
Da tempo abbiamo inserito il link della Scuola Superiore della Magistratura nel nostro sito ed intendiamo seguire con particolare attenzione questo tema molto caro ad Unità Democratica giudici di Pace, per cui iniziamo a pubblicare sull’argomento attingendo dalla fonte, e riservandoci approfondimenti nostri e di tutti i giudici di pace che vorranno inviarci il loro contributo che pubblicheremo volentieri…(cliccare sui loghi al centro dei righi sottostanti : le pagine relative alla formazione della magistratura onoraria sono dalla pag. n.67 alla pag.71 della brochure al primo rigo e la delibera del CSM del 25/7/2012 è al secondo rigo)
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“La formazione della magistratura onoraria, per la molteplicità delle sue articolazioni ed il numero rilevante della platea dei destinatari, ma soprattutto per il sempre maggiore rilievo della attribuzioni riservate ai magistrati onorari, è uno dei compiti di maggiore impegno riservati alla Scuola superiore della magistratura.
Va altresì rilevato come sinora l’attività di tirocinio dei vari “acronimi” in cui si suddivide la vasta platea dei magistrati onorari, in virtù di specifiche disposizioni di legge e conseguenti regolamenti del C.S.M. collocava unicamente in sede periferica il “tirocinio” di giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari, esperti del Tribunale di sorveglianza, componenti privati del Tribunale per i minorenni e delle relative sezioni presso le Corti d’Appello.
La specifica attribuzione alla Scuola non solo della formazione permanente ma anche della “formazione iniziale” della magistratura onoraria (senza eccezioni di sorta) ex art. 2.1 lett. c) D. Lgs.vo n. 26/2006, comporta l’insorgere di problemi di raccordo normativo indicando uno spazio operativo per la Scuola, anche in riferimento all’importanza, soprattutto per categorie giudiziarie reclutate unicamente a seguito di un concorso per titoli, dell’approccio formativo introduttivo all’esperienza professionale.
Quanto alla formazione permanente dei magistrati onorari, la prassi sin qui seguita ha prevalentemente (ed utilmente) visto partecipare i magistrati onorari alle attività di formazione ed aggiornamento professionale organizzate in ambito decentrato.
La positiva esperienza delle commissioni distrettuali “miste” deputate alla formazione della magistratura onoraria, introdotte dal C.S.M. nel 2004, ha programmato l’offerta formativa destinata ai magistrati non professionali nelle sedi periferiche, confinando nell’episodico le iniziative di formazione sin qui organizzate in sede centrale, che si sono affiancate alla periodica (ma invero numericamente modesta) presenza di magistrati onorari a (alcuni) corsi di formazione centrale organizzati dal C.S.M. nell’ambito dell’ordinario calendario di incontri annualmente predisposti per i magistrati professionali.
Tanto premesso, è d’uopo ritenere come la ratio legis diretta a valorizzare il percorso formativo della magistratura onoraria imponga alla Scuola di incrementare l’offerta formativa “centrale” destinata ai magistrati onorari (coinvolgendoli anche in veste di coordinatori e docenti).
Al contempo occorrerà operare un’attenta valutazione di fattibilità operativa, necessaria anche e forse soprattutto con riferimento a questo nuovo settore di intervento formativo, che tenga conto sia dell’ampiezza dell’utenza e dell’assenza di delimitazioni normative[1], sia delle molteplici peculiarità che caratterizzano le figure professionali, per larga parte attinte dall’ambito forense.
Si fa riferimento ad esempio alla contemporanea necessità per gli avvocati che esercitano funzioni onorarie ad acquisire i periodici “crediti formativi” previsti dal Consiglio Nazionale Forense, nonché alla prevedibile, minore disponibilità a prolungati periodi di formazione “esterna” al territorio di riferimento professionale.
Tanto comporta la (ulteriore) valorizzazione dell’apporto offerta dalla formazione offerta in sede distrettuale.
A tal fine può utilmente “recuperarsi” il tenore letterale dell’art, 2.1 lett. f) del D. Lgs.vo n. 26/2006, interpretando il generico richiamo “alle attività di formazione decentrata” come riferito anche ai compiti espletati in sede distrettuale dalle commissioni per la formazione della magistratura onoraria.
