
L’approvazione definitiva della riforma del Condominio da parte del Senato ( Commissione Giustizia in sede deliberante del 20/11/2012) rappresenta un evento storico atteso da settantanni in Italia allorquando ,in periodo dittatoriale e durante la guerra, il condominio ebbe una disciplina legislativa con pochi articoli inseriti nel codice civile. Molto diversa è la situazione attuale in Italia ed i cittadini ,dopo una copiosa giurisprudenza della cassazione civile
non più utilizzabile,dovranno adeguarsi alle nuove norme in un periodo congruo di sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della riforma stessa. I giudici di pace conservano,dunque, la loro competenza per materia, e qualunque sia il valore, di cui all’art.7 al III comma c.p.c. dal n.1 (per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi ) n.2 (per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case) e n.3 (per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo ,di calore,esalazioni,rumori,scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità).Il testo approvato è quello già presente nel sito nella pagina a sinistra nel menù a tendina .(d.l.)



