LEGGE 11 gennaio 2018, n. 5 : Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni(GU n.28 del 3-2-2018)

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 5

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del
registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le
chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche
di mercato. (18G00021)

(GU n.28 del 3-2-2018)

Vigente al: 4-2-2018

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui
all’articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche
contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili,
loro intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro
pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1
dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli interessati che vogliano
opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche
effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono per fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite anche le
numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui
all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono
tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicita’
di aggiornamento prevista per la base di dati unica.
4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, le cui
numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui
all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, possono revocare, anche
per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti
di uno o piu’ soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c),
del medesimo regolamento, in qualunque momento, anche per via
telematica o telefonica.
5. Con l’iscrizione al registro di cui al comma 2 si intendono
revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi
forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento
delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato
mediante operatore con l’impiego del telefono per fini di pubblicita’
o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale ed e’ altresi’ precluso, per le medesime
finalita’, l’uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal
titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente
rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di
specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non piu’
di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi,
per i quali e’ comunque assicurata, con procedure semplificate, la
facolta’ di revoca.
6. E’ valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato
dall’interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente
all’iscrizione nel registro di cui al comma 2.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a
terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli
interessati iscritti al registro di cui al comma 2, da parte del
titolare del trattamento, per fini di pubblicita’ o di vendita ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale non riferibili alle attivita’, ai prodotti o ai servizi
offerti dal titolare del trattamento.
8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni
telefoniche, il titolare del trattamento e’ tenuto a comunicare agli
interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi
dati sono trasferiti.
9. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 167 del codice di
cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di violazione di
uno dei divieti di cui al comma 7, si applica la sanzione
amministrativa di cui all’articolo 162, comma 2-bis, del medesimo
codice. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su
segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le
autorita’ competenti possono altresi’ disporre la sospensione o,
nelle ipotesi piu’ gravi, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attivita’.
10. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di
violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla
presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui
all’articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette
violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati
personali, le autorita’ competenti possono altresi’ disporre la
sospensione o, nelle ipotesi piu’ gravi, la revoca
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’.
11. Il titolare del trattamento dei dati personali e’ responsabile
in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge
anche nel caso di affidamento a terzi di attivita’ di call center per
l’effettuazione delle chiamate telefoniche.
12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicita’
telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato
o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l’obbligo di consultare
mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna
promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere
all’aggiornamento delle proprie liste.
13. Al fine di rendere piu’ agevole e meno costosa la consultazione
periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12,
il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del
registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli
operatori e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali
per l’aggiornamento periodico delle tariffe con le modalita’ previste
dall’articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, conformandosi ai
seguenti criteri:
a) promuovere l’adozione da parte del gestore del registro e
degli operatori di forme tecniche, anche mediante l’utilizzo di
tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe
di consultazione preliminare del registro;
b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di
abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state
comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all’articolo
162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196
del 2003;
c) prevedere comunque, nella determinazione delle tariffe,
l’integrale copertura dei costi di tenuta del registro.
14. E’ vietato l’utilizzo di compositori telefonici per la ricerca
automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di
cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di
tale divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui
all’articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003.
15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari
vigenti che disciplinano le modalita’ di iscrizione e funzionamento
del registro delle opposizioni ed e’ altresi’ disposta l’abrogazione
di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme
della presente legge.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 4 del Codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali).
«Art. 4 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) “trattamento”, qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati;
b) “dato personale”, qualunque informazione relativa
a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
c) “dati identificativi”, i dati personali che
permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, lettere
da a) a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualita’ di imputato o di indagato ai sensi
degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) “titolare”, la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono, anche
unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalita’, alle modalita’ del trattamento di dati personali
e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
g) “responsabile”, la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
h) “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a
compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i) “interessato”, la persona fisica, cui si
riferiscono i dati personali;
l) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu’ soggetti determinati diversi
dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
m) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
n) “dato anonimo”, il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non puo’ essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
o) “blocco”, la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p) “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato
di dati personali, ripartito in una o piu’ unita’ dislocate
in uno o piu’ siti;
q) “Garante”, l’autorita’ di cui all’art. 153,
istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre,
per:
a) “comunicazione elettronica”, ogni informazione
scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti
tramite un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni
trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione,
salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un
contraente o utente ricevente, identificato o
identificabile;
b) “chiamata”, la connessione istituita da un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;
c) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi
gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
e) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall’art. 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) “contraente”, qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
g) “utente”, qualsiasi persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi
necessariamente abbonata;
h) “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato
sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o
della relativa fatturazione;
i) “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato
in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio
di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
l) “servizio a valore aggiunto”, il servizio che
richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, oltre a quanto e’ necessario per la trasmissione
di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) “posta elettronica”, messaggi contenenti testi,
voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete
pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresi’,
per:
a) “misure minime”, il complesso delle misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo
di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti
nell’art. 31;
b) “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i
programmi per elaboratori e qualunque dispositivo
elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il
trattamento;
c) “autenticazione informatica”, l’insieme degli
strumenti elettronici e delle procedure per la verifica
anche indiretta dell’identita’;
d) “credenziali di autenticazione”, i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da questa
conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
l’ autenticazione informatica;
e) “parola chiave”, componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in
forma elettronica;
f) “profilo di autorizzazione”, l’insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che
consente di individuare a quali dati essa puo’ accedere,
nonche’ i trattamenti ad essa consentiti;
g) “sistema di autorizzazione”, l’insieme degli
strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati
e alle modalita’ di trattamento degli stessi, in funzione
del profilo di autorizzazione del richiedente;
g-bis) “violazione di dati personali”: violazione
della sicurezza che comporta anche accidentalmente la
distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non
autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi,
memorizzati o comunque elaborati nel contesto della
fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al
pubblico.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) “scopi storici”, le finalita’ di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato;
b) “scopi statistici”, le finalita’ di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
mezzo di sistemi informativi statistici;
c) “scopi scientifici”, le finalita’ di studio e di
indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle
conoscenze scientifiche in uno specifico settore».
– Si riporta il testo dell’art. 1 del Regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n.178 (Regolamento recante istituzione e gestione del
registro pubblico degli abbonati che si oppongono
all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o
promozioni commerciali):
«Art. 1 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente
regolamento si intende per:
a) Codice, il Codice in materia di protezione dei
dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni;
b) abbonato, qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per
la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali
servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione
sia comunque inserita negli elenchi di cui all’art. 129 del
Codice;
c) operatore, qualunque soggetto, persona fisica o
giuridica, che, in qualita’ di titolare ai sensi dell’art.
4, comma 1, lettera f), del Codice, intenda effettuare il
trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, del
Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del
telefono;
d) registro, il registro pubblico delle opposizioni
di cui all’art. 130, comma 3-bis, del Codice;
e) elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all’art.
129 del Codice;
f) Ministero dello sviluppo economico, il
Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello
sviluppo economico;
g) gestore del registro pubblico, il Ministero dello
sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potra’
essere affidata la realizzazione e la gestione del
servizio».
– Si riporta il testo dell’art. 3, comma 1, del
Regolamento di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178:
«Art. 3 (Istituzione del registro). – 1. Il Ministero
dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell’art.
130, comma 3-bis, del Codice, e sulla base delle
disposizioni di cui all’art. 4, il registro pubblico delle
opposizioni.
(Omissis).».
– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 2, del
Regolamento di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n.178:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). – (Omissis).
2. Il presente regolamento si applica alle sole
numerazioni riportate in elenchi di abbonati di cui
all’articolo 129 del Codice.
(Omissis).».
– Si riporta il testo dell’art. 167 del Codice di cui
al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 167 (Trattamento illecito di dati). – 1. Salvo
che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al
fine di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23,
123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’art. 129, e’
punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da
sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,
chiunque, al fine di trarne per se’ o per altri profitto o
di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e’ punito,
se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a
tre anni.».
– Si riporta il testo dell’art. 162, comma 2-bis, del
Codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196:
«Art. 162 (Altre fattispecie). – (Omissis).
2-bis. In caso di trattamento di dati personali
effettuato in violazione delle misure indicate nell’art. 33
o delle disposizioni indicate nell’art. 167 e’ altresi’
applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione
del pagamento di una somma da diecimila euro a
centoventimila euro. Nei casi di cui all’art. 33 e’ escluso
il pagamento in misura ridotta.
(Omissis).».
– Si riporta il testo dell’art. 12, comma 2, del
Regolamento di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n.178:
«Art. 12 (Controllo da parte del Garante per la
protezione dei dati personali e sanzioni). – (Omissis).
2. In caso di violazione del diritto di opposizione
nelle forme previste dal presente regolamento, si applica
la sanzione di cui all’art. 162, comma 2-quater, del
Codice.».
– Si riporta il testo dell’art. 162, comma 2-quater,
del Codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196:
«Art. 162 (Altre fattispecie). – (Omissis).
2-quater. La violazione del diritto di opposizione
nelle forme previste dall’art. 130, comma 3-bis, e dal
relativo regolamento e’ sanzionata ai sensi del comma 2-bis
del presente articolo.».
– Si riporta il testo dell’art. 6, comma 1, del
Regolamento di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n.178:
«Art. 6 (Costi di accesso al registro). – 1. Gli
operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al
gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale
o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a
seconda delle esigenze dell’operatore e nei limiti
stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso
dal Ministero dello sviluppo economico, predispone
annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento
e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte
delle tariffe per l’anno successivo, e lo comunica entro il
30 novembre al Ministero dello sviluppo economico che lo
approva con decreto di cui all’art. 130, comma 3-ter,
lettera b), del Codice. I proventi delle tariffe d’accesso
al registro costituiscono esclusivamente risorse per la
gestione dello stesso e non possono essere aumentate per
scopi di lucro da parte del gestore. Il Ministro dello
sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il
piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima
realizzazione e l’avviamento del registro, incluso quanto
necessario alla campagna informativa di cui all’art. 11, e
verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal
gestore.
(Omissis).».
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). – (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).».

