La riforma della magistratura onoraria entra in vigore il 15 agosto 2017: pubblicato in G.U. il decreto legislativo n.116/17


DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116
Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui
giudici di pace, nonche’ disciplina transitoria relativa ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016,
n. 57. (17G00129)
(GU n.177 del 31-7-2017)
Vigente al: 15-8-2017
Capo I
Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante disposizioni di delega
al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e
altre disposizioni sui giudici di pace;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e, in
particolare, l’articolo 4;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri
adottata nella riunione del 5 maggio 2017;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 luglio 2017;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Magistratura onoraria

1. Il «giudice onorario di pace» e’ il magistrato onorario addetto
all’ufficio del giudice di pace. Al giudice onorario di pace sono
assegnati i compiti e le funzioni di cui all’articolo 9.
2. Il «vice procuratore onorario» e’ il magistrato onorario addetto
all’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
istituito ai sensi dell’articolo 2. Al vice procuratore onorario sono
assegnati i compiti e le funzioni di cui all’articolo 16.
3. L’incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente
temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilita’ con lo
svolgimento di attivita’ lavorative o professionali e non determina
in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare
tale compatibilita’, a ciascun magistrato onorario non puo’ essere
richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a
settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e
attivita’, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura
tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.
4. Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo
principi di autoorganizzazione dell’attivita’, nel rispetto dei
termini e delle modalita’ imposti dalla legge e dalle esigenze di
efficienza e funzionalita’ dell’ufficio.
Art. 2

Istituzione dell’ufficio di collaborazione
del procuratore della Repubblica

1. Sono costituite, nelle procure della Repubblica presso i
tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio di
collaborazione del procuratore della Repubblica».
2. L’ufficio di cui al comma 1 si avvale, secondo le determinazioni
organizzative del procuratore della Repubblica, dei vice procuratori
onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono il
tirocinio formativo a norma dell’articolo 73 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a
norma dell’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111.
Art. 3

Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori
onorari. Pianta organica dell’ufficio del giudice di pace

1. La dotazione organica dei giudici onorari di pace e’ fissata,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio
superiore della magistratura, tenendo conto delle esigenze di
efficienza e funzionalita’ dei servizi della giustizia, in relazione
a tutti i compiti e le funzioni previsti dalle disposizioni del Capo
III. Con separato decreto del Ministro della giustizia e’ determinata
la pianta organica degli uffici del giudice di pace.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione
organica dei giudici onorari di pace non puo’, in ogni caso, essere
superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni
giudicanti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si
considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di
merito giudicanti.
3. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, e’ fissata la
dotazione organica dei vice procuratori onorari e con il decreto del
Ministro della giustizia di cui al secondo periodo del predetto comma
e’ conseguentemente determinata la pianta organica degli uffici di
collaborazione del procuratore della Repubblica.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione
organica dei vice procuratori onorari non puo’, in ogni caso, essere
superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni
requirenti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si
considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di
merito requirenti.
5. La dotazione organica e le piante organiche sono stabilite in
modo da assicurare il rispetto di quanto disposto dall’articolo 1,
comma 3.
6. La modifica della pianta organica degli uffici di cui ai commi 1
e 3 e’ disposta, anche su segnalazione dei capi degli uffici, con le
modalita’ di cui ai predetti commi.
7. Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo, e’
individuato, per ciascun ufficio del giudice di pace, il numero dei
giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e
penale presso il medesimo ufficio nonche’ il numero dei giudici
onorari di pace addetti all’ufficio per il processo del tribunale nel
cui circondario ha sede l’ufficio del giudice di pace.
8. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della
legge 28 aprile 2016, n. 57, i criteri di cui ai commi 2 e 4 per la
determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e
dei vice procuratori onorari possono essere adeguati nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo II
Del conferimento dell’incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità
Art. 4

Requisiti per il conferimento dell’incarico
di magistrato onorario

1. Per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario e’
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) essere di condotta incensurabile;
d) idoneita’ fisica e psichica;
e) eta’ non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;
f) laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni;
g) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di
magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella
Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta,
conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua
francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito
si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2. Non puo’ essere conferito l’incarico a coloro che:
a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della
riabilitazione;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza
personali;
c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione piu’
lieve prevista dall’ordinamento di appartenenza;
d) sono stati collocati in quiescenza;
e) hanno svolto per piu’ di quattro anni, anche non consecutivi le
funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto;
f) non sono stati confermati nell’incarico di magistrato onorario,
a norma dell’articolo 18; o e’ stata disposta nei loro confronti la
revoca dell’incarico, a norma dell’articolo 21.
3. Costituiscono titolo di preferenza, nell’ordine:
a) l’esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese
quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);
b) l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della
professione di avvocato;
c) l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della
professione di notaio;
d) l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio,
dell’insegnamento di materie giuridiche nelle universita’;
e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui
all’articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento
dell’incarico di magistrato onorario;
f) l’esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni
inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con
qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli
uffici giudiziari, a norma dell’articolo 73 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98;
h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;
i) l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio,
dell’insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori
statali.
4. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3
prevale, nell’ordine:
a) la maggiore anzianita’ professionale o di servizio, con il
limite massimo di dieci anni di anzianita’;
b) la minore eta’ anagrafica;
c) il piu’ elevato voto di laurea.
Art. 5

Incompatibilita’

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo
spettanti all’Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte
degli enti territoriali, nonche’ i deputati e i consiglieri
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione
religiosa;
c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni
precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente
piu’ rappresentative;
d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
e) coloro che svolgono abitualmente attivita’ professionale per
conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o
societa’ di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la
parte dell’unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo
grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente
tale attivita’ nel circondario in cui il giudice di pace esercita le
funzioni giudiziarie.
2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le
funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel
circondario del tribunale nel quale esercitano la professione
forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro
associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci
della societa’ tra professionisti, il coniuge, la parte dell’unione
civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini
entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria
attivita’ professionale nell’ambito di societa’ o associazioni tra
professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato
onorario nel circondario del tribunale nel quale la societa’ o
l’associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di
incompatibilita’ l’esercizio del patrocinio davanti al tribunale per
i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi
e contabili, nonche’ davanti alle commissioni tributarie.
3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni
di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense
presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale
ove ha sede l’ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non
possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti
svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.
Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri
dell’associazione professionale e ai soci della societa’ tra
professionisti, al coniuge, la parte dell’unione civile, ai
conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il
primo grado.
4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela
fino al secondo grado o di affinita’ fino al primo grado, di coniugio
o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio
giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle
parti dell’unione civile.
5. Il magistrato onorario non puo’ ricevere, assumere o mantenere
incarichi dall’autorita’ giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che
si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
Art. 6

Ammissione al tirocinio

1. Il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera,
da adottarsi ad anni alterni entro il 31 marzo dell’anno in cui deve
provvedersi, alla individuazione dei posti da pubblicare, anche sulla
base delle vacanze previste nei dodici mesi successivi, nelle piante
organiche degli uffici del giudice di pace e dei vice procuratori
onorari, determinando le modalita’ di formulazione del relativo bando
nonche’ il termine per la presentazione delle domande.
2. All’adozione ed alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del bando per il conferimento degli
incarichi nel rispettivo distretto provvede, entro trenta giorni
dalla delibera di cui al comma 1, la sezione autonoma per i
magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all’articolo 10
del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dandone notizia
mediante inserzione del relativo avviso nel sito internet del
Ministero della giustizia e comunicazione ai consigli degli ordini
degli avvocati e dei notai nonche’ alle universita’ aventi sede nel
distretto.
3. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine,
riportato nel bando, per la presentazione al presidente della corte
di appello delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti e i
titoli posseduti, sulla base di un modello standard approvato dal
Consiglio superiore della magistratura. Alla domanda e’ allegata la
dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di
incompatibilita’ previste dalla legge.
4. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti
individuati a norma del comma 1, domanda di ammissione al tirocinio
per non piu’ di tre uffici dello stesso distretto.
5. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio
giudiziario, acquisito il parere dell’ordine professionale al quale
il richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la graduatoria
degli aspiranti, sulla base dei criteri indicati nell’articolo 4,
commi 3 e 4, e formula le motivate proposte di ammissione al
tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi
acquisiti.
6. Le domande degli interessati e le proposte della sezione
autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario sono
trasmesse al Consiglio superiore della magistratura.
7. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun
ufficio, l’ammissione al tirocinio di un numero di interessati pari,
ove possibile, al numero dei posti individuati ai sensi del comma 1,
aumentato della meta’ ed eventualmente arrotondato all’unita’
superiore.
8. Quando il Consiglio superiore della magistratura non adotta la
delibera di cui al comma 1 per due bienni consecutivi, le piante
organiche degli uffici del giudice di pace e degli uffici di
collaborazione del procuratore della Repubblica sono rideterminate in
misura corrispondente ai posti effettivamente coperti.
Art. 7

