Sentenze della Corte di Giustizia Unione Europea a favore dei viaggiatori


“La causa C-139/11 riguarda il termine per agire per il risarcimento dei danni conseguenti alla cancellazione dei voli e secondo i giudici europei il termine per avviare le azioni dirette a ottenere la liquidazione della compensazione per cancellazione del volo, prevista dal diritto comunitario, è stabilito in virtù delle normative e dei regolamenti vigenti in ciascun paese dell’Unione secondo l’istituto della prescrizione della relativa azione. Ciò in relazione al fatto che il diritto UE non ha previsto un termine unico.

Tocca, quindi, alla legislazione nazionale stabilire le modalità procedurali per le azioni necessarie a garantire la tutela dei diritti per i viaggiatori lesi dalla cancellazione dei voli. la Corte precisa che le procedure interne, tuttavia, hanno l’obbligo di essere conformi ai principi di effettività e di equivalenza rispetto a quelle previste dal diritto interno per situazioni analoghe.

La causa C-410/11 fornisce dettagli su come agire in conseguenza dello smarrimento del bagaglio per colpa della compagnia aerea. Secondo la Corte di Giustizia, il viaggiatore può pretendere dal vettore un risarcimento anche per la perdita dei suoi effetti personali presenti in un bagaglio consegnato a nome di un altro viaggiatore, ad esempio un familiare. In virtù di tale principio, quindi, può ottenere un risarcimento non solo il passeggero che ha provveduto alla materiale consegna della valigia, ma anche il familiare che è salito sullo stesso volo e che ha inserito i propri effetti personali nella valigia del congiunto che risulta titolare del tagliando identificativo. Secondo un principio, anche logico, dev’essere tenuta in debita considerazione la circostanza che i passeggeri fanno parte dello stesso nucleo familiare avendo comprato i biglietti insieme o anche nel caso in cui si sono registrati nello stesso momento.

La causa C – 136/11, questa volta in tema di trasporto ferroviario. L’introduzione delle regole della libera concorrenza nelle ferrovie, accade di sovente che sulle stesse linee viaggino vettori di compagnie diverse. Per esempio in Italia Trenitalia e NTV sulla tratta Milano – Roma. Secondo la Corte di Giustizia i passeggeri dei diversi treni, devono essere sempre informati dei ritardi o della cancellazione dei convogli che costituiscono le principali coincidenze, indipendentemente dalla società ferroviaria che le garantisce. Ogni impresa, spiegano i giudici europei ha l’obbligo di comunicare, in tempo reale, informazioni relative alle principali coincidenze. Il gestore della rete, d’altra parte, è tenuto a fornire alle imprese, in modo non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi ai treni gestiti dalle altre imprese, laddove i treni costituiscano le principali coincidenze.”
(Fonte:Giovanni D’Agata in mondoraro.org)

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