
Si terrà il prossimo 18 aprile la prima votazione per eleggere il nuovo presidente della Repubblica
” La Costituzione prevede all’art. 83 che il Presidente della Repubblica venga eletto dal Parlamento riunito in seduta comune, per l’occasione integrato dalla presenza di 58 delegati regionali, eletti dai relativi Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale è chiamato dunque a nominare 3 propri rappresentanti, con l’eccezione della Valle d’Aosta, cui spetta un solo delegato.
Quirinale:cambio della guardia
La regola che prevede l’integrazione del Parlamento con la presenza dei delegati regionali assicura una più ampia rappresentanza delle minoranze ed al contempo un coinvolgimento attivo degli enti regionali nella elezione di quella carica istituzionale che con la sua funzione prettamente rappresentativa garantisce l’unità nazionale. Il coinvolgimento delle Regioni ha dunque la funzione di controbilanciare le spinte autonomistiche in un quadro unitario orientato ad una scelta ampiamente condivisa.
L’elezione del Presidente si svolge a scrutinio segreto ed è prevista la maggioranza qualificata dei due terzi dell’Assemblea. Alle prossime elezioni il Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali sarà composto in totale da 1.007 membri, occorreranno dunque 672 voti per eleggere il Presidente nel corso delle prime due sedute. A partire dal terzo scrutinio difatti la maggioranza richiesta si abbassa e ai fini della elezione è sufficiente il voto della maggioranza assoluta (504 voti )”.



