Aboliti i crediti formativi per gli Avvocati dalla Riforma Forense

formazioneforense
“Il nuovo art. 11 mantiene comunque fermo l’obbligo, per l’avvocato, di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale; ciò al fine di “assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione, nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia”.

Sono esentati dall’obbligo di formazione:

– gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale;

– gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età;

– i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo;

– i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

La riforma poi lascia al CNF l’onere di stabilire modalità e condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento e per la gestione dell’attività di aggiornamento, “superando – dice espressamente la legge – l’attuale sistema dei crediti formativi”.
Il Consiglio Nazionale Forense dovrà prevedere un sistema in sostituzione del precedente “controllo” sulla formazione.La riforma inoltre prevede che l’attività di formazione svolta dagli ordini, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.(Fonte:laleggepertutti.it)

FacebookTwitterEmailTelegramShare

I Commenti sono chiusi