I cittadini di paesi terzi che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore almeno triennale, rilasciato dall’ autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, oppure di una qualifica professionale superiore riconosciuta in Italia, potranno beneficiare di una nuova normativa che li definisce altamente qualificati.
(In inglese:Third-country nationals who are in possession of a higher education degree at least three years, issued by ‘the competent authorities in the country where it was obtained, or a higher vocational qualification recognized in Italy, will benefit from new legislation that defines them highly qualified.)
Dall’8 agosto, per loro, non ci sarà bisogno di attendere i decreti flussi e rientrare nelle quote previste per il Paese di provenienza per entrare nel nostro Paese, ma potranno ricevere un nuovo permesso di soggiorno denominato Carta blu Ue.
E’ quanto si apprende dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 108 del 28 giugno 2012 che ha dato attuazione alla direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati,
“Il Questore può autorizzare questi lavoratori a svolgere attività professionali dopo aver stipulato un contratto di lavoro almeno annuale. Il permesso ha una validità biennale, nel caso di contratto a tempo indeterminato, altrimenti avrà la stessa durata del rapporto di lavoro . Vige il divieto assoluto per i primi due anni a svolgere attività lavorative diverse da quelle ‘altamente qualificate’, mentre i cambiamenti di datore di lavoro devono essere autorizzati dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro.”
(From 8 August, for them, there is no need to wait for orders and return flows in the quotas established for the country of origin to enter our country, but will receive a new residence permit called EU Blue Card.
And ‘what is learned from the publication in the Official Journal of the Legislative Decree n. 108 of 28 June 2012 that has implemented Directive 2009/50/EC on the conditions of entry and residence of third country nationals wishing to take up highly qualified employment,
“The commissioner may allow these workers to carry out professional activities after they have entered into an employment contract at least annually. The permit is valid for two years, in the case of permanent contract, otherwise it will have the same duration of employment. The ban applies to the first two years to do work other than ‘highly qualified’, while the change of employer must be authorized by the competent Territorial Directorate of Labour. “)