Tirocinio e conferimento dell’incarico

1. Il tirocinio e’ organizzato dal Consiglio superiore della
magistratura e dalla Scuola superiore della magistratura, secondo le
rispettive competenze e attribuzioni come determinate dalle
disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006,
n. 26.
2. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il comitato
direttivo della Scuola, definisce, con delibera, la data di inizio e
le modalita’ di svolgimento del tirocinio presso gli uffici
giudiziari.
3. Il tirocinio per il conferimento dell’incarico di magistrato
onorario ha la durata di sei mesi e viene svolto:
a) per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui
circondario ha sede l’ufficio del giudice di pace in relazione al
quale e’ stata disposta l’ammissione al tirocinio;
b) per i vice procuratori onorari, nella procura della Repubblica
presso la quale e’ istituito l’ufficio di collaborazione del
procuratore della Repubblica in relazione al quale e’ stata disposta
l’ammissione al tirocinio.
4. La sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25,
organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari
attuando le direttive generali del Consiglio superiore della
magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati
professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio
professionale.
5. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato
collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali
affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti
per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.
6. Il tirocinio, oltre che nell’attivita’ svolta presso gli uffici
giudiziari, consiste altresi’ nella frequenza obbligatoria e con
profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore,
organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro
delle attivita’ di formazione iniziale della magistratura onoraria di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.
26 del 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di
cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo 2, su materie
indicate dalla stessa Scuola superiore, nonche’ su materie
individuate dal Consiglio superiore della magistratura. I corsi sono
coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla
struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte
d’appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione
pratica. I tutori assicurano l’assistenza didattica ai magistrati
onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attivita’
formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attivita’
teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della
magistratura. Terminati i corsi, la struttura della formazione
decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e
dell’allegata documentazione comprovante l’esito dei test, delle
esercitazioni e delle altre attivita’ pratiche svolte, redige e
trasmette alla sezione autonoma per i magistrati onorari di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 un rapporto
per ciascun magistrato onorario.
7. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio
giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore
comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati
affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di
cui al comma 6, formula un parere sull’idoneita’ del magistrato
onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio
superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il
conferimento dell’incarico, formata sulla base della graduatoria di
ammissione al tirocinio.
8. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la
graduatoria di cui al comma 7 e la documentazione allegata, designa i
magistrati onorari idonei al conferimento dell’incarico in numero
pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio.
9. La graduatoria di cui al comma 7 conserva efficacia per i due
anni successivi all’adozione della delibera del Consiglio superiore
della magistratura di cui all’articolo 6, comma 1. Sulla base della
graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per
ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento
dell’incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo
compreso tra l’adozione del decreto di cui al comma 11 e la scadenza
del termine di efficacia di cui al primo periodo del presente comma.
10. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al
comma 7 ed ai quali non sia stato conferito l’incarico nell’ufficio
in relazione al quale e’ stata disposta l’ammissione al tirocinio a
norma dell’articolo 6, comma 7, possono essere destinati, a domanda,
ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del
predetto ufficio, individuate con la delibera di cui all’articolo 6,
comma 1 e risultate vacanti. In relazione a tali domande si provvede
alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri indicati
nell’articolo 4, commi 3 e 4. Sulla base della graduatoria di cui al
secondo periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i
magistrati onorari idonei al conferimento dell’incarico.
11. Il Ministro della giustizia conferisce l’incarico con decreto.
12. Ai magistrati onorari in tirocinio non spetta alcuna
indennita’.
13. Ai magistrati collaboratori e ai magistrati affidatari non
spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento
dell’attivita’ formativa di cui al presente articolo.
Capo III
Dell’organizzazione dell’ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace
Art. 8

Coordinamento ed organizzazione
dell’ufficio del giudice di pace

1. Il presidente del tribunale coordina l’ufficio del giudice di
pace che ha sede nel circondario e, in particolare, distribuisce il
lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici,
vigila sulla loro attivita’ e sorveglia l’andamento dei servizi di
cancelleria ed ausiliari. Esercita ogni altra funzione di direzione
che la legge attribuisce al dirigente dell’ufficio giudiziario.
2. La proposta di organizzazione e’ disposta con il procedimento di
cui all’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello
formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del
tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di
cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il presidente
del tribunale puo’ avvalersi dell’ausilio di uno o piu’ giudici
professionali.
4. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o piu’ giudici
professionali il compito di vigilare sull’attivita’ dei giudici
onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il
debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in
possesso di terzi, nonche’ di indicare le direttive e le prassi
applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni di cui
all’articolo 22. Si applica l’articolo 10, comma 13, secondo periodo.
5. Dodici mesi prima della scadenza del termine del 31 ottobre
2021, di cui all’articolo 32, comma 3, il Ministero della giustizia
mette a disposizione dell’ufficio del giudice di pace i programmi
informatici necessari per la gestione del registro dei procedimenti
di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di
cose del debitore che sono in possesso di terzi e per l’assegnazione
con modalita’ automatiche dei medesimi procedimenti. I programmi
informatici assicurano che l’assegnazione degli affari abbia luogo
secondo criteri di trasparenza.
Art. 9

Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace

1. I giudici onorari di pace esercitano, presso l’ufficio del
giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la
funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei
codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.
2. I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati alla
struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo»,
costituita, a norma dell’articolo 16-octies del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2012, n. 221, presso il tribunale del circondario nel cui
territorio ha sede l’ufficio del giudice di pace al quale sono
addetti.
3. I giudici onorari di pace assegnati all’ufficio per il processo
non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso
l’ufficio del giudice di pace.
4. Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell’incarico i
giudici onorari di pace devono essere assegnati all’ufficio per il
processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attivita’
allo stesso inerenti.
5. Ai giudici onorari di pace inseriti nell’ufficio per il processo
puo’ essere assegnata, nei limiti e con le modalita’ di cui
all’articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di
competenza del tribunale ordinario.
Art. 10

