
Dopo l’entrata in vigore della recentissima normativa sulla mediazione la giurisprudenza di merito sta già interpretando estensivamente la plurità della mediazione che consente al giudice di primo o secondo grado di intervenire nel processo ,anche ai sensi dell’art.185 bis c.p.c., per il tentativo di conciliazione o transazione giudiziale della lite,oltre il limite della già esperita mediazione extragiudiziale precedente il giudizio.(d.l.)
“La domanda di mediazione precedente al giudizio civile non esclude la c.d. “mediazione demandata” dal Giudice – Il fatto che una parte del giudizio abbia presentato una domanda di mediazione prima dell’avvio del giudizio civile non è di ostacolo all’attivazione da parte dell’Autorità giudiziaria della mediazione demandata prevista dal secondo comma dell’art. 5 del d. lgs. n. 28/2010. Stante le peculiarità dell’istituto, il giudice, dopo aver valutato la causa, sceglie il momento più opportuno per disporre l’avvio della mediazione delegata, permettendo alle parti di comprendere i punti di forza e gli aspetti carenti delle rispettive difese, evidenziando le potenzialità della soluzione conciliativa.
Tribunale Roma, Ordinanza 05/12/2013″ (fonte:Mirella Pescione)



