Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Mehmet Arslan relativa all’applicazione della direttiva rimpatri

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Pubblichiamo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Mehmet Arslan v. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie (Repubblica Ceca) del 30 maggio 2013 relativa al rapporto tra l’applicazione della Direttiva Rimpatri (2008/115/CE) e delle Direttive sulle procedure d’asilo (2005/85/CE) e sull’accoglienza (2003/9/CE).(fonte:icj)


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The final decision in English:

1. Article 2(1) of Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals, read in conjunction with recital 9 in the preamble, must be interpreted as meaning that that directive does not apply to a third-country national who has applied for international protection within the meaning of Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status during the period from the making of the application to the adoption of the decision at first instance on that application or, as the case may be, until the outcome of any action brought against that decision is known.

2. Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the reception of asylum seekers and Directive 2005/85 do not preclude a third-country national who has applied for international protection within the meaning of Directive 2005/85 after having been detained under Article 15 of Directive 2008/115 from being kept in detention on the basis of a provision of national law, where it appears, after an assessment on a case-by-case basis of all the relevant circumstances, that the application was made solely to delay or jeopardise the enforcement of the return decision and that it is objectively necessary to maintain detention to prevent the person concerned from permanently evading his return.
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La massima in italiano:

1. L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con il considerando 9 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non è applicabile al cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e ciò durante il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l’adozione della decisione dell’autorità di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all’esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione.

2. La direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e la direttiva 2005/85 non ostano a che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85 dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2008/115, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l’esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l’interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio.

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Please find the entire judgment in English here:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137831&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1360&

Trovate la sentenza integrale in italiano qui:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137831&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1360&

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