Destinazione dei giudici onorari di pace
nell’ufficio per il processo

1. La proposta di assegnazione dei giudici onorari di pace
all’ufficio per il processo del tribunale, nei limiti del numero dei
giudici onorari di pace destinati all’ufficio per il processo in base
al decreto di cui all’articolo 3, comma 1, secondo periodo, e’
formulata dal presidente del tribunale secondo quanto previsto dal
presente articolo e in conformita’ ai criteri obiettivi indicati in
via generale con delibera del Consiglio superiore della magistratura,
avendo riguardo, in particolare, alla funzionalita’ degli uffici
giudiziari.
2. Il presidente del tribunale individua, almeno due volte l’anno,
le posizioni da coprire nell’ufficio per il processo, tenuto conto
anche delle assegnazioni in scadenza nei successivi sei mesi, e
propone l’assegnazione d’ufficio a tale struttura organizzativa dei
giudici onorari di pace che si trovano nelle condizioni di cui
all’articolo 9, comma 4.
3. Il presidente del tribunale determina altresi’ le posizioni
residue da pubblicare e dispone che se ne dia comunicazione a tutti i
giudici onorari di pace del circondario ai fini della formulazione
della domanda di assegnazione.
4. Il presidente, nel caso in cui vi siano piu’ aspiranti, tenute
presenti le esigenze di efficienza del tribunale e dell’ufficio del
giudice di pace interessato, individua i magistrati da assegnare
sulla base, nell’ordine, dei seguenti criteri di valutazione:
a) attitudine all’esercizio dei compiti e delle attivita’ da
svolgere, desunta dalla pregressa attivita’ del magistrato onorario,
dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze
professionali anche non giurisdizionali pregresse comprovanti le
specifiche competenze in relazione all’incarico da assegnare, con
preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad
aree o materie uguali o omogenee;
b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attivita’
inerenti all’ufficio;
c) collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio.
5. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai
quali e’ stato conferito l’incarico di magistrato onorario da minor
tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di
destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale
od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente nella
proposta di assegnazione.
6. L’assegnazione dei giudici onorari di pace all’ufficio per il
processo del tribunale e’ disposta con il procedimento di cui
all’articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; la
proposta e’ trasmessa al consiglio giudiziario, che, sentita la
sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula il proprio parere
e inoltra gli atti al Consiglio superiore della magistratura per
l’approvazione.
7. L’assegnazione d’ufficio disposta a norma del comma 2 cessa di
produrre effetti alla scadenza del biennio di cui all’articolo 9,
comma 4.
8. Il giudice onorario di pace non puo’ essere inserito, a domanda,
in altro ufficio per il processo del medesimo tribunale se non siano
decorsi due anni dal giorno in cui ha effettivamente iniziato a
svolgere l’attivita’ presso l’ufficio per il processo al quale e’
assegnato. Nel caso in cui sia stato assegnato d’ufficio il termine
e’ ridotto ad un anno.
9. L’assegnazione del giudice onorario di pace all’ufficio per il
processo del tribunale puo’ essere revocata per sopravvenute esigenze
di funzionalita’ dell’ufficio del giudice di pace al quale il giudice
onorario e’ addetto. Quando sono assegnati all’ufficio per il
processo piu’ giudici onorari di pace addetti all’ufficio del giudice
di pace in relazione al quale sono sopravvenute le esigenze di cui al
primo periodo, alla revoca dell’assegnazione si provvede sulla base
dei criteri di cui al comma 4 ovvero, in mancanza di domande, dei
criteri previsti dal comma 5. Alla revoca si provvede con le
modalita’ di cui al comma 6.
10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a
supporto del quale la struttura organizzativa e’ assegnata e, sotto
la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie,
anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in
composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per
l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice
professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei
fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla
predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario
puo’ assistere alla camera di consiglio.
11. Il giudice professionale, con riferimento a ciascun
procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata,
puo’ delegare al giudice onorario di pace, inserito nell’ufficio per
il processo, compiti e attivita’, anche relativi a procedimenti nei
quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purche’ non di
particolare complessita’, ivi compresa l’assunzione dei testimoni,
affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di
conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli
186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonche’ i
provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i
provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.
12. Al giudice onorario di pace non puo’ essere delegata la
pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione:
a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria
giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari
di competenza del giudice tutelare;
b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di
previdenza e assistenza obbligatoria;
c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione
o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;
d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili
di valore non superiore ad euro 50.000, nonche’ relative al pagamento
a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo
valore;
e) per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del
danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purche’
il valore della controversia non superi euro 100.000;
f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono
procedimenti di espropriazione presso terzi, purche’ il valore del
credito pignorato non superi euro 50.000.
13. Il giudice onorario di pace svolge le attivita’ delegate
attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale
titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali
definiti all’esito delle riunioni di cui all’articolo 22. Il
Consiglio superiore della magistratura individua le modalita’ con cui
le direttive concordate sono formalmente documentate e trasmesse al
capo dell’ufficio.
14. Il giudice onorario di pace, quando ritiene, in considerazione
delle specificita’ del caso concreto, di non poter provvedere in
conformita’ alle direttive ed ai criteri di cui al comma 13,
riferisce al giudice professionale, il quale compie le attivita’ gia’
oggetto di delega.
15. Il giudice professionale esercita la vigilanza sull’attivita’
svolta dal giudice onorario e, in presenza di giustificati motivi,
dispone la revoca della delega a quest’ultimo conferita e ne da’
comunicazione al presidente del tribunale.
Art. 11

Assegnazione ai giudici onorari di pace
dei procedimenti civili e penali

1. Ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell’ufficio per il
processo e che non rientrano nella categoria indicata all’articolo 9,
comma 4, puo’ essere assegnata, nei limiti di cui al comma 5, la
trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del
tribunale, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni e, per
situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare
misure organizzative diverse:
a) il tribunale o una sua sezione presenta vacanze di posti in
organico, assenze non temporanee di magistrati o esoneri parziali o
totali dal servizio giudiziario tali da ridurre di oltre il trenta
per cento l’attivita’ dei giudici professionali assegnati al
tribunale o alla sezione;
b) il numero dei procedimenti civili pendenti rispetto ai quali e’
stato superato il termine di ragionevole durata di cui alla legge 19
marzo 2001, n. 89, rilevato alla data di cui al comma 9, e’ superiore
di almeno il cinquanta per cento rispetto al numero complessivo dei
procedimenti civili pendenti innanzi al medesimo tribunale ovvero il
numero dei procedimenti penali rispetto ai quali e’ stato superato il
predetto termine, rilevato alla medesima data, e’ superiore di almeno
il quaranta per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti
penali pendenti dinanzi al medesimo ufficio, risultanti da apposite
rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla
base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio
superiore della magistratura;
c) il numero medio dei procedimenti civili pendenti per ciascun
giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla
data di cui al comma 9, supera di almeno il settanta per cento il
numero medio nazionale dei procedimenti civili pendenti per ciascun
giudice professionale di tribunale ovvero il numero medio dei
procedimenti penali pendenti per ciascun giudice professionale in
servizio presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera di
almeno il cinquanta per cento il numero medio nazionale dei
procedimenti penali pendenti per ciascun giudice professionale di
tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal
Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di
concerto con il Consiglio superiore della magistratura, distinguendo,
ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici;
d) il numero medio dei procedimenti civili sopravvenuti annuali per
ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale,
rilevato alla data di cui al comma 9, supera di almeno il settanta
per cento il numero medio nazionale dei procedimenti civili
sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice professionale
di tribunale ovvero il numero medio dei procedimenti penali
sopravvenuti annuali per ciascun giudice professionale in servizio
presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera di almeno il
cinquanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti penali
sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice professionale
di tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate
dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali
definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura,
distinguendo, ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni
degli uffici.
2. Quando la condizione di cui al comma 1, lettera a), ricorre per
una sezione del tribunale, ai giudici onorari di pace possono essere
assegnati esclusivamente i procedimenti devoluti alla medesima
sezione.
3. L’individuazione dei giudici onorari ai quali assegnare la
trattazione di procedimenti a norma del comma 1 e’ effettuata con i
criteri di cui all’articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di
domande, previsti dal comma 5 del predetto articolo.
4. I criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di
pace a norma del presente articolo sono determinati nella proposta
tabellare di cui all’articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12.
5. In ogni caso, il numero dei procedimenti civili e penali
assegnati a ciascun giudice onorario di pace a norma del presente
articolo non puo’ essere superiore ad un terzo del numero medio
nazionale, rilevato distintamente per il settore civile e per quello
penale, dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale
del tribunale.
6. Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici
onorari di pace:
a) per il settore civile:
1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le
domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio
petitorio nonche’ dei procedimenti di competenza del giudice
dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 615
del codice di procedura civile e dal secondo comma dell’articolo 617
del medesimo codice nei limiti della fase cautelare;
2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del
giudice di pace;
3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza
ed assistenza obbligatorie;
4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare;
5) i procedimenti in materia di famiglia;
b) per il settore penale:
1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del
codice di procedura penale;
2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice
dell’udienza preliminare;
3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice
di pace;
4) i procedimenti di cui all’articolo 558 del codice di procedura
penale e il conseguente giudizio.
7. L’assegnazione degli affari, in attuazione dei criteri di cui al
comma 4, e’ effettuata dal presidente del tribunale non oltre la
scadenza del termine perentorio di sei mesi dal verificarsi della
condizione di cui alla lettera a) del comma 1 ovvero, relativamente
alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma,
dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 e puo’ riguardare
esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. Il
provvedimento di assegnazione degli affari, corredato delle relative
statistiche e degli altri documenti necessari a comprovare la
sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ivi compresa la non
adottabilita’ di misure organizzative diverse, e’ trasmesso, previo
parere del Consiglio giudiziario nella composizione di cui
all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.
25, al Consiglio superiore della magistratura per l’approvazione.
8. L’assegnazione puo’ essere mantenuta per un periodo non
superiore a tre anni dalla scadenza del termine di cui al primo
periodo del comma 7 anche quando siano venute meno le condizioni di
cui al comma 1. L’assegnazione non puo’ essere nuovamente disposta,
anche relativamente a giudici onorari di pace diversi, prima che
siano decorsi tre anni dalla scadenza del triennio di cui al primo
periodo, salvo che nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a).
9. Con cadenza annuale il Ministero della giustizia rende noti i
dati necessari ai fini dell’accertamento delle condizioni di cui al
comma 1, rilevandoli alla data del 30 giugno di ciascun anno.
10. Entro dodici mesi dall’approvazione del provvedimento di
assegnazione degli affari fondato sulla sussistenza di vacanze di
posti in organico ai sensi del comma 1, lettera a), il Consiglio
superiore della magistratura delibera la copertura dei posti vacanti
in modo da far venir meno la condizione di cui alla predetta lettera.
Art. 12

