
link diretta commissione petizioni Parlamento europeo
2014-2019
28.10.2016
Oggetto:
Commissione per le petizioni
IT
Unita nella diversità
IT
COMUNICAZIONE AI MEMBRI
Petizione n 1328/2015, presentata da Renato Amoroso, cittadino italiano, sullo statuto dei giudici di pace in Italia
Petizione n. 1376/2015, presentata da Vincenzo Colantuoni Romagnoli, cittadino italiano, sul trattamento della magistratura onoraria (giudici di pace) in Italia
Petizione n. 0028/2016, presentata da I.B., cittadino italiano, sui giudici di pace in Italia
Petizione n. 0044/2016, presentata da Manuela Cardillo, cittadina italiana, sullo status giuridico dei giudici di pace italiani
Petizione n. 0177/2016, presentata da D.B., cittadino italiano, sulle condizioni di impiego dei giudici di pace in Italia
Petizione n. 0214/2016, presentata da E. A., cittadina italiana, sulla situazione dei giudici di pace in Italia
Petizione n. 0333/2016, presentata da M.C., cittadina italiana, sui giudici di pace in Italia
1. Sintesi della petizione n. 1328/2016
Il firmatario esprime interrogativi e perplessità rispetto allo statuto dei giudici di pace in Italia e alla sua compatibilità con il diritto dell’UE, in particolare per quanto riguarda il loro status di funzionari pubblici, la loro retribuzione e la loro mancanza di assicurazione sanitaria.
Sintesi della petizione n. 1376/2015
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PE593.920v01-00
IT
Il firmatario lamenta le condizioni di lavoro dei giudici di pace in Italia, in particolare denuncia la precarietà del loro lavoro e l’esiguo emolumento mensile (250 euro al mese), del tutto inadeguato rispetto alle funzioni da loro svolte che permettono di alleggerire il carico di lavoro della magistratura ordinaria. A tal riguardo lamenta, tra l’altro, una possibile violazione della direttiva 1999/70/CE che vieta la reiterazione di contratti a tempo determinato.
Sintesi della petizione n. 0028/2016
Il firmatario, giudice di pace presso il tribunale di Pozzuoli, sostiene la violazione da parte dell’Italia della direttiva 1990/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. A suo avviso, infatti, l’Italia non previene l’uso di contratti successivi a tempo determinato per l’ingaggio dei magistrati onorari, i quali sarebbero peraltro sottoposti a condizioni lavoro (retribuzione, ferie, orario di lavoro) discriminatorie rispetto ai magistrati.
Sintesi della petizione n. 0044/2016
La firmataria è un giudice di pace in Italia. La sua denuncia riguarda il modo in cui le autorità italiane trattano queste figure professionali. A suo dire, il trattamento riservato ai giudici di pace in Italia contravverrebbe al diritto europeo, compresa la direttiva 1999/70/CE relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato, e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (vedasi tra le altre la causa O’Brien, C393/10). La firmataria ha prestato servizio come giudice di pace ininterrottamente dal 2003 ed è tuttora in servizio. È sempre stata ingaggiata con contratti a tempo determinato. La firmataria afferma che i giudici di pace svolgono le stesse mansioni dei giudici assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma non hanno diritto alle ferie, alla pensione e ad altri benefici che spettano invece ai giudici con incarico a tempo indeterminato. Inoltre, al di fuori delle funzioni richieste in quanto giudici senza contratto a tempo indeterminato, i giudici di pace possono svolgere solo funzioni connotate in maniera molto precisa. La firmataria desidera che i contratti a tempo determinato siano sostituiti da contratti a tempo indeterminato e che a tutti i giudici di pace siano riconosciuti gli stessi diritti di cui godono i giudici assunti a tempo indeterminato. Chiede un’indagine sullo status giuridico dei giudici di pace ed, eventualmente, l’avvio di una procedura d’infrazione nei confronti dello Stato italiano.
Sintesi della petizione n. 0177/2016
Il firmatario, giudice di pace, sostiene la violazione da parte dell’Italia della direttiva 1990/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. A suo avviso, infatti, l’Italia non previene l’uso di contratti successivi a tempo determinato per l’ingaggio dei magistrati onorari, i quali sarebbero peraltro sottoposti a condizioni lavoro (retribuzione, ferie, orario di lavoro) discriminatorie rispetto ai magistrati onorari.