Nel dettaglio operativo, va ricordato come il trasferimento alla Scuola della competenza formativa imponga un coordinamento normativo con quanto previsto dalla legge n. 374/1991 per quanto riguarda la formazione dei giudici di pace.
Occorre ulteriormente ribadire come l’ampiezza dell’impegno formativo postuli un necessario decentramento delle attività didattiche, sia nella fase del tirocinio iniziale presso gli uffici (per cui peraltro possono utilmente affiancarsi iniziative centrali presso la Scuola) sia in sede di formazione permanente.
Il rinvio all’attività delle commissioni distrettuali per la formazione della magistratura onoraria è pertanto ineludibile, anche in considerazione della non sporadica predisposizione di strutture formative allestite con il finanziamento iniziale operato dal C.S.M. (e cui fa riferimento l’art. 24.2bis D. Lgs.vo n. 26/2006).
Naturalmente il ruolo della Scuola dovrà attendere al necessario coordinamento tra tutte le molteplici attività in sede periferica, per assicurare l’omogeneità dell’offerta formativa, curando periodicamente la formazione dei formatori così come è sempre avvenuto, anche per i formatori in sede decentrata per i magistrati professionali.
L’implementazione del coordinamento delle attività decentrate da parte della Scuola dovrà avvenire in modo più costante ed efficace del passato, anche mediante l’ausilio di una mailing-list dedicata ai formatori decentrati, che consenta un’opportuna circolazione di programmi, esperienze e stimoli formativi.
L’ampiezza dell’intervento formativo evidenzia il particolare impegno che dovrà essere dedicato a questa attività, ed alla conseguente necessità di destinare alla competenza in materia di formazione della magistratura onoraria un settore specifico opportunamente coordinato.
Una peculiare attenzione al riguardo dovrà essere dedicata alle metodologie formative, dovendosi anche far carico dell’attuale, insufficiente selezione qualitativa offerta dal sistema di reclutamento della magistratura onoraria.
Naturalmente anche i “formatori” distrettuali dovranno essere ricompresi nell’offerta formativa specialistica demandata alla Scuola, secondo l’ampia dizione di cui all’art. 2.1 lett. e).
Anche l’accesso al sito web della Scuola dovrà essere garantito ai magistrati onorari, ed anzi uno specifico settore del “portale della formazione” dovrà essere dedicato alle specifiche problematiche relative alle funzioni ed alla competenza dei magistrati onorari.
A tal proposito occorre rimarcare come la carenza di “circolazione” della giurisprudenza della magistratura di pace, derivante dall’episodica attenzione dedicata in argomento dalle riviste giuridiche, imponga ancor più una particolare attenzione della Scuola in argomento, per incentivare un processo di confronto e di conoscenza allo stato sicuramente inadeguato rispetto all’ampiezza della produzione dei giudici di pace, sia in sede civile che penale.
La diffusione del modello di formazione telematica potrà certamente giovarsi dell’intervenuto accesso alle funzioni onorarie di un numero rilevante di giovani professionisti, più adusi all’utilizzazione dei nuovi strumenti di comunicazione.
Le responsabilità gestionali gravanti sui coordinatori degli uffici di giudice di pace di più ampie dimensioni, consigliano di destinare loro apposite sessioni di intervento formativo, per estendere anche a questo peculiare comparto di “dirigenti” di uffici dove si concentra un’elevata domanda di giustizia, una cultura dell’organizzazione capace di far fronte ai molteplici impegni.
Giova da ultimo ricordare come il programma di maggiore professionalizzazione della magistratura onoraria (specie con riguardo a quella “vicaria” composta da g.o.t. e v.p.o.), va considerato come prioritario e propedeutico alle soluzioni organizzative derivate dalle recenti modifiche delle direttive tabellari che contemplano una più ampia utilizzazione dei g.o.t. e dei v.p.o. negli uffici giudiziari.
[1] Va difatti ricordato come non esista per la magistratura onoraria alcun plafond quantitativo che commisuri l’offerta formativa garantita a ciascun magistrato onorario, se pure proprio (ed unicamente) per le categorie dei giudici di pace, dei g.o.t e dei v.p.o. le circolari del Consiglio prevedano una originale ipotesi di “formazione obbligatoria”, vincolando la partecipazione alle attività predisposte dalle Commissioni decentrate ai fini della conferma nell’incarico onorario.” (dal sito della scuola superiore della magistratura)



