La rivoluzione dei giudici di pace


Pubblichiamo un interessante articolo apparso in rete sulla nuova figura dei giudici di pace dopo la riforma della magistratura onoraria (La rivoluzione dei giudici di pace), perchè riteniamo che le interpretazioni degli utenti della giustizia sulle riforme approvate dal Parlamento (come quella della magistratura onoraria) e quindi dai rappresentanti del Popolo italiano ,eletti in Parlamento, siano avulse dai risvolti di carattere vetero-sindacale di coloro che ritengono di voler contribuire in maniera determinante, con la minaccia di paralisi della giustizia, a legiferare in materia solo perchè stanno pro tempore svolgendo quella funzione e quindi “ad usum delphini” mentre solo con una trattativa sindacale ,appropriata e costituzionalmente prevista, è possibile ,secondo noi, chiedere la tutela della categoria rappresentata…

“Con la riforma pubblicata, i giudici di pace potranno occuparsi di molte macro-lesioni per un valore cospicuo e tanto altro ancora.
Su iniziativa del Ministro della Giustizia Orlando, il 31 luglio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 177 il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 in materia di riforma della magistratura onoraria.
A partire dall’entrata in vigore della riforma – fissato al 2021 – i giudici di pace potranno essere abilitati a occuparsi di giudizi relativi a sinistri stradali gravi nonché a infortuni non connessi alla circolazione stradale di valore cospicuo (entro la soglia di 50.000,00 euro); pensiamo alle cadute causate da insidie stradali o a qualsiasi altra azione connessa alla responsabilità civile di un soggetto. In questo modo, molte macro-lesioni potranno essere decise proprio dalla magistratura onoraria.
Ma andiamo con ordine: l’articolo 9 disciplina la nuova categoria dei “giudici onorari di pace”. Essi sostituiranno la figura del giudice di pace ed eserciteranno, presso l’ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.

L’articolo 27 estende la competenza per valore sulle cause che hanno per oggetto beni mobili (che passa da 5 mila a 30 mila euro) e su quelle concernenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o di natanti (da 20 mila a 50 mila).

I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati alla struttura organizzativa denominata “ufficio per il processo” – costituita ex lege 27 dicembre 2012, n. 221 – presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l’ufficio del giudice di pace al quale sono addetti.

I giudici professionali, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, potranno delegare al giudice onorario di pace, attività e compiti connessi anche a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l’assunzione dei testimoni, il compimento dei tentativi di conciliazione, i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.

Di più: i nuovi giudici potranno vedersi assegnata la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario. Ecco cosa significa: i magistrati “di carriera”, inseriti cioè nell’ordinamento giudiziario, avranno la possibilità di delegare le loro funzioni in specifiche materie ai giudici onorari di pace.

Questi ultimi coadiuveranno i giudici “professionali” e si occuperanno di tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti.

Ai giudici onorari di pace potrà essere demandata la pronuncia di decisioni su cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relativi al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore, ma soprattutto essi potranno, sempre su delega del giudice professionale, dirimere contese relative a cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000.”Avv. Francesco Carraro (Foro di Padova) (fonte:responsabilecivile.it)

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