Sintesi della petizione n. 0214/2016
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Il firmatario, giudice di pace, sostiene la violazione da parte dell’Italia della direttiva 1990/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. A suo avviso, infatti, l’Italia non previene l’uso di contratti successivi a tempo determinato per l’ingaggio dei magistrati onorari, i quali sarebbero peraltro sottoposti a condizioni lavoro (retribuzione, ferie, orario di lavoro) discriminatorie rispetto ai magistrati onorari.
Sintesi della petizione n. 0333/2016
La firmataria, giudice di pace, sostiene che l’Italia ha violato la direttiva 1990/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. A suo avviso, infatti, l’Italia non sta prendendo misure per impedire il ricorso a contratti consecutivi a tempo determinato per l’ingaggio dei magistrati onorari, i quali sarebbero peraltro sottoposti a condizioni di lavoro (retribuzione, ferie, orario di lavoro) discriminatorie rispetto ai magistrati onorari.
2. Ricevibilità
Petizione n. 1328/2015: Dichiarata ricevibile il 10 maggio 2016. Petizione n. 1376/2015: Dichiarata ricevibile il 10 maggio 2016. Petizione n. 0028/2016: Dichiarata ricevibile il 7 giugno 2016. Petizione n. 0044/2016: Dichiarata ricevibile il 7 giugno 2016. Petizione n. 0177/2016: Dichiarata ricevibile il 30 giugno 2016. Petizione n. 0214/2016: Dichiarata ricevibile l’8 luglio 2016. Petizione n. 0333/2016: Dichiarata ricevibile il 31 agosto 2016.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).
3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 ottobre 2016
I servizi della Commissione hanno ricevuto un numero significativo di denunce in merito all’incompatibilità delle condizioni di lavoro dei giudici onorari1 e dei vice procuratori onorari in Italia rispetto a varie disposizioni del diritto dell’UE.
In tali denunce, come in quelle presentate dai firmatari dei casi in esame, è stato affermato che i giudici onorari e i vice procuratori onorari non hanno diritto a ferie annuali minime retribuite o al congedo di maternità, che lavorano sulla base di contratti a tempo determinato, senza che vi siano limiti a tale pratica, e che sono discriminati rispetto ai magistrati e ai procuratori di ruolo, anche per quanto concerne gli elementi principali della loro retribuzione.
Tali questioni sollevano problematiche di compatibilità con la direttiva sull’orario di lavoro2, la direttiva sulla tutela della maternità3 e le direttive sul lavoro a tempo parziale1 e sul lavoro a tempo determinato2.
1 Per giudici onorari si intendono: i giudici di pace, i giudici onorari, i giudici onorari di Tribunale, i consulenti del tribunale, i giudici laici, gli esperti dei Tribunali di sorveglianza e le sezioni specializzate agrarie.
2 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, GU L 299 del 18.11.2003, pagg. 9-19.
3 Direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
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I servizi della Commissione hanno pertanto chiesto informazioni alle autorità italiane al fine di chiarire il contesto giuridico e fattuale di tali affermazioni. A causa della complessità del caso, dovuta in particolare alla definizione di “lavoratore” ai sensi del diritto dell’UE, i servizi della Commissione stanno ancora analizzando la risposta fornita dalle autorità italiane e la notevole quantità di informazioni presentate dai firmatari.
A dover offrire un ricorso nei singoli casi sono le autorità e i tribunali nazionali, i quali hanno il potere di assicurare che i diritti dei cittadini siano opportunamente rispettati. L’ intervento della Commissione, infatti, non può offrire un ricorso individuale, ma è finalizzato piuttosto ad allineare la legislazione nazionale al diritto dell’Unione. In particolare, la Commissione non è nella posizione di valutare singoli casi legati alla presunta violazione di disposizioni nazionali che recepiscono direttive dell’Unione nell’ordinamento nazionale, come nelle circostanze presentate nelle petizioni, né di intervenire in simili casi.
Conclusione
La Commissione ha chiesto informazioni alle autorità italiane. L’esame della risposta fornita dalle autorità italiane è ancora in corso a causa della complessità della questione, in particolare della definizione di “lavoratore” ai sensi del diritto dell’UE.
IT
allattamento, GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.
1 Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, GU L 014 del 20.1.2014, pagg.9-14.
2 Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.
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