
Pubblichiamo l’importante Delibera del CSM del 25/01/2017 relativa alla collaborazione dei giudici di pace già coordinatori con i Presidenti dei Tribunali: non è conforme all’art.5 comma 4 della legge n.57/16.L’integrale delibera del CSM è pubblicata nel nostro sito con accesso tramite password richiedibile con e mail fornendo i propri dati personali di iscrizione ad UDGDPO)
“Il Consiglio,
– visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;
– visto l’art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,
in tema di organizzazione dell’Ufficio del Giudice di Pace;
– vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26
maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di
Pace per il triennio 2015-2017;
– esaminata la proposta di variazione tabellare, per il triennio 2015-2017, dell’Ufficio del
Giudice di pace di xxx, formulata dal Presidente del
Tribunale di xxxxcon decreto n. 62 in data 16 maggio 2016, trasmessa
con nota prot. n. 4147/16 del 3 giugno 2016 del Presidente della Corte di Appello di xxx;
– visto il parere favorevole espresso in data 26 maggio 2016 dalla Sezione Autonoma per i
giudici di pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di xxx;
– ritenuto che la previsione contenuta nella proposta tabellare secondo la quale il Presidente
del Tribunale per l’attività di coordinamento dell’Ufficio del Giudice di Pace dixxx si avvale della collaborazione del giudice di pace dott. xxx, già
coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace, non è conforme alle disposizioni previste
dall’art. 5, comma 4, della legge 28 aprile 2016 n. 57, che prevede che “Il Presidente del
Tribunale, nell’espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può avvalersi dell’ausilio
di uno o più giudici professionali”;
d e l i b e r a
di non approvare la proposta in oggetto di variazione delle tabelle di composizione, per il
triennio 2015-2017, dell’Ufficio del Giudice di Pace di xxx”



