
A proposito del divieto previsto dall’art. 1, co. 18, della recente L. 6 novembre 2012, n. 190 ripubblichiamo uno stralcio della Circolare del 2011 del Consiglio Superiore della Magistratura relativa alla riforma del codice deontologico dei giudici di pace (il testo integrale è pubblicato nella pagina relativa alle Circolari del CSM nel menù a tendina a sinistra nel sito):
“Va inoltre precisato, nella nuova normativa, che i giudici di pace anche fuori dall’esercizio delle proprie funzioni debbono evitare ogni comportamento che comprometta la credibilità, il prestigio e il decoro personale o il prestigio dell’istituzione giudiziaria.
Tale disposizione è analoga a quella prevista dal secondo comma dell’art. 1 D.lgs n. 109/2006 per i magistrati professionali.
In particolare, tra i comportamenti che possono assumere rilievo per i giudici di pace fuori dell’esercizio delle proprie funzioni, possono essere a titolo esemplificativo indicati i seguenti:
a) l’uso della propria qualifica per ottenere vantaggi personali;
b) i rapporti di amicizia o abituale frequentazione con persone indagate o di dubbia moralità;
c) l’accettazione di regali o favori da persone coinvolte in procedimenti giudiziari;
d) l’ingiustificato omesso pagamento dei debiti contratti;
e) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione onoraria esercitata;
f) la partecipazione ad associazioni segrete.
Tanto premesso, il Consiglio delibera di modificare la circolare sui giudici di pace prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002 e successive
modifiche, sostituendo il capo XII con il seguente testo: “
Capo XII
2. Il magistrato, anche fuori dall’esercizio delle proprie funzioni, non deve tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell’istituzione giudiziaria.
3. Le violazioni dei doveri di cui ai commi 1 e 2 costituiscono illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste agli articoli 2, 3 e 4. >>
Doveri dei giudici di pace
1. I giudici di pace sono soggetti ai doveri previsti per i magistrati ordinari, come stabilisce l’art.
10 della legge n. 374 del 1991.
2. In particolare, essi devono esercitare le funzioni loro attribuite con imparzialità, diligenza, laboriosità, correttezza, riserbo ed equilibrio, rispettando la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni.
3. I giudici di pace, inoltre, anche fuori dall’esercizio delle proprie funzioni devono evitare ogni comportamento che comprometta la credibilità, il prestigio e il decoro personale o il prestigio dell’istituzione giudiziaria.”.



