Forse a molti conviene ignorarla….”
( Mario Piscitello)

Astensione del giudice

“Istituto per il quale, al fine di dare piena attuazione al principio secondo cui ogni processo si svolge innanzi a un giudice terzo e imparziale (art. 111, co. 2, Cost.), in determinati casi il giudice investito della decisione di una causa ha l’obbligo di astenersi dal giudizio. Il legislatore ha individuato questa ipotesi nei casi in cui il giudice abbia un interesse nella causa assegnatagli o in altra analoga, ovvero sia in rapporto di parentela, di commensalità abituale o di grave inimicizia con una delle parti. Ove ricorra una delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 51, co. 1, c.p.c., il giudice ha l’obbligo di dichiararlo al fine di essere sostituito da altro giudice. In aggiunta ai casi di a. obbligatoria, è riconosciuta al giudice la facoltà di astenersi ogniqualvolta ricorrano gravi ragioni di convenienza, la cui valutazione è rimessa al capo dell’ufficio di appartenenza (art. 51, co. 2, c.p.c.).”(Fonte:treccani.it)

“Cottimo
Il cottimo è una forma di retribuzione in cui il lavoratore subordinato è ricompensato unicamente in base al risultato del proprio lavoro e non in base delle ore di lavoro prestate. Il cottimo è previsto e disciplinato dall’art. 2099 del codice civile. La retribuzione nel contratto di cottimo è determinata dall’unità di cottimo. A differenza del rapporto di lavoro a tempo, nel cottimo il datore di lavoro stabilisce con precisione e discrezionalità la modalità, la qualità e i tempi di esecuzione del lavoro. Il lavoratore si addossa il rischio connesso al raggiungimento del risultato del lavoro, in quanto la retribuzione del lavoro è legata in modo diretto ed esclusivo alla quantità del lavoro prestato.

Limitazioni del cottimo
Il Legislatore ha fissato dei limiti al cottimo per particolari fattispecie di lavoro. Il cottimo è utilizzato in particolar modo per alcuni lavoro a domicilio. E’ invece vietato in gran parte degli altri casi, come ad esempio nell’apprendistato (art.2131 codice civile). In alcuni casi è lo stesso Legislatore ad imporre il cottimo.

Art. 2100 Obbligatorietà del cottimo
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Le organizzazioni sindacali sono spesso avverse al cottimo in quanto il rapporto di lavoro non tutela il lavoratore con una base retributiva fissa. Nei contratti collettivi in cui è ammesso il ricorso al cottimo si affianca a quest’ultimo un minimo di retribuzione stabile e non legato al risultato.

Tariffe di cottimo
Tra le limitazioni del cottimo il Legislatore ha stabilito particolari obblighi per il datore di lavoro, il quale deve applicare le tariffe di cottimo dopo un periodo di esperimento e modificarle seguendo le procedure stabilite dai contratti collettivi del lavoro.

Art. 2101 c.c. Tariffe di cottimo
(Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento).
Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. (In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative).
L’imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.” (Fonte:libertadiscelta.com)

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