Destinazione dei giudici onorari di pace
nei collegi civili e penali

1. I giudici onorari di pace che sono inseriti nell’ufficio per il
processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui
all’articolo 9, comma 4, possono essere destinati a comporre i
collegi civili e penali del tribunale, quando sussistono le
condizioni di cui all’articolo 11 e secondo le modalita’ di cui al
medesimo articolo. I provvedimenti di destinazione devono essere
adottati entro la scadenza del termine perentorio di dodici mesi dal
verificarsi della condizione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera
a) ovvero, relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), c) e
d) del predetto comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9
del medesimo articolo. Ai giudici onorari di pace destinati a
comporre i collegi possono essere assegnati esclusivamente
procedimenti pendenti a tale scadenza. La destinazione e’ mantenuta
sino alla definizione dei relativi procedimenti. Del collegio non
puo’ far parte piu’ di un giudice onorario di pace. In ogni caso, il
giudice onorario di pace non puo’ essere destinato, per il settore
civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia
fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e, per il
settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero
qualora si proceda per i reati indicati nell’articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale.
Art. 13

Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace

1. Nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato
professionale, il giudice onorario di pace puo’ essere destinato, in
presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza,
anche nella composizione dei collegi, del magistrato assente o
impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 11,
comma 1. L’individuazione del giudice onorario da destinare in
supplenza e’ effettuata con i criteri di cui all’articolo 10, comma
5. In ogni caso, il giudice onorario di pace non puo’ essere
destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di
lavoro ovvero alle vacanze nell’organico dei giudici professionali.
Art. 14

Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace

1. Fermi i divieti di cui all’articolo 5, nelle ipotesi di vacanza
dell’ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento
temporanei di uno o piu’ giudici onorari di pace, il presidente del
tribunale puo’ destinare in supplenza uno o piu’ giudici onorari di
pace di altro ufficio del circondario. Fuori dei casi di cui al primo
periodo, quando in un ufficio del giudice di pace del circondario
ricorrono speciali esigenze di servizio, il presidente del tribunale
puo’ destinare in applicazione uno o piu’ giudici onorari di pace di
altro ufficio del circondario.
2. La scelta dei magistrati onorari da applicare a norma del comma
1 e’ operata sulla base dei criteri di cui all’articolo 10, comma 4,
ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5 del
predetto articolo. L’applicazione e’ disposta con decreto motivato,
sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio
2006, n. 25. Copia del decreto e’ trasmessa al Consiglio superiore
della magistratura e al Ministro della giustizia a norma
dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1958, n. 916. Il parere della sezione autonoma per i
magistrati onorari e’ espresso, sentito previamente l’interessato,
nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.
3. L’applicazione non puo’ superare la durata di un anno e, nei
casi di necessita’ dell’ufficio al quale il giudice onorario di pace
e’ applicato puo’ essere rinnovata per un periodo non superiore ad un
anno. In ogni caso, un’ulteriore applicazione del medesimo giudice
onorario di pace non puo’ essere disposta se non siano decorsi due
anni dalla fine del periodo precedente.
Capo IV
Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari
Art. 15

Organizzazione dell’ufficio di collaborazione
del procuratore della Repubblica

1. Il procuratore della Repubblica coordina l’ufficio di
collaborazione del procuratore della Repubblica e, in particolare,
distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche,
tra i vice procuratori onorari, vigila sulla loro attivita’ e
sorveglia l’andamento dei servizi di segreteria ed ausiliari.
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il procuratore
della Repubblica puo’ avvalersi dell’ausilio di uno o piu’ magistrati
professionali, attribuendo loro il compito di vigilare sull’attivita’
dei vice procuratori onorari nelle materie delegate, nonche’ di
fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse anche
a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero della giustizia mette a disposizione i
programmi informatici necessari affinche’ la distribuzione del lavoro
di cui al comma 1 sia compiuta mediante ricorso a procedure
automatiche. I programmi informatici assicurano che l’assegnazione
degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.
Art. 16

Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari

1. Il vice procuratore onorario inserito nella struttura
organizzativa di cui all’articolo 2:
a) coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e
il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per
l’esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest’ultimo,
provvedendo allo studio dei fascicoli, all’approfondimento
giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute
dei provvedimenti;
b) svolge le attivita’ e adotta i provvedimenti a lui delegati
secondo quanto previsto dall’articolo 17.
2. L’assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura
organizzativa di cui all’articolo 2 ha luogo con provvedimento del
procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma per i
magistrati onorari del consiglio giudiziario.
3. Nel corso del primo anno dal conferimento dell’incarico i vice
procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i compiti e le
attivita’ previste dal comma 1, lettera a).
Art. 17

Attivita’ delegabili ai vice procuratori onorari

1. Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del
pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore
della Repubblica, dal vice procuratore onorario:
a) nell’udienza dibattimentale;
b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’articolo 127
del codice di procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai
fini dell’intervento di cui all’articolo 655, comma 2, del medesimo
codice.
2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega e’ conferita in
relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.
3. Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione
monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli
articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonche’ di cui
all’articolo 590-sexies del codice penale, il vice procuratore
onorario puo’ svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e
secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato
professionale che ne coordina le attivita’, le funzioni di pubblico
ministero:
a) nell’udienza dibattimentale;
b) nell’udienza di convalida dell’arresto di cui all’articolo 558
del codice di procedura penale;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai
sensi dell’articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’articolo 127
del codice di procedura penale.
4. Il vice procuratore onorario delegato puo’ assumere le
determinazioni relative all’applicazione della pena su richiesta nei
procedimenti relativi ai reati per i quali l’azione penale e’
esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell’articolo
550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando si proceda
con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell’articolo 558 del
codice di procedura penale, e in quelli iniziati con decreto di
giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale.
5. Il vice procuratore onorario, nei procedimenti relativi ai reati
indicati dall’articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale,
puo’ redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonche’ svolgere
compiti e attivita’, anche di indagine, ivi compresa l’assunzione di
informazioni dalle persone informate sui fatti e l’interrogatorio
della persona sottoposta ad indagini o imputata.
6. Il vice procuratore onorario si attiene nello svolgimento delle
attivita’ a lui direttamente delegate alle direttive periodiche
menzionate all’articolo 15, comma 2, e puo’ chiedere che l’attivita’
e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale
titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le
condizioni di fatto per provvedere in loro conformita’.
7. Il procuratore della Repubblica, in presenza di giustificati
motivi, dispone la revoca della delega conferita al vice procuratore
onorario.
Capo V
Della conferma nell’incarico
Art. 18

Durata dell’ufficio e conferma

1. L’incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni.
Alla scadenza, l’incarico puo’ essere confermato, a domanda, per un
secondo quadriennio.
2. L’incarico di magistrato onorario non puo’, comunque, essere
svolto per piu’ di otto anni complessivi, anche non consecutivi,
includendo nel computo l’attivita’ comunque svolta quale magistrato
onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati
tra quelli disciplinati dal presente decreto.
3. In ogni caso, l’incarico cessa al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta’.
4. La domanda di conferma e’ presentata, a pena di
inammissibilita’, almeno sei mesi prima della scadenza del
quadriennio, al capo dell’ufficio giudiziario presso il quale il
magistrato onorario esercita la funzione. Relativamente all’ufficio
del giudice di pace la domanda di conferma e’ presentata al
presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’ufficio. La
domanda e’ trasmessa alla sezione autonoma per i magistrati onorari
del consiglio giudiziario di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
5. Unitamente alla domanda, sono trasmessi alla sezione autonoma
per i magistrati onorari del consiglio giudiziario:
a) un rapporto del capo dell’ufficio o del coordinatore
dell’ufficio del giudice di pace sull’attivita’ svolta e relativo
alla capacita’, alla laboriosita’, alla diligenza, all’impegno ed ai
requisiti dell’indipendenza, dell’imparzialita’ e dell’equilibrio
nonche’ sulla partecipazione alle riunioni periodiche di cui
all’articolo 22, commi 1 e 2;
b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati ai fini della
redazione del rapporto di cui alla lettera a);
c) le relazioni redatte dai magistrati professionali che il
magistrato onorario coadiuva a norma degli articoli 10, comma 10, e
16, comma 1;
d) l’autorelazione del magistrato onorario;
e) le statistiche comparate sull’attivita’ svolta, distinte per
tipologie di procedimenti e di provvedimenti, ed ogni altro documento
ritenuto utile.
6. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 5, lettera
a), sono esaminati, a campione, almeno venti verbali di udienza e
venti provvedimenti, relativi al periodo oggetto di valutazione. La
sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario
stabilisce i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei
provvedimenti.
7. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione
autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario,
acquisiti i documenti di cui al comma 5, il parere di cui al comma 8,
lettera c), e l’attestazione della struttura della formazione
decentrata di cui all’articolo 22, comma 3, esprime, con riguardo al
magistrato onorario che ha presentato domanda di conferma, se
necessario previa audizione dell’interessato, un giudizio di
idoneita’ a svolgere le funzioni e lo trasmette al Consiglio
superiore della magistratura.
8. Il giudizio e’ espresso a norma dell’articolo 11 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, ed e’ reso
sulla base degli elementi di cui ai commi 5 e 6, nonche’ dei
seguenti, ulteriori elementi:
a) l’effettiva partecipazione alle attivita’ di formazione
organizzate ai sensi dell’articolo 22, comma 3, salvo che l’assenza
dipenda da giustificato motivo;
b) l’effettiva partecipazione alle riunioni periodiche di cui
all’articolo 22;
c) il parere del consiglio dell’ordine territoriale forense del
circondario in cui ha sede l’ufficio presso il quale il magistrato
onorario ha esercitato le funzioni, nel quale sono indicati i fatti
specifici incidenti sulla idoneita’ a svolgere le funzioni, con
particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e
oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai
comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione
giuridica.
9. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio
di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma.
10. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto.
11. E’ valutato negativamente ai fini della conferma nell’incarico
l’aver privilegiato la definizione di procedimenti di natura seriale,
salvo che non risponda a specifiche esigenze dell’ufficio.
12. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di
conferma nell’incarico rimangono in servizio fino alla definizione
della procedura di cui al presente articolo. La procedura di conferma
deve definirsi entro dodici mesi dalla scadenza del quadriennio. Se
la conferma non e’ disposta nel rispetto del termine di cui al
secondo periodo, il magistrato onorario non puo’ esercitare le
funzioni giudiziarie onorarie, ne’ svolgere i compiti e le attivita’
previsti dalle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente
decreto, con sospensione dall’indennita’, sino all’adozione del
decreto di cui al comma 10.
13. La conferma dell’incarico produce effetti con decorrenza dal
primo giorno successivo alla scadenza del quadriennio gia’ decorso.
In caso di mancata conferma, i magistrati onorari in servizio a norma
del comma 12, primo periodo, cessano dall’incarico dal momento della
comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore
della magistratura.
14. Ai magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni le
funzioni e i compiti attribuitigli e’ riconosciuta preferenza, a
parita’ di merito, a norma dell’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle
amministrazioni dello Stato.
Capo VI
Dell’astensione e della ricusazione
Art. 19

