Emendamento del Governo all’art.196 della Legge di Bilancio 2022


Pubblichiamo l’emendamento del Governo all’art.196 della Legge di Bilancio 2022 in discussione in Senato
“196.2000
Il Governo
Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 196. – (Disposizioni in materia di magistratura onoraria) – 1. Ai fini dell’attuazione di interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell’efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento interno, al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 29 è sostituito dal seguente:
”Art. 29. – (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio) – 1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.
2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell’ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al successivo comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad una indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo pro-capite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell’indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell’indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.

3. Ai tini della conferma di cui al primo comma, il Consiglio Superiore della Magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024. Esse riguarderanno i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; e) meno di 12 anni di servizio.

4. Le procedure valutative di cui al precedente comma consistono in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le procedure valutative si svolgono su base circondariale. La commissione di valutazione è composta dal Presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell’Ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l’amministrazione della giustizia, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte di appello nell’ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero di novantanove sono costituite più commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure organizzative necessarie per l’espletamento delle procedure valutative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale decreto si forniscono le indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande, alla data di inizio delle procedure, alle modalità di sorteggio per l’espletamento del colloquio orale, alla pubblicità delle sedute di esame, all’accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai componenti e al segretario delle commissioni è corrisposto un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato,

5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3, comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all’indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.

6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie.

In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alta tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al compatto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. É inoltre corrisposta un’indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell’indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento economico di cui al presente comma non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 e trova applicazione l’articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l’opzione di cui al comma 6 è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. É inoltre corrisposta un’indennità giudiziaria in misura pari all’indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell’incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali.

8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell’amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiori a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell’ufficio giudiziario.

9. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione al concorso di cui al comma 2.”;

b) all’articolo 30 le parole: ”15 agosto 2025” sono sostituite dalle seguenti: ”al raggiungimento del limite di permanenza in servizio”;

c) l’articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. – (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio) – 1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all’articolo 29, i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.”;

d) all’articolo 32 il primo comma è soppresso.

2. Nelle more della conclusione delle procedure valutative di cui al comma 3, non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2018, emanato ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è fissata in complessive 6.000 unità. La predetta dotazione organica sarà rideterminata, con le medesime modalità di cui al predetto articolo 3, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l’opzione di cui all’articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale di cui all’articolo 1, commi 7-ter e 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

4. Per l’espletamento delle procedure valutative di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 181.440 per l’anno 2022, di euro 41.160 per l’anno 2023 e di euro 117.040 per l’anno 2024.

5. Per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 22.837.626 per l’anno 2023, di euro 58.620.460 per l’anno 2024, di euro 83.465.327 per l’anno 2025, di euro 78.354.830 per l’anno 2026, di euro 76.339.247 per l’anno 2027, di euro 70.021.054 per l’anno 2028, di euro 67.513.176 per l’anno 2029, di euro 59.733.715 per l’anno 2030, di euro 57.811.056 per l’anno 2031 e di euro 46.631.375 a decorrere dall’anno 2032».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: 0;

2023: – 4.878.786;

2024: – 4.811 .056.

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