La giurisprudenza di merito interpreta la nuova normativa sulla mediazione

mediazione
Dopo l’entrata in vigore della recentissima normativa sulla mediazione la giurisprudenza di merito sta già interpretando estensivamente la plurità della mediazione che consente al giudice di primo o secondo grado di intervenire nel processo ,anche ai sensi dell’art.185 bis c.p.c., per il tentativo di conciliazione o transazione giudiziale della lite,oltre il limite della già esperita mediazione extragiudiziale precedente il giudizio.(d.l.)

“La domanda di mediazione precedente al giudizio civile non esclude la c.d. “mediazione demandata” dal Giudice – Il fatto che una parte del giudizio abbia presentato una domanda di mediazione prima dell’avvio del giudizio civile non è di ostacolo all’attivazione da parte dell’Autorità giudiziaria della mediazione demandata prevista dal secondo comma dell’art. 5 del d. lgs. n. 28/2010. Stante le peculiarità dell’istituto, il giudice, dopo aver valutato la causa, sceglie il momento più opportuno per disporre l’avvio della mediazione delegata, permettendo alle parti di comprendere i punti di forza e gli aspetti carenti delle rispettive difese, evidenziando le potenzialità della soluzione conciliativa.
Tribunale Roma, Ordinanza 05/12/2013″ (fonte:Mirella Pescione)

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