Astensione e ricusazione

1. Con riguardo ai procedimenti civili, il giudice onorario di pace
ha l’obbligo di astenersi nei casi previsti dall’articolo 51, primo
comma, del codice di procedura civile e puo’ essere ricusato, a norma
dell’articolo 52 del medesimo codice. Ha altresi’ l’obbligo di
astenersi e puo’ essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte
dell’unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o
gli affini entro il primo grado, sono stati associati o in qualunque
modo collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte
il difensore di una delle parti.
2. Con riguardo ai procedimenti penali, il giudice onorario di pace
ha l’obbligo di astenersi nei casi previsti dall’articolo 36 del
codice di procedura penale e puo’ essere ricusato, a norma
dell’articolo 37 del medesimo codice. Ha altresi’ l’obbligo di
astenersi e puo’ essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte
dell’unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o
gli affini entro il primo grado, sono stati associati o comunque
collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il
difensore di una delle parti.
3. Il giudice onorario di pace ha inoltre l’obbligo di astenersi e
puo’ essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell’unione
civile o il convivente ha in precedenza assistito, nella qualita’ di
avvocato, una delle parti in causa o uno dei difensori, ovvero egli o
il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente ha svolto
attivita’ professionale nella qualita’ di notaio per una delle parti
in causa o uno dei difensori. La disposizione di cui al primo periodo
si applica anche quando l’attivita’ professionale e’ stata svolta da
un avvocato o da un notaio che fa parte dell’associazione
professionale, della societa’ tra professionisti o dello studio
associato a cui partecipa il giudice onorario.
4. Il giudice onorario di pace ha l’obbligo di astenersi anche in
ogni caso in cui egli, il coniuge o la parte dell’unione civile, il
convivente, i parenti fino al secondo grado abbia avuto o abbia
rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.
La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il
rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione e’ intercorso tra la
parte e un soggetto che fa parte dell’associazione professionale,
della societa’ tra professionisti o dello studio associato a cui
partecipa il giudice onorario.
5. Il vice procuratore onorario ha l’obbligo di astenersi nei casi
di cui al presente articolo.
Capo VII
Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca
Art. 20

Doveri del magistrato onorario

1. Il magistrato onorario e’ tenuto all’osservanza dei doveri
previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili e in
particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con
imparzialita’, correttezza, diligenza, laboriosita’, riserbo e
equilibrio e rispetta la dignita’ della persona nell’esercizio delle
funzioni.
Art. 21

Decadenza, dispensa e revoca

1. Il magistrato onorario decade dall’incarico quando viene meno
taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e ai
compiti ad esso relativi, per dimissioni volontarie ovvero quando
sopravviene una causa di incompatibilita’.
2. Il magistrato onorario e’ dispensato, anche d’ufficio, per
impedimenti di durata superiore a sei mesi. Per impedimenti di durata
non superiore a sei mesi, l’esecuzione dell’incarico rimane sospesa
senza diritto all’indennita’ prevista dall’articolo 23.
3. Il magistrato onorario e’ revocato dall’incarico in ogni caso in
cui risulta l’inidoneita’ ad esercitare le funzioni giudiziarie o i
compiti dell’ufficio del processo; in particolare e’ revocato quando,
senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano
gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale
o dal procuratore della Repubblica a norma dell’articolo 23 ovvero,
nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma
dell’articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni
dall’assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo
le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura.
4. Costituiscono, tra l’altro, circostanze di fatto rilevanti ai
fini della valutazione di inidoneita’ di cui al comma 3:
a) l’adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero
fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto,
determinati da ignoranza o negligenza;
b) l’adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale
incompatibilita’ tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da
manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico,
contenutistico o argomentativo;
c) la scarsa laboriosita’ o il grave e reiterato ritardo nel
compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero
nell’adempimento delle attivita’ e dei compiti a lui devoluti;
d) l’assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni
periodiche di cui all’articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonche’ alle
iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo.
5. La revoca e’ altresi’ disposta quando il magistrato onorario
tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il
prestigio delle funzioni attribuitegli.
6. Il capo dell’ufficio comunica immediatamente al presidente della
corte di appello o al procuratore generale presso la medesima corte
ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della decadenza, della
dispensa o della revoca.
7. Relativamente all’ufficio del giudice di pace la comunicazione
di cui al comma 6 e’ effettuata dal presidente del tribunale.
8. Il magistrato professionale che il magistrato onorario coadiuva
a norma dell’articolo 10, comma 10, e dell’articolo 16, comma 1,
comunica al capo dell’ufficio ogni circostanza di fatto rilevante per
l’adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo.
9. Nei casi di cui al presente articolo, con esclusione delle
ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte
d’appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale
della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori
onorari, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del
consiglio giudiziario di cui all’articolo 10 del decreto legislativo
n. 25 del 2006 la decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione
autonoma, sentito l’interessato e verificata la fondatezza della
proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della
magistratura affinche’ deliberi sulla proposta di decadenza, di
dispensa o di revoca.
10. Il Ministro della giustizia dispone la decadenza, la dispensa e
la revoca con decreto.
Capo VIII
Delle riunioni periodiche e della formazione permanente
Art. 22

Formazione dei magistrati onorari

1. I giudici onorari di pace partecipano alle riunioni trimestrali
organizzate dal presidente del tribunale o, su delega di
quest’ultimo, da un presidente di sezione o da un giudice
professionale, per l’esame delle questioni giuridiche piu’ rilevanti
di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle
soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze
giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni
partecipano anche i giudici professionali che si occupano delle
materie di volta in volta esaminate.
2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali
organizzate dal procuratore della Repubblica o da un procuratore
aggiunto o da un magistrato professionale da lui delegato, per
l’esame delle questioni giuridiche piu’ rilevanti di cui abbiano
curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e
per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi
innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati
professionali che si occupano delle materie di volta in volta
esaminate.
3. Sono tenuti, con cadenza almeno semestrale, corsi di formazione
specificamente dedicati ai giudici onorari di pace e ai vice
procuratori onorari, organizzati dalla Scuola superiore della
magistratura nel quadro delle attivita’ di formazione della
magistratura onoraria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della
formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto
articolo. Gli ordini professionali ai quali i magistrati onorari
risultino eventualmente iscritti valutano positivamente la
partecipazione ai corsi di cui al presente comma ai fini
dell’assolvimento degli obblighi formativi previsti dai rispettivi
ordinamenti. La struttura della formazione decentrata attesta
l’effettiva partecipazione del magistrato onorario alle attivita’ di
formazione e trasmette l’attestazione alla sezione autonoma per i
magistrati onorari del consiglio giudiziario in occasione della
formulazione del giudizio di cui all’articolo 18.
4. I giudici onorari di pace inseriti nell’ufficio per il processo
a norma dell’articolo 10, destinati nei collegi a norma dell’articolo
12 o assegnatari di procedimenti di competenza del tribunale ai sensi
dell’articolo 11, partecipano alle riunioni convocate ai sensi
dell’articolo 47-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per
la trattazione delle materie di loro interesse.
5. La partecipazione alle riunioni periodiche di cui al presente
articolo e alle iniziative di formazione e’ obbligatoria.
Capo IX
Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale
Art. 23

