Legge anticorruzione n.190/2012: art.1 c.18, divieto per tutti i giudici ordinari onorari e di pace di far parte di collegi arbitrari

L’art. 1, co. 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. legge anticorruzione), che entrerà in vigore a fine mese, prevede che “Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie e’ vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullita’ degli atti compiuti, la partecipazione a collegi
arbitrali o l’assunzione di incarico di arbitro unico.”
Questa norma si applicherà anche ai giudici di pace in base all’estensione operata dal CSM che ,con una apposita delibera dello scorso anno, ha esteso ai giudici di pace tutti i doveri dei giudici togati.
Circolare csm sulla deontologia dei giudici di pace

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