Le novità dell’art.5 del D.Lgsvo n.116/17 sulle incompatibilità dei magistrati onorari di pace


Sono state introdotte nuove incompatibilità per i magistrati onorari di pace dalla riforma della magistratura onoraria e per questi motivi il Consiglio Superiore della Magistratura interverrà con proprie interpretazioni adottando i relativi provvedimenti entro il prossimo mese di ottobre…
Decreto legislativo n.116/17
Art. 5 in vigore dal 15/8/17
Incompatibilita’
1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo
spettanti all’Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte
degli enti territoriali, nonche’ i deputati e i consiglieri
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali; (uguale a L.374/91)
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione
religiosa; (idem)
c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni
precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi
nei partiti
e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente
piu’ rappresentative;
(modifica la L.374/91)

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
e) coloro che svolgono abitualmente attivita’ professionale per
conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o
societa’ di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la
parte dell’unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo
grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente
tale attivita’ nel circondario in cui il giudice di pace esercita le
funzioni giudiziarie.
2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le
funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel
circondario del tribunale nel quale esercitano la professione
forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro
associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci
della societa’ tra professionisti, il coniuge, la parte dell’unione
civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini
entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria
attivita’ professionale nell’ambito di societa’ o associazioni tra
professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato
onorario nel circondario del tribunale nel quale la societa’ o
l’associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di
incompatibilita’ l’esercizio del patrocinio davanti al tribunale per
i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi
e contabili, nonche’ davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni
di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense
presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale
ove ha sede l’ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non
possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti
svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.
Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri
dell’associazione professionale e ai soci della societa’ tra
professionisti, al coniuge, la parte dell’unione civile, ai
conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il
primo grado.
4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela
fino al secondo grado o di affinita’ fino al primo grado, di coniugio
o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio
giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle
parti dell’unione civile.

5. Il magistrato onorario non puo’ ricevere, assumere o mantenere
incarichi dall’autorita’ giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che
si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

___________________________________________________
Articolo abrogato dal D.Lgsvo n.116/17
Art. 8 Legge n.374/91
Incompatibilita’
1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali,
comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo
sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni
;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione
religiosa;
c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti
alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
c-bis) coloro che svolgono attivita’ professionale per imprese di
assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti
fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono
abitualmente tale attivita. ((15))
1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice
di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la
professione forense ovvero nel quale esercitano la professione
forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i
parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non
possono esercitare la professione forense dinanzi all’ufficio del
giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare,
assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al
medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si
applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai
parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1994, N. 571, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 DICEMBRE 1994, N. 673.
—————-
AGGIORNAMENTO (15)
La Corte costituzionale, con sentenza 6-16 febbraio 2006, n. 60 (in
G. U. 1a s. s. 22/2/2006, n. 8) ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge 21
novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nel testo
introdotto dall’art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468
(Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione
del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza
penale del giudice di pace e modifica dell’articolo 593 del codice di
procedura penale), nella parte in cui stabilisce l’incompatibilita’
all’esercizio delle funzioni di giudice di pace – per il caso in cui
«il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro
il primo grado» dell’interessato svolgano abitualmente attivita’
professionale per imprese di assicurazione – con riguardo all’intero
territorio nazionale, anziche’ limitarla al circondario del tribunale
nel quale e’ esercitata detta attivita’ professionale.”

FacebookTwitterEmailTelegramShare

I Commenti sono chiusi