Indennita’ spettante ai magistrati onorari

1. L’indennita’ spettante ai magistrati onorari si compone di una
parte fissa e di una parte variabile di risultato.
2. Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e’
corrisposta, con cadenza trimestrale, un’indennita’ annuale lorda in
misura fissa, pari ad euro 16.140,00, comprensiva degli oneri
previdenziali ed assistenziali.
3. Ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari
inseriti rispettivamente nell’ufficio per il processo e nell’ufficio
di collaborazione del procuratore della Repubblica che svolgono i
compiti e le attivita’ di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera
a), l’indennita’ di cui al comma 2 e’ corrisposta nella misura
dell’ottanta per cento.
4. Le indennita’ previste ai commi 2 e 3 non sono tra loro
cumulabili.
5. Quando il magistrato onorario svolge sia le funzioni giudiziarie
che i compiti e le attivita’ di cui al comma 3, l’indennita’ fissa e’
corrisposta nella misura prevista dal comma 2 o dal comma 3, in
considerazione delle funzioni ovvero dei compiti e delle attivita’
svolti in via prevalente.
6. Il presidente del tribunale, con provvedimento da adottare entro
il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttivita’
dei magistrati dell’ufficio o della sezione e dei principi e degli
obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione dell’ufficio e,
per il tribunale, dai programmi di gestione adottati ai sensi
dell’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, assegna ai
magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell’anno solare, sia
con riguardo all’esercizio della giurisdizione presso l’ufficio del
giudice di pace che ai compiti e alle funzioni assegnati ai sensi
degli articoli 10, 11 e 12, attenendosi ai criteri oggettivi fissati,
in via generale, con delibera del Consiglio superiore della
magistratura. Il provvedimento adottato a norma del presente comma e’
comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del
consiglio giudiziario, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo
27 gennaio 2006, n. 25.
7. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento da adottare
entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di
produttivita’ dei magistrati dell’ufficio, assegna ai vice
procuratori onorari gli obiettivi da raggiungere nell’anno solare,
sia con riguardo alle funzioni di cui all’articolo 16, comma 1,
lettera b), che ai compiti e alle attivita’ di cui all’articolo 16,
comma 1, lettera a), attenendosi ai criteri oggettivi fissati con la
delibera di cui al comma 6. Il provvedimento adottato a norma del
presente comma e’ comunicato alla sezione autonoma per i magistrati
onorari del consiglio giudiziario, di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
8. Con la delibera di cui al comma 6 il Consiglio superiore della
magistratura individua i criteri e le procedure per la valutazione
della realizzazione degli obiettivi. Tra i criteri di valutazione
rientrano la puntualita’ nel deposito dei provvedimenti, le modalita’
di gestione dell’udienza e di rapporto con gli altri magistrati
onorari, con i magistrati professionali, con gli avvocati ed il
personale amministrativo, la partecipazione all’attivita’ di
formazione, la percentuale di impugnazioni rispetto alla media
dell’ufficio.
9. L’indennita’ di risultato puo’ essere riconosciuta in misura non
inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento
dell’indennita’ fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed e’ erogata
in tutto o in parte in relazione al livello di conseguimento degli
obiettivi assegnati a norma del presente articolo, verificato e
certificato con le modalita’ di cui al comma 10.
10. Con cadenza annuale il presidente del tribunale e il
procuratore della Repubblica, verificato, con la procedura indicata
nella delibera di cui al comma 6, il livello di conseguimento degli
obiettivi assegnati, adottano uno specifico provvedimento con cui
certificano il grado di conseguimento dei risultati e propongono la
liquidazione dell’indennita’ di risultato indicandone la misura. Con
il medesimo provvedimento il presidente del tribunale o il
procuratore della Repubblica attestano se il magistrato onorario
esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attivita’ di
cui al comma 3 ovvero, nel caso di cui al comma 5, indicano le
incombenze svolte in via prevalente. Il provvedimento e’
immediatamente esecutivo e ne e’ data comunicazione alla sezione
autonoma del Consiglio giudiziario di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e, ai fini del pagamento
dell’indennita’, al presidente della Corte di appello o al
procuratore generale presso la medesima Corte.
11. Per l’esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal
presente decreto e’ dovuta esclusivamente l’indennita’ di cui al
presente articolo.
Art. 24

Attivita’ dei magistrati onorari durante il periodo feriale

1. I magistrati onorari non prestano attivita’ durante il periodo
feriale di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742,
salvo che ricorrano specifiche esigenze d’ufficio; in tal caso, e’
riconosciuto il diritto di non prestare attivita’ nel periodo
ordinario per un corrispondente numero di giorni. L’indennita’
prevista dall’articolo 23 e’ corrisposta anche durante il periodo di
cui al presente articolo.
Art. 25

Tutela della gravidanza, malattia e infortunio.
Iscrizione alla gestione separata presso l’INPS

1. La malattia e l’infortunio dei magistrati onorari non comportano
la dispensa dall’incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza
diritto all’indennita’ prevista dall’articolo 23, per un periodo non
superiore a quello previsto dall’articolo 21, comma 2.
2. La gravidanza non comporta la dispensa dall’incarico, la cui
esecuzione rimane sospesa, senza diritto all’indennita’ prevista
dall’articolo 23, durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a
partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro
mesi successivi al parto.
3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici
onorari di pace e i vice procuratori onorari sono iscritti alla
Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335. Per il versamento del contributo si applicano le
modalita’ ed i termini previsti per i lavoratori autonomi di cui
all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano agli iscritti agli
albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o
di vice procuratore onorario, per i quali si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell’articolo
21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
5. L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori
onorari e’ attuata con le modalita’ previste dall’articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in
base al tasso di rischio corrispondente all’attivita’ svolta. Ai fini
del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione
imponibile ai sensi dell’articolo 30, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’importo
mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale
di legge per la liquidazione delle rendite di cui all’articolo 116,
terzo comma, del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato
annualmente, non e’ frazionabile.
Art. 26

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 50, comma 1, lettera f), le parole: «ai giudici di
pace e» sono soppresse;
b) all’articolo 53, comma 2, dopo la lettera f) e’ aggiunta la
seguente: «f-bis) le indennita’ corrisposte ai giudici onorari di
pace e ai vice procuratori onorari.»;
c) all’articolo 54, comma 8, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I redditi indicati alla lettera f-bis) del comma 2
dell’articolo 53 sono costituiti dall’ammontare delle indennita’ in
denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.».
Capo X
Dell’ampliamento della competenza dell’ufficio del giudice di pace
Art. 27

