
“Il provvedimento di espulsione emesso ex art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/98, è efficace se l’intimata, benché sposata con un cittadino italiano, risulta non essere più convivente con il marito. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 15294/12.
Una cittadina marocchina impugnava innanzi al Giudice di Pace il decreto prefettizio di espulsione emesso nei suoi confronti ex art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/98. La donna propone quindi ricorso per cassazione avverso il medesimo provvedimento.
Traduzione del provvedimento. La Suprema Corte, che respinge il ricorso, giudica inammissibile il motivo proposto in relazione alla mancata traduzione in una lingua conosciuta all’intimata, ritenendo sufficiente la traduzione in francese, lingua ufficiale del suo Paese d’origine.
Requisito della convivenza. Con il secondo motivo di ricorso, l’intimata lamenta la violazione dell’art. 19, comma 2, lett. c), T.U. imm., sostenendo di aver dimostrato di essere sposata con un cittadino italiano. La Cassazione conferma, invece, la decisione del giudice di prime cure, rilevando l’assenza del requisito della convivenza necessario ai sensi del citato art. 19 T.U. imm.. Infatti, è acclarato come il marito della ricorrente, avviate le pratiche di separazione, si fosse trasferito in un luogo diverso da quello indicato come dimora familiare.
Impugnazione del diniego ed espulsione. Ancora, prosegue la S.C., nel giudizio di espulsione è da considerarsi irrilevante la pendenza del giudizio di impugnazione, promosso dalla medesima ricorrente, del diniego del permesso di soggiorno, come stabilito dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 22217/06.Per tali ragioni, il decreto che intimava alla ricorrente di lasciare il territorio italiano entro cinque giorni conserva la sua efficacia.” (Fonte:stampa.it)



