Consiglio di Stato: Decisione n.767/1974 a favore della non abrogazione tacita dell’art.18 bis della Legge n.132/2015

consigliodistato
Pubblichiamo la massima della Decisione del Consiglio di Stato che ha giustamente interpretato (come evidenziato sotto) la mancata abrogazione espressa dell’art.18 bis della Legge n.132 /15 da parte del D.Lgsvo n.92/2016 o della Legge n.57/16 per cui il legislatore ha inteso mantenere in vita la disposizione che consente ai gdp got e vpo ultra 68enni di rimanere in servizio sino al 31 dicembre 2016 e non solo sino al 31 maggio c.a.
CONSIGLIO DI STATO
Sez. 04 DEC. num. 00767 del 12/11/1974
LEGGI E DECRETI – ABROGAZIONE – ABROGAZIONE ESPRESSA DI ALCUNE NORME – CONTEMPORANEA ABROGAZIONE IMPLICITA DI ALTRE NORME – ESCLUSIONE.

NEL CASO IN CUI UNA LEGGE CONTENGA UNA NORMA ABROGATIVA ESPRESSA, PER SOSTENERE L’ABROGAZIONE DI ALTRE NORME DIVERSE DA QUELLE ABROGATE ESPRESSAMENTE NON PUÒ FARSI RICORSO ALL’ISTITUTO DELL’ABROGAZIONE TACITA IN BASE ALLA CONSIDERAZIONE CHE QUELLA LEGGE AVREBBE REGOLATO L’INTERA MATERIA,IN QUANTO L’OMESSA INDICAZIONE DI ALCUNE LEGGI E DISPOSIZIONI NELLA NORMA ABROGATRICE STA AD INDICARE CHE IL LEGISLATORE HA INTESO CONSERVARLE IN VITA, E, CONTEMPORANEAMENTE, È ANCHE LA PROVA CHE LA LEGGE NON HA REGOLATO L’INTERA MATERIA.


____________________________________________
Dal sito del Ministero della Giustizia:
Riforma della magistratura onoraria

Si informa che nella gazzetta ufficiale di ieri, 31 maggio 2016 è stato pubblicato il primo decreto legislativo in attuazione della legge delega 28 aprile 2016, n. 57 recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. E’ espressamente previsto che tutte le disposizioni del decreto legislativo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale”

Con il decreto legislativo si dà parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57. In particolare, si attuano alcuni dei criteri di delega diretti a prevedere il mantenimento in servizio dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che gli stessi siano ritenuti idonei a svolgere le funzioni onorarie all’esito della procedura di conferma straordinaria disciplinata con il medesimo decreto legislativo in commento.

Si tratta di un primo intervento di attuazione della riforma organica della magistratura onoraria.

La novità strutturale dell’intervento in esame risiede nel fatto che ai magistrati onorari in servizio si assegna, in prima attuazione delle direttive di delega, un primo mandato quadriennale, espressamente condizionato all’esito positivo della procedura di conferma straordinaria alla quale sono tutti assoggettati.
Si prevede che l’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ha durata quadriennale a decorrere dalla medesima data, sempre che il magistrato onorario abbia ottenuto la conferma nell’incarico. La disciplina dei successivi tre mandati quadriennali, espressamente prevista dalla legge di delega, viene riservata al successivo decreto legislativo, che dovrà attuare compiutamente la delega.
E’ previsto che i magistrati onorari sottoposti a conferma rimangono in servizio, ex lege, siano alla definizione della procedura e che gli effetti della conferma nell’incarico operano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, così garantendo il loro mantenimento in servizio senza soluzione di continuità.

E’ prevista una nuova composizione della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario (attualmente contraddistinta dalla presenza di soli giudici di pace), prevedendo la presenza di rappresentanti sia dei giudici onorari di pace che dei vice procuratori onorari.

Sono indette elezioni straordinarie relative esclusivamente alla nuova componente onoraria delle sezioni autonome dei consigli giudiziari, con espressa rieleggibilità dei giudici di pace eletti nel corso dell’ultima procedura elettorale
_____________________________
testo dell’art.18 bis della Legge n.132/15Dopo l’articolo 18 sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-bis. (Disposizioni per il ricambio generazionale nella
magistratura onoraria). –
1. Sino all’attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i
giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori
onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano
compiuto il settantaduesimo anno di eta’, cessano dall’ufficio alla
predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i
vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016
e che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il
settantesimo anno di eta’, cessano dall’ufficio a quest’ultima data.

FacebookTwitterEmailTelegramShare

I Commenti sono chiusi