Art. 2

1. Tutti gli operatori che svolgono attivita’ di call center
rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la
piena attuazione dell’obbligo di presentazione dell’identificazione
della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall’articolo
7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n.
196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni individua, ai sensi dell’articolo 15 del codice di cui
al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, due codici o prefissi
specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le
chiamate telefoniche finalizzate ad attivita’ statistiche da quelle
finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attivita’ di
pubblicita’, vendita e comunicazione commerciale. Gli operatori
esercenti l’attivita’ di call center provvedono ad adeguare tutte le
numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center,
anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative
numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni
previsto al periodo precedente, oppure presentano l’identita’ della
linea a cui possono essere contattati. L’Autorita’ vigila sul
rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in
caso di violazione, le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29, 30,
31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Note all’art. 2:
– Si riporta il testo dell’art. 7, comma 4, lettera b),
del Codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n.196:
«Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti). – (Omissis).
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte:
(Omissis).
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.».
– Si riporta il testo dell’art. 15 del Codice di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche):
«Art. 15 (Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio
e indirizzamento). – 1. Il Ministero provvede al rilascio
dei diritti d’uso di tutte le risorse nazionali di
numerazione e la gestione dei piani nazionali di
numerazione dei servizi di comunicazione elettronica,
garantendo che a tutti i servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri
e blocchi di numeri adeguati, fatte salve le eventuali
eccezioni previste dal Codice o dalla normativa nazionale.
Il Ministero vigila altresi’ sull’assegnazione dei nomi a
dominio e indirizzamento.
2. L’Autorita’ stabilisce i piani di numerazione
nazionale dei servizi di comunicazione elettronica, incluse
le connesse modalita’ di accesso e svolgimento dei servizi
di comunicazione elettronica, e le procedure di
assegnazione della numerazione nazionale, nel rispetto dei
principi di obiettivita’, trasparenza e non
discriminazione, in modo da assicurare parita’ di
trattamento a tutti i fornitori dei servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In
particolare, l’Autorita’ vigila affinche’ l’operatore cui
sia stato concesso il diritto d’uso di un blocco di numeri
non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione
elettronica in relazione alle sequenze di numeri da
utilizzare per dare accesso ai loro servizi.
3. L’Autorita’ pubblica i piani nazionali di
numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e le
successive modificazioni ed integrazioni agli stessi, con
le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza
nazionale.
4. L’Autorita’ promuove l’armonizzazione di numeri o
blocchi di numeri specifici all’interno dell’Unione europea
che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato
interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.
5. Il Ministero vigila affinche’ non vi siano utilizzi
della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi
per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai
piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione
elettronica di numerazione.
6. Il Ministero e l’Autorita’, al fine di assicurare
interoperabilita’ completa e globale dei servizi, operano
in coordinamento con le organizzazioni internazionali che
assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione di
nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di
comunicazione elettronica.
7. Per l’espletamento delle funzioni di cui al presente
articolo, l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell’informazione presta la sua collaborazione
all’Autorita’.».
– Si riporta il testo dell’art. 1, commi 29, 30, 31 e
32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«Art. 1 (Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni). – (Omissis).
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste
dall’Autorita’ espongono dati contabili o fatti concernenti
l’esercizio della propria attivita’ non rispondenti al
vero, sono puniti con le pene previste dall’art. 2621 del
codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le
modalita’ prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei
dati e delle notizie richiesti dall’Autorita’ sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa
Autorita’.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
diffide dell’Autorita’, impartiti ai sensi della presente
legge, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento
milioni. Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle
posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente comma sono irrogate dall’Autorita’.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la
violazione e’ di particolare gravita’ o reiterata, puo’
essere disposta nei confronti del titolare di licenza o
autorizzazione o concessione anche la sospensione
dell’attivita’, per un periodo non superiore ai sei mesi,
ovvero la revoca.».

Art. 3

1. Agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 si provvede senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 11 gennaio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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