Ampliamento della competenza del giudice
di pace in materia civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al libro primo sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «cinquemila» e’ sostituita dalla
seguente: «trentamila»;
b) al secondo comma, la parola: «ventimila» e’ sostituita dalla
seguente: «cinquantamila»;
c) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 1) e’ sostituito dal seguente: «1) per le cause
relative ad apposizione di termini;»;
2) il numero 2) e’ sostituito dal seguente: «2) per le cause in
materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi
dell’articolo 71-quater delle disposizioni per l’attuazione del
codice civile;»;
3) dopo il numero 3-bis), sono aggiunti i seguenti:
«3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo
II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella
delle distanze nelle costruzioni;
3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo,
titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione
per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del
medesimo codice;
3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di
cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice
civile;
3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di
cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;
3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e
commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II
del codice civile;
3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro
terzo, titolo IV del codice civile;
3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitu’
prediali;
3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle
deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;
3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del
possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo,
titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.»;
d) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Il giudice di pace e’ altresi’ competente, purche’ il valore della
controversia, da determinarsi a norma dell’articolo 15, non sia
superiore a trentamila euro:
1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei
diritti reali immobiliari;
2) per le cause in materia di riordinamento della proprieta’ rurale
di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice
civile;
3) per le cause in materia di accessione;
4) per le cause in materia di superficie.
Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei
commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto e’ proposta,
contro la stessa parte, congiuntamente ad un’altra causa di
competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di
altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale
affinche’ siano decise nello stesso processo.»;
2) dopo l’articolo 15 e’ inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Esecuzione forzata). – Per l’espropriazione forzata
di cose mobili e’ competente il giudice di pace.
Per l’espropriazione forzata di cose immobili e di crediti e’
competente il tribunale.
Se cose mobili sono soggette all’espropriazione forzata insieme con
l’immobile nel quale si trovano, per l’espropriazione e’ competente
il tribunale anche relativamente ad esse.
Per la consegna e il rilascio di cose nonche’ per l’esecuzione
forzata degli obblighi di fare e di non fare e’ competente il
tribunale.»;
3) all’articolo 113, secondo comma, la parola: «millecento» e’
sostituita dalla seguente: «duemilacinquecento»;
b) al libro terzo, titolo II, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all’articolo 513, terzo comma, le parole: «Il presidente del
tribunale o un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle
seguenti: «Il giudice di pace»;
2) all’articolo 518, sesto comma, la parola: «tribunale» e’
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
3) all’articolo 519, primo comma, le parole: «presidente del
tribunale o da un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle
seguenti: «giudice di pace»;
4) all’articolo 520, primo comma, la parola: «tribunale» e’
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
5) all’articolo 521-bis, quinto comma, la parola: «tribunale» e’
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
6) all’articolo 543, la parola: «tribunale», ovunque ricorra, e’
sostituita dalla seguente: «giudice»;
c) al libro quarto, titolo IV, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all’articolo 763, primo comma, dopo le parole: «dal giudice»
sono inserite le seguenti: «di pace»;
2) all’articolo 764, primo comma, dopo le parole: «al giudice» sono
inserite le seguenti: «di pace»;
3) all’articolo 765, secondo comma, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «tribunale» e’ sostituita dalle
seguenti: «giudice di pace»;
b) il secondo periodo e’ soppresso;
4) all’articolo 769 la parola: «tribunale» e’ sostituita, ovunque
ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al libro secondo sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 485, primo comma, secondo periodo, la parola:
«tribunale» e’ sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
2) all’articolo 620 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «tribunale del circondario»
sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»;
b) al sesto comma, la parola: «tribunale» e’ sostituita dalle
seguenti: «giudice di pace»;
3) all’articolo 621, primo comma, le parole: «tribunale del
circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del
luogo»;
4) all’articolo 736, secondo comma, la parola: «tribunale» e’
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace».
b) al libro quarto sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 1211 la parola: «tribunale» e’ sostituita dalle
seguenti: «giudice di pace»;
2) all’articolo 1514, primo comma, la parola: «tribunale» e’
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
3) all’articolo 1515, terzo comma, le parole: «dal tribunale» sono
sostitute dalle seguenti: «dal giudice di pace»;
4) all’articolo 1841, la parola: «tribunale» e’ sostituita, ovunque
ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».
3. Alle disposizioni per l’attuazione del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 51-bis, le parole: «620, secondo e sesto comma,
621, primo comma,», nonche’ le parole: «e 736, secondo comma,» sono
soppresse;
b) all’articolo 57, il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Le
azioni previste dall’articolo 849 del codice sono di competenza del
tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice di pace a
norma dell’articolo 7, quarto comma, del codice di procedura
civile.»;
c) all’articolo 57-bis, le parole: «tribunale in composizione
monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»;
d) dopo l’articolo 60 sono inseriti i seguenti:
«Art. 60-bis. – Le domande previste dall’articolo 1105, quarto
comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace.
Art. 60-ter. – Sull’impugnazione del regolamento e delle
deliberazioni, di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice, e’
competente il giudice di pace.»;
e) all’articolo 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «il tribunale» sono sostituite dalle
seguenti: «il giudice di pace»;
2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Contro il
provvedimento del giudice di pace puo’ essere proposto reclamo in
tribunale entro dieci giorni dalla notificazione o dalla
comunicazione.»;
f) l’articolo 73-bis e’ abrogato;
g) all’articolo 77, secondo comma, la parola: «pretore» e’
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
h) all’articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «dal presidente del tribunale» sono
sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»;
2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Il giudice di pace
provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto e’
ammesso reclamo a norma dell’articolo 739 del codice di procedura
civile.».
4. All’articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le
parole: «presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti:
«giudice di pace».
5. All’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150, le parole: «la corte di appello» sono sostituite dalle
seguenti: «il tribunale».
Art. 28

Ampliamento della competenza del giudice di pace
in materia tavolare

1. All’allegato, denominato «Nuovo testo della legge generale sui
libri fondiari», al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 95-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 95-ter. – Sono emessi dal giudice di pace, a condizione che
il conservatore abbia espresso, senza osservazioni, una valutazione
di piena concordanza dello stato tavolare, sulle domande tavolari e
sui documenti allegati, i decreti tavolari relativi a:
a) contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per effetto
esclusivamente il trasferimento della proprieta’ di un immobile o di
altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali e’ concesso un
finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a
concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da
ipoteca sull’immobile trasferito;
b) ipoteche volontarie costituite, mediante atto ricevuto da
notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da una banca o altro
soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del
pubblico.»;
b) all’articolo 130-ter, dopo le parole: «giudice tavolare,» sono
inserite le seguenti: «nonche’ avverso il decreto tavolare emesso dal
giudice di pace».
Capo XI
Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio
Art. 29

Durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio

1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto possono essere confermati, alla scadenza del
primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31 maggio 2016, n.
92, o di cui all’articolo 32, comma 8, a domanda e a norma
dell’articolo 18, commi da 4 a 14, per ciascuno dei tre successivi
quadrienni.
2. In ogni caso, l’incarico cessa al compimento del sessantottesimo
anno di eta’.
Art. 30

Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio

1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale:
a) puo’ assegnare, con le modalita’ e in applicazione dei criteri
di cui all’articolo 10, all’ufficio per il processo del tribunale i
giudici onorari di pace gia’ in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a
domanda, quelli gia’ in servizio alla medesima data come giudici di
pace;
b) puo’ assegnare, anche se non ricorrono le condizioni di cui
all’articolo11, comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dal comma
6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle deliberazioni del
Consiglio superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi
procedimenti civili e penali di competenza del tribunale
esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di
tribunale;
c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova
iscrizione e di competenza dell’ufficio del giudice di pace
esclusivamente ai giudici onorari di pace gia’ in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace,
compresi coloro che risultano assegnati all’ufficio per il processo a
norma della lettera a) del presente comma.
2. Resta ferma l’assegnazione dei procedimenti civili e penali ai
giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto come giudici onorari di tribunale effettuata, in
conformita’ alle deliberazioni del Consiglio superiore della
magistratura, prima della predetta data nonche’ la destinazione degli
stessi giudici a comporre i collegi gia’ disposta antecedentemente
alla medesima data. Per i procedimenti nelle materie di cui
all’articolo 11, comma 6, lettera a), numero 3), resta ferma
l’assegnazione ai giudici onorari di pace in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di
tribunale qualora effettuata prima del 30 giugno 2017.
3. I giudici onorari di pace assegnati all’ufficio per il processo
a norma del comma 1, lettera a), possono svolgere i compiti e le
attivita’ di cui all’articolo 10.
4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce il numero
minimo dei procedimenti da trattare nell’udienza tenuta dal giudice
onorario di pace, inclusi quelli delegati.
5. Sino alla scadenza del termine di cui al comma 1, i giudici
onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere
destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche
quando non sussistono le condizioni di cui all’articolo 11, comma 1,
fermi i divieti di cui all’articolo 12 nei limiti di quanto previsto
dai commi 6 e 7. La destinazione e’ mantenuta sino alla definizione
dei relativi procedimenti.
6. Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, iscritti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di
destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei
collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata
l’azione penale.
7. Per i procedimenti di riesame di cui all’articolo 324 del codice
di procedura penale il divieto di destinazione dei giudici onorari di
pace di cui al comma 5 nei collegi non si applica se la notizia di
reato e’ stata acquisita dall’ufficio di procura prima dell’entrata
in vigore del presente decreto.
8. Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite
dall’ufficio di procura prima dell’entrata in vigore del presente
decreto non si applicano, relativamente ai vice procuratori onorari
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
divieti relativi alle attivita’ delegabili di cui all’articolo 17,
comma 3.
9. Nel corso del quarto mandato:
a) i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono inseriti nell’ufficio per il
processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attivita’
allo stesso inerenti a norma dell’articolo 10;
b) i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono svolgere esclusivamente i compiti
e le attivita’ di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a).
10. I limiti di cui al comma 9 non operano quando il Consiglio
superiore della magistratura, con la deliberazione di conferma
nell’incarico, riconosca la sussistenza di specifiche esigenze di
funzionalita’ relativamente:
a) alla procura della Repubblica presso la quale il vice
procuratore onorario svolge i compiti di cui all’articolo 16;
b) all’ufficio del giudice di pace al quale il giudice onorario di
pace e’ addetto, nonche’ al tribunale ordinario nel cui circondario
il predetto ufficio ha sede.
11. Le esigenze di funzionalita’ di cui al comma 10 sussistono
esclusivamente quando ricorre almeno una delle condizioni di cui
all’articolo 11, comma 1. Il Consiglio superiore della magistratura,
con propria delibera, individua le modalita’ con le quali le
condizioni di cui al primo periodo trovano applicazione in relazione
agli uffici di cui al comma 10 diversi dai tribunali.
Art. 31

