Internet – libertà di informazione – violazione art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dell’uomo e delle libertà fondamentali

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Internet – libertà di informazione – violazione art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dell’uomo e delle libertà fondamentali
Corte Europea dei diritti dell’Uomo – Seconda Sezione – 18 dicembre 2012, Ahmet Yildirm c. Turquie (n. 3111/10) Corte Europea dei diritti dell’Uomo – Seconda Sezione – 18 dicembre 2012, Ahmet Yildirm c. Turquie (n. 3111/10) La sentenza
Il testo della sentenza

Il caso sottoposto alla Corte riguardava un cittadino turco che aveva diffuso, nel suo sito web, alcuni testi che avrebbero configurato, secondo le autorità giudiziarie turche, il reato di vilipendio alla figura di Atatürk. Lo Stato turco ha inizialmente oscurato il sito internet gestito dal ricorrente e, successivamente, i bloccato l’accesso a Google quale motore ospitante del sito stesso.
La Corte di Strasburgo, con la sentenza 3111/10, ha affermato che il blocco all’accesso a Google risultava essere in contrasto con il diritto alla libertà di espressione garantito dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Internet è uno strumento attraverso il quale si esercita il diritto alla libertà di espressione e d’informazione ed è, dunque, soggetto ha protezione convenzionale. Una restrizione all’accesso alle fonti d’informazione può essere ammessa solo in casi eccezionali e in presenza di un espresso quadro normativo.
La Corte ha escluso la possibilità di applicare in via analogica misure restrittive, non previste espressamente in un testo legislativo, ricordando che il diritto alla libertà di espressione si applica “senza riguardo alle frontiere”.

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