Il TAR accoglie il ricorso di un cittadino di paese terzo residente da dieci anni in Italia richiedente il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro autonomo

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“I giudici hanno accolto il ricorso di un cittadino extracomunitario residente da dieci anni in Italia che aveva richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro autonomo. L’uomo, avendo subito una condanna, si era visto negato il permesso

“È illegittimo il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo che applica il rigoroso automatismo previsto dall’articolo 26, comma 7 bis del Decreto legislativo 286/98 nella concomitante sussistenza di un procedimento di rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”.
Lo ha stabilito il TAR Puglia, sez Lecce con la sentenza n. 582/13, sottoscritta dal presidente Rosaria Trizzino. E’ stato così accolto il ricorso di un cittadino senegalese .

Il ricorrente è residente in Italia da dieci anni e aveva richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro autonomo e, contemporaneamente, aveva intrapreso il percorso indicato dalla Legge per il conseguimento del permesso di soggiorno europeo a tempo indeterminato. Per questo l’immigrato aveva anche sostenuto il test d’italiano.

La Questura, avendo rilevato a carico del richiedente una condanna per il reato di commercio di prodotti con segni falsi, nonché per il reato di ricettazione – entrambi commessi a Roma nel 2005 – e da sola ostativa al rilascio del titolo di soggiorno per lavoro autonomo, ha applicato l’art 26 comma 7 bis D.lgs 286/98, e negato, quindi, il rinnovo richiesto al cittadino extracomunitario.

“I Giudici di via Rubichi, pronunciandosi positivamente sul ricorso del senegalese, hanno inteso estendere il sistema di tutela rafforzata contro l’allontanamento prevista per i già titolari di permesso di soggiorno CE a tempo indeterminato anche ai soggetti che si trovano sostanzialmente nella condizione di poter richiedere il titolo di soggiorno a tempo indeterminato.
Il sistema di tutela rafforzata, così come si legge in sentenza “ruota attorno alla previsione normativa di cui all’articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 286/98, dalla cui lettura si desume che l’amministrazione, nell’ambito del procedimento diretto al rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo, è chiamata a compiere una concreta valutazione in ordine alla pericolosità dello straniero, che non può dipendere dal rigido automatismo stabilito dall’articolo 26, comma 7 bis dello stesso decreto. Il sistema di tutela rafforzata deve, però, ad avviso del Collegio, operare, per evidenti ragioni di eguaglianza sostanziale di trattamento, anche nei riguardi degli stranieri i quali, pur avendo precedentemente inoltrato domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, si trovano nella ben diversa condizione di soggetti aventi titolo al permesso per lungo soggiornanti nel territorio dello Stato, il che implica la sussistenza di elementi di collegamento con il suolo nazionale e di integrazione sociale che non possono essere recisi solo a causa di condanne risalenti nel tempo, come nella specie”.(fonte:leccenews24.it)

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