Indennita’ spettante ai magistrati onorari in servizio

1. Per la liquidazione delle indennita’ dovute ai giudici di pace,
ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno
successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni
di cui all’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i
giudici di pace, dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice
procuratori onorari.
2. Nel corso del primo quadriennio successivo alla scadenza del
termine di cui al comma 1, ai magistrati onorari di cui al medesimo
comma che ne facciano richiesta con le modalita’ di cui al comma 3,
le indennita’ spettano in conformita’ alla complessiva disciplina di
cui all’articolo 23, sostituendo l’importo dell’indennita’ lorda
annuale in misura fissa di euro 16.140, di cui al comma 2 del citato
articolo 23, con l’importo annuo di euro 24.210; resta ferma
l’applicazione delle altre disposizioni contenute nel predetto
articolo. In tal caso quanto previsto dall’articolo 1, comma 3,
secondo e terzo periodo, si applica in relazione a tre, invece che a
due, giorni a settimana.
3. I magistrati onorari di cui al comma 1 optano per il regime
previsto dal comma 2 con istanza trasmessa al capo dell’Ufficio entro
il termine di sei mesi prima della scadenza del quarto anno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
termine di cui al presente comma e’ perentorio. Relativamente
all’ufficio del giudice di pace l’istanza e’ presentata al presidente
del tribunale nel cui circondario ha sede l’ufficio. Il capo
dell’ufficio trasmette immediatamente al Ministero della giustizia le
istanze ricevute.
4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3, per la liquidazione delle
indennita’ dovute ai magistrati onorari di cui al comma 1 si
applicano, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni del
Capo IX.
5. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 e fermo quanto
previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma
3, secondo e terzo periodo, si applicano ai magistrati onorari in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto a
decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla predetta
data.
Capo XII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 32

Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati
onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto
anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,
le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari
in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle
disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al
secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le
disposizioni del medesimo decreto. E’ in ogni caso fatto salvo quanto
disposto dall’articolo 31, commi 2 e 3.
2. Dell’organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori
onorari, determinato con il decreto di cui all’articolo 3, comma 1,
primo periodo, entrano a far parte i magistrati onorari in servizio
alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della
giustizia di cui al predetto articolo. I predetti magistrati sono
assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, all’ufficio dove
prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del decreto di cui all’articolo 3, comma 1,
secondo periodo, a condizione che quest’ultimo decreto preveda il
corrispondente posto in pianta organica, anche con riferimento
all’individuazione prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando
con il decreto di cui all’articolo 3, comma 1, secondo periodo, e’
disposta la riduzione dell’organico di un ufficio, i magistrati
onorari in servizio ai quali e’ stato conferito l’incarico da minor
tempo che risultino in soprannumero sono riassegnati ad altro analogo
ufficio dello stesso distretto.
3. Le disposizioni dell’articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre
2021, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1,
lettera c), numero 2), e al comma 3, lettera d), capoverso «Art.
60-bis», e lettera e), che entrano in vigore il 31 ottobre 2025.
4. Le disposizioni dell’articolo 28 entrano in vigore il 31 ottobre
2021.
5. A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili
contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell’articolo 27 si
applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di
processo civile telematico per i procedimenti di competenza del
tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui
all’articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero
2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre
2025.
6. Ai fini del computo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e),
si considera anche lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in
epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini del
computo di cui all’articolo 18, comma 2.
7. Il Consiglio superiore della magistratura adotta la delibera di
cui all’articolo 6, comma 1, entro sei mesi dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro
della giustizia di cui all’articolo 3, comma 1, secondo periodo.
8. L’incarico dei magistrati onorari nominati successivamente
all’entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92,
e prima dell’entrata in vigore del presente decreto ha durata
quadriennale con decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio
dei magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati dalle
disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto.
9. Fermo quanto disposto dall’articolo 6 della legge 28 aprile
2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i
giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a tale
data possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche
parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove
prestano servizio, ove ricorrano presupposti di cui all’articolo 14 e
con le modalita’ indicate nella stessa disposizione. Nel corso del
periodo di supplenza o di applicazione la liquidazione delle
indennita’ ha luogo in conformita’ ai criteri previsti per le
funzioni e i compiti effettivamente svolti.
10. In attesa dell’adozione del decreto del Ministro della
giustizia di cui all’articolo 3, comma 1, secondo periodo, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Consiglio superiore della magistratura adotta per l’anno 2017 la
delibera di cui all’articolo 6, comma 1, individuando, nei limiti
delle risorse disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle
piante organiche degli uffici del giudice di pace e delle
ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e
dei vice procuratori onorari.
11. I procedimenti disciplinari pendenti nei confronti di
magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad essere regolati dalle disposizioni
vigenti prima della predetta data.
12. Fermo quanto disposto dal comma 11, non possono essere promosse
nuove azioni disciplinari a carico di magistrati onorari gia’ in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per
fatti commessi prima della medesima data; in relazione ai predetti
fatti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21, commi da 3
a 10.
Art. 33

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
a) gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies,
42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12;
b) gli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter e 15
della legge 21 novembre 1991, n. 374;
c) l’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
2. Gli articoli 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, 4 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e 64 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono abrogati a
decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 34

Monitoraggio

1. Il Ministro della giustizia provvede annualmente al monitoraggio
dello stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto,
con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati
conseguiti. I criteri di monitoraggio e i dati rilevanti sono
stabiliti dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del
Consiglio superiore della magistratura.
2. Ai fini del comma 1, il Ministro della giustizia sottopone, in
particolare, a monitoraggio i seguenti dati:
a) il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti
presso gli uffici del giudice di pace, distinti per settore civile e
penale e, all’interno del medesimo settore, per materie;
b) la durata media dei procedimenti di cui alla lettera a),
distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie;
c) il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti
presso i tribunali ordinari, distinti per settore civile e penale e,
all’interno del medesimo settore, per materie;
d) la durata media dei procedimenti di cui alla lettera c),
distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie;
e) il numero dei tribunali ordinari nei quali e’ stata disposta
l’assegnazione della trattazione di procedimenti ai giudici onorari
di pace a norma dell’articolo 11, con specifica rilevazione della
condizione di cui al comma 1 del predetto articolo posta a fondamento
del provvedimento di assegnazione;
f) lo stato delle spese di giustizia relative alla magistratura
onoraria, distinguendo tra componente fissa e variabile
dell’indennita’;
g) il numero dei magistrati onorari confermati nell’incarico e di
quelli revocati.
3. Per ciascun ufficio del giudice di pace mantenuto a norma
dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e’
sottoposto a verifica, nell’ambito dell’attivita’ di monitoraggio di
cui al presente articolo, il livello di efficienza nell’erogazione
del servizio giustizia in relazione ai dati medi nazionali. Fermo
quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7
settembre 2012, n. 156, qualora il livello di efficienza risulti
insufficiente il relativo ufficio viene soppresso con le modalita’
previste dal comma 3 del predetto articolo 3. I giudici onorari in
servizio presso l’ufficio soppresso sono riassegnati, con le
modalita’ di cui all’articolo 32, comma 2, ad altro ufficio dello
stesso circondario.
4. L’attivita’ di monitoraggio di cui al presente articolo e’, in
ogni caso, svolta avendo particolare riguardo alla piena
compatibilita’ tra lo stato di attuazione delle disposizioni del
presente decreto e i livelli minimi di regolazione previsti dalla
normativa europea.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia
trasmette alle Camere e al Consiglio superiore della magistratura una
relazione concernente gli esiti dell’attivita’ di monitoraggio svolta
a norma del presente articolo.
Art. 35

Disposizioni finanziarie e finali

1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al giudice onorario di pace assegnato nell’ufficio per il
processo ai sensi dell’articolo 10 ovvero applicato ad altro ufficio
del giudice di pace a norma dell’articolo 14 non e’ dovuta alcuna
indennita’ di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per
sede di servizio il circondario del tribunale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando

FacebookTwitterEmailTelegramShare

I Commenti sono chiusi